Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 18-01-2011, n. 1063 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari, con ordinanza emessa il 13/05/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di L. G. e L.P. avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo disposto dal Gup del Tribunale di Bari in data 17/03/010 ed avente per oggetto due fucili con relativo fodero, n. 6 cartucce e 4 esemplari di tordi; il tutto in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. b), e art. 30, comma 1, lett. d) – rigettava il gravame.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare i ricorrenti esponevano che non sussisteva il fumus commissi delicti dell’ipotizzato reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. d), poichè entrambi gli indagati versavano nello stato di buona fede. Invero i confini della Riserva Naturale Regionale de qua, non era contrassegnato da apposita tabellazione, come prescritto dalla L.R. Puglia n. 16 del 2006, art. 3.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/12/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Bari ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del merito, mediante un esame puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali finora acquisite al procedimento, ha accertato che L.G. e L.P. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – erano stati sorpresi da agenti del Corpo Forestale dello Stato, mentre erano intenti ad esercitare l’attività venatoria in località (OMISSIS), all’interno dei terreni ricadenti nella (OMISSIS). Ricorrevano, pertanto, allo stato degli atti gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. b) e art. 30, lett. d).

Le esigenze cautelari erano state ravvisate nella necessità di evitare il protrarsi delle conseguenze del reato mediante ulteriore esercizio dell’attività abusiva di caccia. Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte, peraltro, alla sola sussistenza dell’elemento soggettivo del reato de quo – sono infondate.

Invero la mancata posa in essere dalla tabellazione indicante i confini della Riserva Naturale de qua, istituita con L.R. n. 16 del 2006 (art. 3), non escludeva il dovere giuridico degli attuali ricorrenti di rendersi parte diligente – mediante l’esame delle cartografie allegate alla citata legge (art. 2), pubblicata sulla GU – al fine di conoscere in concreto i confini medesimi della Riserva.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da L. G. e L.P. con condanna degli stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *