Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3310 Imposta reddito persone giuridiche, Riscossione Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Come si legge nella sentenza impugnata, con sentenza n. 5996796, depositata il 29 novembre 1996, la Commissione tributaria centrale determinò in L. 11.482.000 il reddito della ITALCO s.p.a., ora ITALCO s.p.a. (Nig.) LTD, per l’anno 1985, ai fini IRPEG e ILOR. Sulla base di tale sentenza l’amministrazione finanziaria provvide ad iscrivere a ruolo le imposte ancora dovute e le sanzioni per infedele dichiarazione commisurate ai tributi definiti dalla sentenza.

La società impugnò la relativa cartrella di pagamento sulla base di due motivi. Con il primo, che a quanto si legge nel ricorso era riferito soltanto alle sanzioni, si deduceva che le pene pecuniarie non potevano essere iscritte a ruolo se non previa notifica al contribuente della sentenza della Commissione tributaria centrale.

Con il secondo motivo si deduceva la non corrispondenza dell’imponibile determinato dall’ufficio e della correlativa imposta con le statuizioni della sentenza suddetta.

L’impugnazione è stata respinta dalle Commissioni di merito.

La società si rivolge ora alla tassazione proponendo gli stessi due motivi di censura.

Il primo denunzia violazione del D.P.R. 602 del 1973, art. 98 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in ragione del fatto che la iscrizione a ruolo e stata effettuata e la cartella è stata notificata senza la previa notificazione della sentenza della Commissione tributaria centrale.

Il motivo è infondato.

A norma dei commi terzo e quarto dell’art. 98 invocato, "le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell’ultima decisione non impugnata".

La norma quindi – nel testo applicabile ratione temporis – stabiliva un termine di decadenza a carico dell’ufficio, ma non prescriveva la necessita della previa notifica della sentenza.

Secondo il D.P.R. n. 2 del 1973, art. 68, nel testo applicabile ratione temporis, 3 . Le imposte suppletive e le sanzioni pecuniarie debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

Anche tale norma, quindi, non richiede la previa notifica della sentenza per la riscossione delle sanzioni.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la non corrispondenza tra le somme portate nella sentenza della Commissione tributaria centrale e quelle indicate nella cartella. Il motivo non è esposto in modo autosufficiente ma è, al contrario del tutto generico e quindi inammissibile.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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