Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 21-01-2011, n. 2182 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico della città datata 14.11.2008, di condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata, riconosciute le attenuanti genetiche con giudizio di equivalente, alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 300,00 di multa, ricorre la difesa del G. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

1.1 Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione perchè la Corte di merito avrebbe rigettato l’appello ritenendo insussistente i presupposti per il riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto e o del consenso dell’avente diritto; non ha congruamente valutato che M. aveva conferito al G. una procura notarile per adempiere all’incarico di vendere la quota societaria e svincolare i titoli posti a garanzia del fido concesso dalla Banca Antonveneta. A conclusione dell’incarico il G. aveva trattenuto, senza un previo accordo sul quantum, come compenso parte dell’importo delle cambiali e dei titoli. La Corte non nega che il compenso fosse dovuto ma solo che il credito non era certo,liquido ed esigibile e pertanto non poteva essere opposto in compensazione ed afferma la malafede dell’imputato non prendendo in considerazione diversi elementi che potevano indurre in errore il G. sull’esistenza del credito certo,liquido ed esigibile. La difesa aveva posto in rilievo che la procura notarile escludeva un incarico in via amicale e la buona fede dell’imputato che, trattenendo parte dei soldi recuperati, sarebbe caduto in errore determinato dalla incerta situazione di fatto e dal comportamento ambiguo e contraddittorio della parte lesa. La Corte d’appello si è limitata a riproporre le argomentazioni del primo giudice senza prendere in esame le argomentazioni della difesa, sicchè del tutto illogicamente viene ritenuto il dolo di ingiusto profitto anche se è pacifico che fu conferito un incarico e che vi fu anche una trattativa con il mandante sull’entità del corrispettivo da percepire.

MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso è manifestamente infondato perchè tutto versato in fatto.

2.1 E’ principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l’ulteriore specificazione che l’illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ietu oculi (Sez. un., 29.9.2003, Petrella; conf. SU n. 6402/97 rv 207944; SU n. 24/99 rv 214794; SU n. 12/2000 rv 216260).

2.2 Nel caso di specie, non sembra necessario invocare i suddetti limiti di sindacato perchè le motivazioni della Corte territoriale non si presentano a censura, sotto i profili dei vizi in argomento.

2.3 Il ricorrente,infatti, lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione le deduzioni della difesa in ordine alla valenza probatoria da attribuire alla procura notarile conferita all’imputato per gestire l’affare. Ciò non è aderente alla specifica,completa e particolareggiata motivazione della Corte di merito, che alle pagine 7 ed 8 della sentenza affronta lo specifico motivo di appello e lo respinge con motivazione congrua e logica, affermando la malafede dell’imputato sulla base delle risposte dallo stesso rese in sede di interrogatorio e sulla valutazione di merito, che sfugge al sindacato di questa Corte, che il preteso compenso per l’opera di mediazione era sicuramente sproporzionato all’incombente.

2.4 A ben vedere, comunque, con il motivo di ricorso, in apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole all’imputato, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.5 Con sentenza sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369, questa Corte ha fissato il principio di diritto,consolidato e ripetuto, che:

"Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. (In senso conforme anche Cass., sez. 5, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata nonchè Sez. un., 29-9-2003, Petrella; SU n 6402/97, rv 207944; SU n. 24/99, rv 214794; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260).

2.6 Questo collegio ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte e, pertanto, superi il vaglio di legittimità e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – trattandosi di ricorso tutto versato in fatto e palesemente pretestuoso, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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