T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 63 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che con istanza del giorno 8.11.06, il ricorrente, richiedeva l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (bando secondo semestre 2006) allegando la ricorrenza della condizione di cui al punto 10 del modulo di domanda, riferita a "richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari", nonché, della condizione di cui al successivo punto 11.b, riferito a "richiedenti che abitino da almeno tre anni con il proprio nucleo familiare…b) in alloggio che presenta sovraffollamento…";

che l’Amministrazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’interessato in sede di istanza, lo inseriva in graduatoria attribuendogli un punteggio ISBARC/R pari a 6927,854;

che all’esito dei controlli di cui all’art. 13, comma 5, del R.R. n. 1/2004, finalizzati alla verifica della permanenza in capo ai richiedenti dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione, con nota del 10.03.08, comunicava al ricorrente che era emerso che non sussisteva la condizione di coabitazione in quanto il sig. Ayad Romany risultava residente altrove;

che, inoltre, alla data dell’acquisto dell’alloggio, il nucleo familiare era di tre persone, ragione per cui non sussistevano i tre anni necessari ad attribuire la condizione di sovraffollamento, rettificando, di conseguenza, il punteggio ISBARC (5980,998);

che con atto protocollato il 09.04.08, il ricorrente, ha impugnato la rettifica di punteggio, deducendo che il cognato avrebbe sempre coabitato con il proprio nucleo familiare ancorché, "per noncuranza" non avesse mai provveduto ad effettuare le relative variazioni anagrafiche;

che con provvedimento del 15.4.08, il ricorso in opposizione è stato respinto sul rilievo che la condizione di sovraffollamento potesse essere accertata unicamente in base alle risultanze anagrafiche;

che con dichiarazione orale resa alla pubblica udienza del 10 novembre 2010, fissata per la discussione nel merito del ricorso, il ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto all’assegnazione dell’alloggio richiesto;

che in esito a ordinanza istruttoria n. 241 del 25 novembre 2010, il Comune di Milano, ha confermato l’intervenuta assegnazione, depositando il relativo provvedimento;

Ritenuto:

che, per quanto precede, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere ex art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm, con compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *