Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3313 Imposta valore aggiunto; Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9/7/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società Istituto Vigilanza Privata Mondial Sud di Giuliano Luigi & C, s.a.s. in relazione a cartella di pagamento emesso a titolo di I.V.A. ed I.R.A.P. per l’anno d’imposta 1999.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Istituto Vigilanza Privata Mondial Sud di Giuliano Luigi & C. s.a.s..

Motivi della decisione

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che erroneamente il giudice del gravame di merito non abbia nel caso ritenuto inefficace il condono all’esito del mancato tempestivo versamento della rate di pagamento successive alla prima.

Con il 2 motivo denunzia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che, rimanendo escluso il condono per mancato versamento nei prescritti termini della seconda rata, erroneamente abbia ritenuto non dovute le sanzioni inflitte con la cartella di pagamento in questione.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il condono previsto al L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste al L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16. Nel disciplinare la definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle presentate dichiarazioni, distinguendo le ipotesi in cui vi sia stata (comma 2) o meno (comma 1) l’iscrizione a ruolo, la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, attribuisce al contribuente la possibilità di sanare le violazioni mediante il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta e di interessi, ovvero, in caso di mero ritardo, con il pagamento dei soli interessi, senza ulteriori aggravi, e in particolare senza le sanzioni (v. Cass., 6/10/2010, n. 20745).

Si tratta invero di una particolare forma di sanatoria (cd. condono demenziale) di differente natura rispetto alla altre ipotesi previste alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (cd. condono premiale), le quali ultime attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie, del proprio rapporto tributario (v. Cass., 31/8/2007, n. 18353).

Diversamente da tali ipotesi, all’istanza di sanatoria non consegue invero una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non comportando in realtà il condono ex art. 9 bis incertezza alcuna in ordine al quantum da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi ex comma 4.

In ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), così come invero anche in altre ipotesi (es. relativamente al condono L. n. 689 del 2002, ex art. 12: v.

Cass., 15/9/2009, n. 19826) il condono è pertanto condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto.

Al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali (v.

Cass., 23/10/2006, n. 22788, V. anche Cass., 28/5/2007, n. 12410;

Cass., 22/3/2006, n. 6370).

Deve conseguentemente escludersi che nell’ipotesi in considerazione il pagamento della prima rata sia atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente, essendo al riguardo invero necessario il versamento dell’ultimo rateo.

Orbene, nell’affermare che "A contrariis di quanto sostenuto dall’ufficio va rimarcato che per sua stessa natura la decadenza, specie a seguito della violazione di un termine espressamente previsto come perentorio, deve essere espressamente comminata dalla legge, condizione questa che non ricorre nel caso di specie. Per quanto attiene le sanzioni, il comportamento dell’Ufficio, che ha provveduto alla formazione e consegna del ruolo quando erano ancora aperti i termini per il versamento delle rate successive, ha effettivamente indotto la società a non versare le rate successive" il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente, e compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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