Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 24-11-2010) 18-01-2011, n. 1056 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L.O. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Trieste, sezione del riesame, confermava quella con cui in data 5 marzo 2010 la corte di appello di Trieste aveva rigettato la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere in corso nei confronti del ricorrente.

Come si rileva dall’ordinanza impugnata, la misura custodiale era stata ripristinata dal gip, all’esito del giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 276, comma 1 ter e dell’art. 299 del codice di rito, comma 4 in quanto i carabinieri incaricati di controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte, la notte della (OMISSIS), avevano reiteratamente suonato al campanello dell’abitazione ove il L. trovatasi agli arresti domiciliari, senza ottenere risposta alcuna.

Il ricorrente deduce in questa sede la manifesta illogicità della motivazione e l’omessa motivazione in relazione alle espletate indagini difensive. Rappresenta al riguardo che il tribunale del riesame, a fronte delle dichiarazioni dei genitori del ricorrente assunte in sede di indagini difensive – che confermavano di non aver udito il campanello suonare -, non hanno indicato le ragioni per le quali le stesse non dovessero essere ritenute veritiere o connotate da verosimiglianza. Si appalesa per contro illogico, secondo il ricorrente, l’iter motivazionale del provvedimento impugnato che tra l’altro non si fa nemmeno carico di considerare che fino al momento della contestata violazione non vi era stato alcun altro episodio indice della violazione degli obblighi. Si conclude, quindi, nel senso che il contesto non poteva offrire le necessarie certezze per procedere all’aggravamento della misura e che alcun peso era invece da ascrivere alle "nuove pendenze" citate nella motivazione del riesame in quanto le stesse riguardavano in parte gli stessi fatti per i quali gip di Pordenone era giunto alla sentenza di condanna.

Peraltro si eccepisce anche che sul punto, oggetto di specifiche deduzioni nei motivi di impugnazione, il tribunale aveva omesso qualsiasi considerazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed incentrato su questioni di merito.

E’ indubbio che l’aspetto centrale che ha condotto alla conferma della custodia in carcere sta nella segnalazione dei carabinieri che hanno dichiarato di avere invano suonato alla porta dell’abitazione presso la quale il L. era agli arresti domiciliari. Non appare condivisibile il rilievo del ricorrente secondo cui sarebbe stato sostanzialmente trascurato il portato delle indagini difensive.

L’ordinanza ha espressamente esaminato, infatti, le dichiarazioni dei genitori del ricorrente, acquisite nell’ambito delle indagini difensive, ma le ha evidentemente ritenute soccombenti nella valutazione rispetto alla puntualità dell’annotazione dei carabinieri a proposito dei quali si fa logicamente rilevare che il controllo avveniva in realtà da quasi un anno e che, pertanto, poteva essere senz’altro escluso l’errore sulla individuazione dell’abitazione invocato dal ricorrente.

E dunque la versione del ricorrente viene motivatamente esclusa con iter argomentativo certamente esente da rilievi di ordine logico. Nè in questa sede si rende possibile sollecitare una nuova valutazione degli elementi indiziari, essendo preclusa al giudice della legittimità la valutazione degli aspetti fattuali.

La rilevata decisività della violazione delle prescrizioni per il ripristino dello stato custodiale in carcere rende irrilevanti le questioni prospettate dal ricorrente in ordine alla valutazione delle pendenze giudiziarie.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue per la ricorrente l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa nella misura di Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00.

La corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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