Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 24-11-2010) 18-01-2011, n. 1057 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La corte di appello di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 2010, sospendeva i termini di durata della custodia cautelare per 90 giorni sul rilievo che il giudice di primo grado aveva fissato in tale periodo il termine per il deposito della motivazione della sentenza senza provvedere a norma dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c).

Avverso tale ordinanza la difesa di E.Z.K. proponeva appello ex art. 310 c.p.p. che il tribunale distrettuale del riesame di Firenze rigettava assumendo trattarsi di sospensione obbligatoria che prescinde da qualsiasi valutazione discrezionale ed escludendo la necessità del contraddittorio in quanto la corte di appello non era entrata nel merito della complessità del procedimento. Propone ricorso per cassazione E.Z.K. deducendo:

1) manifesta illogicità, carenza, contraddittorietà della motivazione dell’impugnata ordinanza rilevando che il provvedimento di sospensione, in quanto previsto nelle forma della ordinanza impugnabile, non può prescindere da una seppure succinta motivazione e che la stessa non può essere limitata al richiamo delle lett. a), b), e) del comma 1 dell’art. 304 del codice di rito;

2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento del diritto al contraddittorio nell’assunzione dell’ordinanza con la quale sono stati sospesi termini di custodia cautelare.

Nell’ordine logico si rende necessario affrontare dapprima la questione dedotta con il secondo motivo di ricorso.

Il tribunale di Firenze mostra sul punto di fare propria la tesi sostenuta a lungo dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la sospensione obbligatoria della durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della sentenza, di cui al predetto comma 1, non implica alcuna valutazione discrezionale, ha natura dichiarativa, e può essere deliberata in assenza di contraddittorio – in quanto non espressamente previsto – anche dal giudice della impugnazione, una volta che questi abbia ricevuto gli atti a seguito di gravame, nel caso in cui non vi abbia già provveduto il primo giudice (Cass. Sez. 6A, n. 3585 del 3.10.2000, Cadiri, rv. 217486; Cass. Sez. 3A, n. 36396 del 15.7.2003, Ait Abdelmalk Hassan, rv. 226386; Cass. Sez. 4A, n. 5288 del 12.12.2003, Biondo, rv. 227091; Cass. Sez. 6A, n. 47803 del 17.11.2003, Burrafato, rv. 228445; Cass. Sez. 2A, n. 8358 del 30.1.2007, Venosa, rv 235833; Cass. Sez. 2A, n. 35324 del 16.5.2007, Bianco, rv 237851;

Cass. Sez. 4A, n. 42703 del 28.6.2007, Hamidovic, rv 237899; Cass. Sez. 1A, n. 74 del 18.12.2008, Minardi, rv 242579; Cass. Sez. 5A, n. 40051 del 8.5.2009, Zagaria, rv 244744). Tale orientamento, come evidenziato da Cass. Sez. 3A n. 33876 del 26.4.2006, Sheu, rv 234770, trova supporto nella formulazione dell’art. 304 c.p.p. che regola diversamente l’ipotesi di sospensione dei termini della custodia cautelare indicata al primo ed al secondo comma (quest’ultima concernente i processi relativi ai delitti di particolare allarme sociale indicati nell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), quando ricorra una particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, durante il tempo in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza, per cui la sospensione è invece solo facoltativa e non può essere disposta d’ufficio, ma deve essere richiesta dal Pubblico Ministero).

Nella medesima decisione la Corte, ricostruendo il panorama della giurisprudenza di legittimità sul punto, fa rilevare come anche Sez. Un. n. 40701 del 31.10.2001, Panella, in un obiter dictum, ha osservato che le ipotesi di cui al comma 1, sono rilevabili d’ufficio senza margini di discrezionalità, per cui il giudice è tenuto a disporre la sospensione una volta che abbia accertato i presupposti che la legittimano. L’orientamento indicato risulta disatteso da altre pronunce della Corte. Cass. Sez. 5A n. 25877 del 30.1.2004, Abouennour El Medhi, rv 229440 ha posto in evidenza come l’assenza del contraddittorio rappresenti una oggettiva violazione dell’art. 111 Cost., aggiungendo che appare privo di razionalità distinguere tra l’ipotesi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c bis) e quella del comma 2 dello stesso articolo in quanto in entrambe le ipotesi il legislatore ha voluto si provvedesse con ordinanza motivata, impugnabile. Da qui la necessità di un’espressa pronuncia, l’esclusione di qualsiasi automatismo e la possibilità di operare un controllo sul provvedimento; controllo che costituisce il corollario della motivazione. A tal proposito si sostiene che la motivazione, pur se sintetica, non potrà che inerire alle ragioni di quella particolare complessità della stesura della motivazione, richiesta dall’art. 544 c.p.p., comma 3 ed il relativo controllo non potrà che afferire proprio alla sussistenza o meno di tale complessità. Nello stesso senso si pongono altre due pronunce.

In ordine cronologico, Cass. Sez. 3A n. 33876 del 26.4.2006, Sheu, citata, che, dopo avere operato il riepilogo delle posizioni della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto di discostarsi dall’orientamento prevalente.

Ha in proposito evidenziato per un verso la necessità di attuare il precetto del contraddittorio processuale che – si rileva – con la modifica dell’art. 111 Cost., approvata dalla L. 23 novembre 1999, ha assunto un rango costituzionale e non può essere derogato se non in forza di altro bene costituzionale prevalente e, per altro verso, l’analogia sostanziale tra la sospensione nel caso di particolare complessità del giudizio, durante il tempo in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza (art. 304 c.p.p., comma 2), e la sospensione durante il tempo di redazione della sentenza, stabilito dal giudice in ragione della particolare complessità della motivazione (art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all’art. 544 c.p.p., comma 3). E su quest’ultimo punto ha concluso rilevando in particolare che in entrambi i casi la sospensione presuppone una valutazione (di complessità della istruttoria e discussione dibattimentale o di complessità della motivazione) che non può che essere discrezionale, e come tale richiede il contributo dialettico delle parti, o almeno la possibilità del loro contributo.

Da ultimo va menzionata Cass. Sez. 1A n. 625 del 18/12/2009, Abbruzzese, Rv. 245990 secondo cui il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare durante il tempo fissato per la redazione della sentenza è illegittimo se non adottato nel contraddittorio delle parti. E ciò sia sulla base del disposto dell’art. 111 Cost., sia per la necessità di assicurare una effettiva condizione di parità tra accusa e difesa.

Il contrasto in atto, rende opportuno, a parere del collegio, rimettere la questione dinanzi alle sezioni unite.

Peraltro l’individuazione della soluzione interpretativa necessariamente avrà influenza, per le tematiche da esaminare, anche in relazione all’altra questione sollevata nel ricorso relativa all’obbligo di motivazione ed al contenuto di quest’ultima.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi di atti alle Sezioni Unite stante l’esistenza di contrasto sulla necessità di contraddittorio per l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c).

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