T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 53

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. J.M. impugna il decreto di cui in epigrafe lamentando che la Questura avrebbe erroneamente ritenuto che egli, al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, non disponesse di un reddito superiore alla soglia minima prevista per la permanenza in Italia.

Lamenta ancora il ricorrente che la Questura avrebbe dovuto tener conto del suo status di soggiornante di lunga durata con la conseguente applicabilità della disciplina di derivazione comunitaria che, ai fini della valutazione dei requisiti per il soggiorno in un paese della Unione, impone di prendere in considerazione anche l’età dell’interessato, le conseguenze della sua espulsione, i legami familiari, etc.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 15 dicembre 2010, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo una giurisprudenza divenuta oramai costante, che trae fondamento dall’art. 5, quinto comma, del D.Lgs 286/98, la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere riscontrata al momento del rilascio del titolo abilitativo a nulla rilevando il fatto che essi non sussistessero al tempo della presentazione della istanza (TAR Milano, III, 1794/2010).

Non rilevano, quindi, i redditi posseduti dal ricorrente alla data della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma quelli in essere al momento del provvedimento adottato dalla Questura che, anche sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio, risultano essere inferiori alla soglia minima prevista dalla legge per poter soggiornare stabilmente in Italia.

A torto, poi, il ricorrente invoca a sua favore la disciplina relativa ai soggiornanti di lungo periodo. Infatti, l’applicazione della predetta normativa non è automatica ma presuppone il rilascio della carta di soggiorno che, nel caso in esame, non risulta essere stata mai chiesta.

Deve, quindi, dichiararsi la legittimità del provvedimento impugnato, che, in assenza dei requisiti reddituali minimi previsti per il soggiorno in Italia ha negato il rinnovo del relativo permesso e, per l’effetto, respingersi il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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