T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 54 Concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig.ri M.P. e M.A.G., vigili del fuoco volontari presso il Comando di Seregno, partecipavano alla procedura di ammissione al corso per l’accesso alla qualifica di capo squadra, bandita per la copertura di 13 posti presso la predetta sede, collocandosi, rispettivamente, al diciassettesimo ed al diciottesimo posto nella graduatoria finale.

Successivamente, a causa di rinunce e trasferimenti di candidati risultati vincitori, i ricorrenti venivano a trovarsi in posizione utile per l’ammissione al corso per la quale presentavano apposita istanza all’Amministrazione.

La Commissione di concorso rigettava tuttavia tali domande ritenendo che i ricorrenti non potessero essere assegnati al corso per i posti di capo squadra presso il distaccamento di Vimercate, prestando essi servizio presso quello di Seregno.

Avverso tale atto hanno proposto ricorso gli interessati denunciando i vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, essi affermano che la competenza a deliberare sulle loro istanze non spettava alla Commissione di concorso avendo questa esaurito i propri compiti con la formazione della graduatoria.

Inoltre, essi denunciano un palese travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione in quanto nella loro istanze avevano chiesto di essere ammessi al corso per l’accesso a 13 posti di capo squadra presso il Comando di Seregno e non presso il distaccamento di Vimercate.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 15/12/2010, sentiti gli avvocati delle parti, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, del tutto pacifico che l’istanza di scorrimento della graduatoria presentata dai ricorrenti si riferiva al corso relativo a 13 posti di capo squadra messi a concorso per la sede di Seregno e non per quella di Vimercate.

Il distaccamento di Vimercate nelle predette istanze veniva preso in considerazione solo in quanto presso di esso si erano trasferiti alcuni dei vincitori lasciando così liberi alcuni posti presso la sede di Seregno da assegnare per scorrimento.

A ben vedere, poi, l’Amministrazione era anche tenuta ad ammettere i Sig.ri G. e P. al corso per l’accesso alla qualifica superiore.

Infatti, ai sensi dell’art. 13 del DM 76 del 2004 l’ammissione al corso deve avvenire "fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi". Per cui, in caso di rinuncia o trasferimento di alcuni vincitori, ad essi subentrano necessariamente gli idonei che li seguono nella graduatoria.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta altresì fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

In esecuzione del giudicato ordina all’amministrazione, qualora non lo abbia già fatto, di ammettere i ricorrenti al corso per l’accesso ai posti di capo squadra presso il Comando di Seregno.

Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *