Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 278 Carriera, inquadramento e promozioni Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.L’istante, sulla premessa di essere stato assunto alle dipendenze del Comune di Napoli in esecuzione della deliberazione del 2 aprile 1977, n. 317 con la quale era stato stabilito il mantenimento in servizio alle dipendenze del Comune medesimo di tutto il personale degli ex cantieri di lavoro del piano straordinario; che gli era stata riconosciuta la qualifica di Geometra Capo con l’inquadramento nel quinto livello retributivo; che con delibera n.97 del 28.7.1989 ripropositiva e confermativa della delibera n.243 del 28.7.1989, divenuta esecutiva, gli era stata riconosciuta la qualifica di Geometra Capo, sesto livello retributivo con decorrenza 6.10.1976, sosteneva, che alla luce della circolare n. 2438/1991 ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 82 e 154 del regolamento organico del personale e dell’articolo 36 della Costituzione, aveva diritto alla liquidazione delle differenze retributive tra il V ed il VI livello dalla medesima decorrenza, oltre alla rivalutazione ed agli interessi da calcolarsi sul capitale via via rivalutato.

Per l’effetto, aveva convenuto in giudizio la amministrazione comunale dinanzi al Tar Campania, sede di Napoli, per l’annullamento del silenzio rifiuto con cui essa non aveva inteso riconoscere le differenze economiche, la rivalutazione e gli interessi richiesti con atto stragiudiziale notificato in data 29.12.1991.

Successivamente, poiché nelle more l’Amministrazione aveva provveduto a riconoscere ed a liquidare le differenze retributive, l’istante riduceva la domanda iniziale alla sola rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge precisando il dies a quo ed il dies ad quem per la loro decorrenza.

Si costituiva la Amministrazione intimata chiedendo una pronunzia di cessazione della materia del contendere.

2. Il Tar Campania con la impugnata sentenza rigettava il ricorso assumendo che agli atti di causa mancava un formale atto di inquadramento nella qualifica di Geometra Capo con l’effetto che il Tribunale non veniva messo in grado di valutare se le relative retribuzioni erano state corrisposte in ritardo.

3. Nell’atto di appello il ricorrente assume la erroneità della sentenza del primo giudice ricostruendo i seguenti antefatti della delibera 97/89.

Con la delibera 47 del 1978 l’amministrazione comunale decideva di inquadrare gli ex Istruttori provenienti dai Cantieri di Lavoro del Piano straordinario nella qualifica di geometra o perito (quinto livello retributivo)

Successivamente, con delibera n.1 del 9.6.1989, l’amministrazione comunale disponeva di modificare in parte qua la delibera 47 del 1978 nel senso che l’inquadramento degli ex Istruttori provenienti dai Cantieri di Lavoro del Piano straordinario dovesse essere effettuato in relazione al titolo di studio posseduto nelle qualifiche di Geometra Capo e Perito Capo (sesto livello retributivo).

Tale delibera veniva restituita senza rilievi dalla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo di Napoli (verbale 124 del 3.7.1989 prot. 108813).

In esecuzione della predetta delibera 1/89, che conteneva la riserva di procedere con successivo atto deliberativo all’inquadramento nominativo nei relativi livelli di Geometra Capo e Perito Capo dei dipendenti interessati, l’amministrazione adottava la delibera n. 243 del 28.7.1989 in cui era disposto l’inquadramento in soprannumero del personale dipendente, nominativamente riportato nell’elenco allegato.

Il Co.re.co. di Napoli, con verbale n.147 del 24.8.1989, annullava la citata delibera rilevando, per quel che interessa, che "l’inquadramento del personale di cui trattasi doveva avvenire nei corrispondenti posti di organico se vacanti e non già istituendo un ruolo soprannumerario in quanto vietato e non previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia".

L’amministrazione comunale ritenendo che il provvedimento annullato era un atto dovuto in quanto di mera esecuzione della precedente delibera n.1 del 1989, che con il provvedimento annullato: "non si era inteso creare alcun nuovo ruolo di dipendenti soprannumerari bensì reinquadrare, ora per allora, gli ex Istruttori dei Cantieri Lavoro nelle qualifiche di Geometra Capo e Perito Capo nella sesta qualifica funzionale fermo restando la posizione di soprannumerari da essi occupata nel precedente ruolo e con riserva di assorbimento nei ruoli organici a conclusione della parallela indagine per l’applicazione della qualifica funzionale", adottava la delibera n.97 del 1989 con la quale riproponeva e confermava la delibera n.243 del 1989 e per l’effetto disponeva di inquadrare il dipendente personale ex Istruttore nelle qualifiche di Geometra Capo, VI livello, o di Perito Capo, in relazione al titolo di studio, a decorrere dal 6.10.1976 come fissato nella delibera n.37 del 18.7.1980.

Da quanto sopra consegue, secondo l’appellante, che il diritto al diverso inquadramento nasceva dalla delibera n.1 del 1989, divenuta esecutiva, in quanto restituita dal Co.re.co. senza rilievi e non dalla delibera n.243 del 1989, né dalla delibera n.97 del 1989 ripropositiva della precedente, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, in quanto delibere di mera esecuzione della richiamata delibera 1 del 1989.

In ogni caso, sempre secondo l’appellante, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento delle differenze retributive e quindi aveva verificato per acta concludentia la sussistenza dei requisiti richiesti dal Coreco nella richiamata condizione.

Si costituiva la amministrazione comunale chiedendo una pronunzia di inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.

All’udienza del 19.11.2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

4. Puo" prescindersi dalle eccezioni pregiudiziali avanzate dal resistente Comune in quanto l’appello non merita accoglimento.

Esattamente ha rilevato il primo giudice che, a prescindere dalle formule utilizzate, la odierna controversia non ha natura impugnatoria, ma di accertamento di un credito derivante da un rapporto di pubblico impiego e di condanna al pagamento di somme che si assumono dovute, e che da tale premessa derivava che l’onere probatorio ricadeva integralmente sulla parte ricorrente, non essendo tenuto il giudice adito a reperire gli atti necessari alla risoluzione della controversia.

Né poteva trovare fondamento l’affermazione del ricorrente che "non può essere messo in dubbio che al ricorrente è stato riconosciuto, con delibera divenuta esecutiva, la qualifica di geometra capo di sesto livello a far data dal 6 ottobre 1976".

Al riguardo deve osservarsi che la deliberazione della Giunta Municipale del 28 settembre 1989, n. 97, richiamata dal ricorrente per provare l’avvenuto inquadramento, disponeva di "riproporre e confermare la deliberazione del 28 luglio 1989, n. 243 e per l’effetto di inquadrare il dipendente personale ex istruttore dei cantieri di lavoro del piano speciale, nominativamente riportato nell’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento, nelle qualifiche di Geometra Capo o Perito Capo (sesto livello) in relazione al titolo di studio posseduto, a decorrere dal 6 ottobre 1976, come fissato nella deliberazione del 18 luglio 1980".

Tuttavia, come rilevato dal Tar, il Comitato regionale di controllo, con riferimento a tale delibera, "prendeva atto a condizione che i dipendenti siano in possesso del titolo di studio, previsto per la qualifica rivestita, e che gli stessi vengano inquadrati in posti di ruolo vacanti al momento in cui detti posti si renderanno liberi e salvo ratifica".

Da tale presa d’atto derivava che la delibera di cui è causa non determinava ex iure l’inquadramento del ricorrente, ma richiedeva, in relazione al visto favorevole ma condizionato, un ulteriore atto ricognitivo che accertasse in concreto il titolo di studio rivestito da ogni singolo dipendente e la disponibilità dei posti di ruolo ad una certa data.

Più in particolare era necessario, che, come rilevato dal primo giudice, l’Amministrazione Comunale di Napoli ulteriormente attestasse ricognitivamente, oltre al titolo di studio posseduto, che alla data del 6.10.1976 erano vacanti in pianta organica 231 posti di sesto livello, pari al numero dei soggetti indicati nell’elenco. In mancanza di un simile atto, non si verificava la condizione indicata dal Co.re.co..

Si ricorda che in materia di inquadramento nel pubblico impiego, sussiste un rigido formalismo con l’effetto che deve escludersi l’esistenza di un inquadramento, come adombrato dal ricorrente, "per facta concludentia", quando manchi un atto formale che attesti in capo all’interessato la ricognizione da parte della amministrazione di tutti i presupposti fattuali e normativi.

Nella fattispecie la delibera richiamata non aveva il valore di atto formale di inquadramento in quanto sottoposta a condizione dal Co.re.co.; con l’effetto che nel giudizio così come introdotto, non veniva data concretezza all’antecedente logico della domanda giudiziale, rappresentato dal formale inquadramento del ricorrente. Ne conseguiva la inammissibilità della domanda in quanto il giudice adito non era stato messo nelle condizioni di accertare il petitum che concerneva il ritardo nella corresponsione delle relative retribuzioni.

5.In conclusione l’appello non merita accoglimento.

6.Sussistono motivi tuttavia in relazione al petitum per compensare spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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