Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 21-01-2011, n. 1936

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

D.E. era prosciolto dall’accusa di lesioni volontarie dal giudice di pace di Noto, per essere il reato estinto per remissione tacita di querela, a seguito della mancata comparizione della p.o..

Il P.G. presso la Corte d’Appello di Catania ricorre, deducendo violazione di legge.

La censura è fondata.

Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal p.m., D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita di querela non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2 (S.U. 30.10.08, n. 46088, P.M. in proc. Viele, rv. 241357).

La sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di pace di Noto per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza con rinvio al giudice di pace di Noto per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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