Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2011, n. 3619 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva in data 27.6 – 13.11.2006 la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione proposta da I. E. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 27.5.2004, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti delle Poste Italiane per far accertare l’esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarava, in via di interpretazione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c. che "il combinato delle clausole contrattuali applicate al rapporto fra le parti ed oggetto del contraddittorio di appello, deve essere inteso…nel senso che l’autonomia delle parti collettive regola i tipi di contratto a termine da essa negoziati sicchè determina la necessità che il contratto individuale a termine sia giustificato dalle specifiche e concrete esigenze che ne determinano la stipulazione in coerenza con le tipologie collettive. La sfera di efficacia dei contratti collettivi richiamati limita altresì i tempi entro i quali possono essere giustificatamente adottati i tipi di contratto a termine disciplinati". Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, I.E..

Motivi della decisione

Con un unico motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza vincoli di contenuto, e, quindi, prescindendo dall’individuazione di specifiche ipotesi di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali o da specifiche condizioni soggettive o oggettive dei lavoratori interessati. Il ricorso è inammissibile.

Per come già affermato da questa Suprema Corte in svariati precedenti (v. ad es. Cass. n. 5230/2007; Cass. n. 3370/2007; Cass. n. 22874/2008; Cass (ord) n. 11135/2008), il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, coniugato a quello della immediatezza della tutela giurisdizionale, orienta l’interpretazione dell’art. 420 bis c.p.c. nel senso che tale disposizione trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello di appello, in sintonia con le scelte del legislatore delegato che ha limitato la possibilità del ricorso immediato per cassazione avverso le sentenze non definitive rese in grado di appello, lasciando, invece, inalterata la possibilità della impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado.

Conseguentemente si è ritenuto che la sentenza resa, come nella fattispecie in esame, in grado di appello e che non risulti riconducibile al paradigma dell’art. 420 bis c.p.c., non è inficiata da nullità, venendo in rilievo l’inapplicabilità del particolare regime dell’impugnazione della sentenza mediante ricorso immediato per cassazione quale canone speciale rispetto alle regole generali che presiedono alla disciplina del ricorso per cassazione e, trattandosi di sentenza che non definisce neppure parzialmente il giudizio, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in base al combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 3 e dell’art. 361 c.p.c., comma 1.

Nè tale soluzione, ritiene il Collegio, vanifica l’affidamento che le parti possono aver riposto sulla decisione della corte territoriale emessa ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c. atteso che l’interesse all’eventuale impugnazione della sentenza resa dal giudice di appello è salvaguardato dall’applicabilità dell’art. 360 c.p.c., comma 3, secondo periodo come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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