Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-12-2010) 21-01-2011, n. 1935

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 152 c.p. avverso la sentenza emessa in data 25 gennaio 2010 dal Giudice di pace di Cosenza, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.I. in ordine ai reati di ingiuria e minaccia, sul presupposto della mancata comparizione della parte lesa – querelante alla udienza dibattimentale, nonostante fosse stata avvertita che l’assenza sarebbe stata interpretata in tal senso.

Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2008 (SS.UU. penali, 30 ottobre 2008, PM contro Viele Carmela), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno, infatti , affermato che non è possibile configurare una ipotesi di remissione tacita della querela in caso di omessa comparizione all’udienza del querelante, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire e l’avvertimento che siffatto comportamento sarebbe stato interpretato come volontà di remissione.

Il Collegio condivide tale orientamento perchè fondato su una corretta interpretazione delle norme che regolano l’istituto della remissione della querela. Infatti il querelante non ha alcun obbligo di comparire alla udienza dibattimentale e la legge non ricollega alla sua assenza una volontà remittente; inoltre la mancata comparizione della parte offesa querelante in udienza costituisce manifestazione di una sua volontà processuale, che come tale non può essere valutata come comportamento extraprocessuale significativo della volontà di remissione della querela.

Appare opportuno, inoltre, rilevare che il giudice di pace, non ha assolutamente tenuto conto della citata sentenza delle Sezioni Unite Penali, che era stata pronunciata oltre un anno prima di quella oggetto della odierna impugnazione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Cosenza.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Cosenza per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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