Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 274 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dal soggetto indicato in epigrafe, il quale impugna la sentenza, anch’essa indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato, in parte, e in parte dichiarato improcedibile un ricorso proposto in quella sede dallo stesso, relativo all’accertamento del diritto a percepire il trattamento retributivo complessivo comprensivo del premio di fine esercizio.

Avverso la suddetta sentenza l’appellante rileva che, essendo passato per mobilità dalle Ferrovie dello Statola Comune di Sannicandro dal 1° gennaio 1993, aveva diritto, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, a conservare il trattamento economico in godimenti, ivi compreso il premio di fine esercizio, e per tale trattamento non era previsto dalla normativa suddetto alcuno specifico procedimento, essendo il tutto frutto di automatismo normativo,

Chiede, quindi, l’appellante, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.

Nella resistenza del solo Ministero degli Interni, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Va, infatti, rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale amministrativo regionale, la cui sentenza è qui impugnata, che non occorreva alcuno specifico provvedimento né alcuna specifica domanda degli interessati per ottenere la conservazione del trattamento economico in godimento al momento del passaggio dalle Ferrovie dello Stato alle amministrazioni comunali (nel caso di specie, al Comune di Sannicandro).

Pertanto, essendo il premio di fine esercizio, emolumento ricompresso nel trattamento economico di base dell’appellante, questo doveva essere preso in considerazione dal Comune automaticamente, al momento del passaggio dello stesso all’Amministrazione comunale e doveva disporsi il pagamento anche della somma come risultante dal cosiddetto premio di fine esercizio nell’ambito della retribuzione complessiva spettante all’appellante medesimo, senza, si ripete, alcun bisogno né di specifica istanza, né di provvedimento conseguente, essendo il tutto frutto di meccanismo automatico, stabilito a livello normativo dal provvedimento presidenziale indicato specificamente in narrativa.

L’appello va, pertanto, accolto e l’Amministrazione comunale dovrà corrispondere all’appellante quanto in godimento al momento del passaggio dalle Ferrovie dello Stato, ivi compreso il premio di fine esercizio.

Le spese di giudizio possono, però, in considerazione della fattispecie, essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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