Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 21-01-2011, n. 1883 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 10/12/09, resa ex art. 444 c.p.p. ha applicato a M.O., imputato di coltivazione di sostanze stupefacenti e di diversi episodi di detenzione e cessione di droga, commessi in concorso con altri soggetti, con l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 22.000.00 di multa.

Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, con i seguenti motivi: – eccessività della pena, in quanto i reati ascritti al prevenuto sono stati commessi in data antecedente alla entrata in vigore della L. n. 49 del 2006, che ha parificato il trattamento sanzionatorio abolendo la distinzione tabellare tra droghe leggere e pesanti, con la conseguenza che il giudice era tenuto ad applicare il disposto dell’art. 73, comma 4, D.P.R. cit. che prevede la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 5.164.00 a Euro 77.468,00, nel caso in cui taluno dei fatti di produzione detenzione, traffico di sostanza stupefacente riguardi sostanze di cui alle tabelle 2 e 4, previste dall’art. 14. del citato D.P.R.; – peraltro, in applicazione dei nuovi termini di prescrizione, di cui alla L. n. 251 del 2005, i reati contestati sono da ritenere estinti.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento senza rinvio perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il ricorrente deduce la inosservanza della legge penale, in quanto il giudice ha inflitto una pena eccessiva, non tenendo, peraltro, conto che i reati di cui ai capi c), d) ed e) erano già prescritti, in quanto commessi tra il (OMISSIS), per i quali va richiamato il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, nella versione antecedente alla L. n. 272 del 2005, in quanto più favorevole al prevenuto.

Orbene, nella specie trovano applicazione i termini prescrizionali previsti dalla L. n. 251 del 2005, in quanto il procedimento si trovava ancora pendente davanti al Gup dopo l’entrata in vigore della predetta legge, per cui è evidente che il relativo termine (anni 7 e mesi 6) risulta abbondantemente maturato, già alla pronuncia della sentenza di patteggiamento, in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione indicati.

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente ai reati di cui ai capi de quibus, con conseguente intervento sulla quantificazione della pena, che va diminuita di mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi c), d) ed e), perchè estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 4, giorni 15 di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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