Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-12-2010) 18-01-2011, n. 1229 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di M. M., A.R., T.G. per ottenere la correzione degli errori materiali contenuti nell’intestazione della sentenza n. 61/2010 del 14.1.2010 emessa da questa sezione.

Deducono che nell’intestazione della sentenza suddetta compaiono come proponenti il ricorso essi odierni ricorrenti anzichè, come in effetti era, le parti civili L.A.M., M. M. e M.R. rappresentati e difesi dall’Avv. Ciacca Cesare del Foro di Lucca, e che l’Avv. Francesca Lenzi, indicata nell’intestazione della sentenza come difensore delle parti civili, era invece difensore degl’imputati A.R. e T. G. ed aveva concluso non già per l’accoglimento del ricorso (come risultava indicato nell’intestazione in questione) bensì per il rigetto dello stesso, laddove nessuno era comparso all’udienza camerale del 14.1.2010 per le parti civili ricorrenti. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Sono palesi gli errori materiali segnalati, come tali ininfluenti sul tenore della decisione assunta, sulla scorta di quanto emerge dal verbale di udienza e dalla stessa motivazione della sentenza de qua, onde dovrà provvedersi, ai sensi dell’art. 130 c.p.p., ad emendare gli stessi, rettificando l’intestazione della sentenza nei termini specificati nel qui sottostante dispositivo.

Si deve incaricare la Cancelleria di provvedere alle annotazioni prescritte dall’art. 130 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Rettifica l’intestazione della sentenza della Sezione quarta penale della Suprema Corte di Cassazione n. 61/2010 Reg. Sent. (N. 14551/10) del 14.1.2010, dep. il 15.4.2010, sostituendo i nominativi dei ricorrenti " L.A.M., M.M. e M. R." a quelli " Ma.Ma., A.R., T. G." e, dopo le parole: Avv. Francesca Lenzi, sostituendo l’inciso "per le parti civili che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi" con quello:"per gl’imputati A.R. e T. G. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti dalle parti civili". Manda alla Cancelleria per le annotazioni di cui all’art. 130 c.p.p., comma 2.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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