Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 18-01-2011, n. 1062

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Tarante, con ordinanza emessa l’08/04/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di S.M. avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo di urgenza disposto dal gip sede in data 26/03/010; avente per oggetto il manufatto abusivo ubicato come in atti; il tutto in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e c) – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva che il sequestro preventivo de quo era stato disposto dal PM in data 22/03/010, senza che fosse stato convalidato dal Gup. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/12/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Taranto ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali finora acquisite al processo, ha accertato che S.M. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – stava realizzando un manufatto di circa mq. 100, senza essere munito del permesso di costruire.

Le esigenze cautelari erano state ravvisate nella necessità di evitare il protrarsi delle conseguenze del reato mediante l’ultimazione delle opere abusive.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte, peraltro, alla sola legittimità formale del decreto di sequestro preventivo de quo – sono del tutto generiche, non pertinenti alle ragioni poste a base della decisione e comunque palesemente infondate.

All’uopo il Tribunale di Taranto ha evidenziato che il decreto di sequestro preventivo de quo era stato disposto – dopo che il precedente sequestro preventivo disposto in via di urgenza dalla Polizia Municipale di Mandura il 17/03/010 non era stato convalidato nei termini prescritti con conseguente perdita di efficacia – dal PM in via di urgenza alle ore 14,00 del 22/03/010 ex art. 321 c.p.p., comma 3 bis. Detto decreto del PM era stato depositato in data 23/03/010 presso al Cancelleria del Gip che aveva provveduto alla convalida con ordinanza emessa il 26/03/010, il tutto, pertanto, nel pieno rispetto dei prescritti termini di cui alla citata normativa ex art. 321 c.p.p..

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da S.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *