Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 21-01-2011, n. 1882 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 26/3/2010, ha applicato a P.W., imputato del reato di cui all’art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1 e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, con la recidiva reiterata, la pena di anni 1. mesi 9 e gg. 10 di reclusione, concessa la attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila, con il seguente motivo:

– il giudice ha errato nella determinazione della pena, visto che il riconoscimento della attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. doveva necessariamente essere sottoposta al giudizio di comparazione con la recidiva reiterata, giudizio che non poteva andare oltre la equivalenza, in forza dell’espresso divieto previsto nella seconda parte dell’art. 69 c.p., u.c., come integrato L. n. 251 del 2005, art. 3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale di L’Aquila, nel ratificare il negozio pattizio, concordato tra le parti, ha ritenuto di applicare la attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3 in giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 99 c.p., comma 4, considerando, peraltro, lo stesso prevenuto incensurato.

Infatti, come rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta, il Gip ha errato, atteso che il riconoscimento della attenuante predetta andava sottoposta al giudizio di comparazione con l’aggravante della recidiva reiterata; detta attenuante, inoltre, non poteva essere ritenuta prevalente sulla recidiva citata, stante il divieto stabilito nella parte seconda dell’art. 69 c.p., u.c., come integrato dalla L. n. 251 del 2005, art. 3.

Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, anche alla luce delle sentenze n. 192/07 e n. 92/08, della Corte Costituzionale, che il giudice conserva immutato il potere di apprezzare la recidiva nel caso concreto, ma se decide per la applicabilità di essa, non può operare il giudizio di prevalenza di eventuali attenuanti (Cass. n. 10145/08); dovrebbe, invece, motivatamente escluderne la applicabilità ove ritenga di mitigare la pena, tenendo solo conto di circostanze attenuanti e di non aggravarla rispetto alla pena-base, considerata congrua, se la reiterazione dei reati non è sintomo, di per sè, di una maggiore capacità delinquenziale.

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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