Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3314 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’AGENZIA delle ENTRATE il 9 dicembre 2005 (depositato a mezzo del servizio postale, con plico spedito il 22 dicembre 2005), S.A.(erede di P. F., deceduto il (OMISSIS)) – premesso che il 3 maggio 2002 l’Ufficio aveva notificato al suo dante causa "avviso di accertamento … riferito all’anno d’imposta 1995" con il quale aveva accertato "a carico" dello stesso (a) "un reddito di partecipazione … derivante da altro avviso di accertamento … nei confronti della … COS.BO. sas di Sbordone Antonietta & C." ("di cui il P. era compartecipe al 25%") e (b) "un reddito di lavoro dipendente … derivante da interrogazioni con il collegamento telematico con l’INPS, dalle quali l’Ufficio accertava la percezione di due pensioni" -, in forza di sei motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 83/08/04 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 17 novembre 2004) che aveva respinto l’appello del P. avverso la decisione (5/45/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale aveva accolto il ricorso solo quanto al "reddito di partecipazione" (avendo "la società partecipata … concordato e definito con l’Ufficio … un minor reddito di impresa … in luogo di quello originariamente accertato").

Nel controricorso notificato il 14 gennaio 2006 (depositato il 3 febbraio 2006) l’Agenzia intimata e il Ministero dell’Economia e Finanze instavano per il rigetto dell’avversa impugnazione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va rilevata e dichiarata ex officio l’inammissibilità del controricorso delle amministrazioni finanziarie per violazione dell’art. 366 c.p.c. – in particolare di quanto disposto dal n. 4 ("motivi") -, applicabile pure a detto atto processuale ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 2 ("ai controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366 in quanto possibile"), leggendosi nello stesso unicamente:

"il 1^ 3^ e 4^ motivo possono essere trattati insieme: non è dovuta la notifica dell’atto richiamato in motivazione dell’accertamento, trattandosi di accertamento notificato prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000. Il 5^ motivo è nuovo, sul 6^ nulla si osserva, il 2" è inammissibile nella specie dell’autosufficienza (la motivazione della CTR non è infondata)".

Il controricorso del Ministero (al quale la S. non ha nè diretto nè notificato il proprio ricorso per cassazione), poi, è (ulteriormente) inammissibile ex se perchè tale ente:

(1) non ha nemmeno dedotto di aver preso parte al giudizio di appello il cui atto introduttivo è stato "depositato il 22 marzo 2004", quindi ben oltre il primo gennaio 2001, giorno di operatività dell’Agenzia delle Entrate, e (2) non ha allegato (e provato) di essere titolare di un qualche rapporto giuridico che – come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: 2^, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341; 3^, 26 gennaio 2006 n. 1692;

2^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003 n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. 100 c.p.c.), a contraddire all’impugnazione.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, giusta quanto espone la ricorrente nel proprio ricorso, la "avviso di accertamento" impugnato è stata notificata il 3 maggio 2002, quindi dopo il primo gennaio 2001. 2. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale – premesso che la "C.T.P. …, in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto da P.F. …, riduceva l’imponibile … avendo accertato, attraverso l’atto di adesione della società CO.SBO sas, di cui il P. era socio con quota pari al 25%, che il reddito relativo all’anno d’imposta non era di L. 75.395.000 … ma di L. 45.505.000" – ha respinto l’appello del contribuente (il quale "ampliando inammissibilmente il thema decidendum oggetto del ricorso alla C.T.P., ha proposto gravame … chiedendo che questa Commissione dichiari la nullità della sentenza emessa dalla C.T.P. di Napoli od, in subordine, dichiari privo di effetti l’avviso di accertamento che ha originato la vertenza per difetto dei presupposti del tributo") osservando: – "ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, i redditi accertati in capo a società di persone vanno attribuiti ai soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione, anche indipendentemente dalla loro effettiva percezione";

– "non è corretto ritenere … che al procedimento di accertamento di adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, debbano partecipare i singoli soci e che a tutti essi debba essere notificata la proposta di accertamento": "se così fosse", infatti, "sarebbe pressochè pleonastica la norma di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, che attribuisce, in modo del tutto automatico, ai singoli soci un reddito pari alla quota che essi rappresentano nell’entità collettiva". 3. La S. impugna tale decisione con sei motivi.

A. Con il primo la ricorrente – assunto che "nel proporre appello" il suo dante causa "rinnovò le eccezioni" ("già formulate in primo grado"): (1) "carenza di motivazione … per la mancata allegazione degli atti pretermessi … (accertamento societario ed interrogazioni a sistemi telematici)"; (2) "emolumento di lavoro dipendente … riferito ad arretrati di pensione, assoggettabili a tassazione separata e non a tassazione ordinaria" e (3) "nullità dell’accertamento ai fini del CSSN" essendo stati assoggettati a "tale contributi anche i redditi di pensione che sono esenti", anche perchè "da soli superavano il massimale" (per cui "anche il reddito di partecipazione non doveva essere tassato") denunzia "violazione art. 112 c.p.c." affermando che "su tali punti … il giudice di appello nulla ha detto".

B. Con il secondo motivo la S. denunzia "omesso ed insufficiente motivazione nonchè … omesso esame di tutti i punti decisivi della controversia" adducendo che il giudice di appello è incorso in "violazione delle norme costituzionali poste a tutela del diritto di difesa del contribuente" avendo, rigettando il ricorso, ritenuto "non sussistente la eccepita carenza di motivazione", omesso "di pronunciarsi di tutte le contestazioni sollevate" ("senza nulla proferire in ordine alla eccepita violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente") e condannato "senza alcun plausibile motivo l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio".

C. Con la terza doglianza la (erede del) contribuente – assunto che nell’atto impugnato l’Ufficio "si è limitato a richiamare" l’"avviso di accertamento emesso a carico della società" – denunzia "violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 dell’art. 24 Cost. … nonchè violazione ed errata interpretazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5" assumendo che l’"avviso di accertamento", siccome contenente "esclusivamente l’indicazione del maggior reddito di partecipazione accertato", è affetto da "nullità" perchè "il contribuente … è stato privato" del "diritto di difesa".

D. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia "nullità dell’avviso di accertamento … per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7" (secondo cui "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama") perchè "non risultano allegati" gli "atti prodomici" ("avviso di accertamento a carico della … "CO.SBO. sas" partecipata" e "interrogazioni con il collegamento telematico con l’INPS").

E. Con la quinta censura la S. denunzia "nullità dell’avviso di accertamento … ai fini della tassazione al contributo al Servizio sanitario Nazionale per violazione ed errata applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 14" per aver "l’Ufficio … assoggettato a tale contributo anche i redditi di pensione".

F. Con la sesta (ultima) doglianza la ricorrente denunzia "nullità dell’avviso di accertamento … ai fini delle sanzioni irrogate per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7" ("intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi").

4. Il primo motivo del ricorso deve essere accolto; il quinto è infondato; tutti gli altri risultano assorbiti.

A. Dalla verifica dei conferenti atti processuali – imposta a questa Corte dalla natura del vizio denunziato una volta positivamente riscontrata la ammissibilità dello stesso per avvenuta osservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c. – emerge il pieno fondamento della prima doglianza della ricorrente ("violazione dell’art. 112 c.p.c.") perchè effettivamente la Commissione Tributaria Regionale "nulla ha detto" in ordine agli specifici motivi di censura indicati dalla S., nonostante gli stessi costituissero altrettanti motivi di ricorso sia in primo grado che di appello:

– nel ricorso introduttivo, infatti, (1^) si espone che "nel caso … i dati … risultanti dalle segnalazioni dell’INPS … non sono … sufficienti a soddisfare l’esigenza di compiuta informazione voluta dalla legge" (per cui "l’atto de quo, che ne contiene appena il sunto per relationem, risulta immotivato"), (2) si denunzia la "violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6" perchè "le predette segnalazioni e lo stesso accertamento a carico della società … non sono state nemmeno allegati all’avviso di rettifica" e (3) viene dedotto che "il secondo emolumento" concerne "arretrati di annualità precedenti … soggetto a tassazione separata" (sì che "la tassazione … effettuata … in via ordinaria viola il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16");

– nella sentenza n. 5/45/04, di poi, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli scrive: " P.F. impugnava … l’avviso di accertamento" contestando, tra l’altro, "le aliquote applicate" avendo l’Ufficio considerato "nello scaglione della tassazione ordinaria una pensione soggetta a tassazione separata";

– nell’atto di appello (spedito il 21 febbraio 2004 all’Ufficio di (OMISSIS) dell’Agenzia), infine, il P. lamentava specificamente che "l’avviso di accertamento" (perchè, si deduceva ivi, "riportava soltanto … che era stato effettuato un accertamento a carico della società di cui esso appellante era socio accomandante e l’indicazione dell’entità del reddito … accertato, mentre mancava completamente una motivazione di merito") "è nullo perchè non motivato", dovendo lo stesso "contenere indicazioni concrete che spiegassero le ragioni per cui l’Ufficio aveva ritenuto sussistesse un certo reddito in capo alla società, e perciò pro quota anche in capo al socio, e che non era sufficiente l’indicazione dell’entità del reddito accertato alla società".

La totale mancanza di decisione sugli esposti motivi si traduce in evidente omissione di afferente pronuncia costituente causa di nullità della sentenza (ex art. 132 c.p.c.) per violazione dell’art. 112 c.p.c.: la sentenza gravata, pertanto, deve essere aderentemente.

Sì cassata, con rinvio della causa a sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale diversa da quella che ha emesso la decisione annullata affinchè la stessa – riscontrata l’ammissibilità di ciascuna doglianza anche alla luce del disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 – provveda a statuire su tutte le questioni sollevate dal P., se dallo stesso ritualmente riproposte in appello.

B. La rilevata omissione di pronuncia determina l’assorbimento delle censure svolte nel successivi tre motivi di ricorso ("violazione delle norme costituzionali poste a tutela del diritto di difesa del contribuente"; "nullità dell’avviso di accertamento"; "violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7") in quanto nelle stesse, in sostanza, la ricorrente si limita ad esporre le ragioni per le quali ritiene comunque fondate le eccezioni che assume sollevate ma non decise dal giudice di appello.

C. Il quinto motivo ("tassazione ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale") deve essere respinto per la sua totale genericità: la ricorrente, invero, si limita ad affermare che si trattava di "redditi di pensione … già assoggettati al contributo" detto e che gli stessi "già da soli superavano il massimale assoggettabile al servizio sanitario nazionale" senza, però, esporre – come impone l’art. 366 c.p.c., – nessun concreto elemento di fatto idoneo a supportare, anche solo in parte, tali conclusioni.

D. L’assorbimento del sesto (ultimo) motivo discende, infine, dal rilievo che la questione posta dallo stesso ("intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi"). suppone il preventivo accertamento della validità dell’atto impositivo (in ipotesi di riscontrata infondatezza delle conferenti doglianze del contribuente), oggetto di riesame da parte del giudice del rinvio.

E. Questi dovrà provvedere anche al regolamento delle spese processuali di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso delle amministrazioni finanziarie; accoglie il primo motivo di ricorso limitatamente al reddito di partecipazione; rigetta il quinto motivo;

dichiara assorbiti tutti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per le spese processuali del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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