Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 21-01-2011, n. 1872 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia di colpevolezza di L.M.R.P. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, a lui ascritto perchè, nella qualità di amministratore unico della "IGOR S.r.l.", ometteva di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel periodo febbraio-novembre 2003.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva dedotto esservi carenza di prove in ordine alla effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti in relazione al periodo di cui alla contestazione.

La sentenza ha anche osservato che le attenuanti generiche sono state correttamente negate dal giudice di primo grado ed ha affermato che la pena risulta adeguata alla gravità del fatto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente eccepisce la nullità assoluta del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte territoriale ex art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f).

Si deduce che nel decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato all’imputato il 14.11.2008, risultava indicata quale data dell’udienza dinanzi alla Corte territoriale quella già decorsa del 16.2.2008, con la conseguenza che l’imputato non è stato posto in grado di difendersi ne) giudizio di appello.

Con il secondo mezzo di annullamento si deduce che l’appellante doveva essere assolto perchè il fatto non sussiste.

Con il motivo di gravame si reitera la censura in ordine alla affermata sussistenza del reato, deducendosi che nel caso in esame non è stata acquisita alcuna prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti; che detta corresponsione è elemento costitutivo del reato, in quanto le ritenute vanno operate proprio sulle retribuzioni pagate ed il datore di lavoro se ne appropria, non versandole all’INPS. Con il terzo mezzo di annullamento si deduce che l’appellante doveva essere assolto per mancanza o insufficienza della prova in ordine alla commissione del reato.

Con il motivo di gravame si ribadisce che risultava carente la prova dell’effettivo pagamento delle retribuzioni, in particolare non essendo stati acquisiti i modelli DM 10, da cui si sarebbe potuta desumere la prova del pagamento, essendo emerso che i predetti modelli DM 10 non erano stati presentati all’INPS. Si aggiunge che l’onere della prova incombe sulla pubblica accusa e che l’accertamento sul punto non può essere fondato su meri indizi.

Con l’ultimo mezzo di annullamento si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, denunciando carenza di motivazione sul punto. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Dal decreto di citazione per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Messina, notificato all’imputato il 14.11.2008, risulta indicata, quale data dell’udienza, quella del 16.2.2008. Pur palesandosi evidente la natura materiale dell’errore costituito dalla indicazione della predetta data di udienza, deve rilevarsi che la norma non pone alcun obbligo di ulteriore informazione a carico dell’imputato, statuendo l’art. 429 c.p.p., nella misura in cui è richiamato dall’art. 601 c.p.p., comma 3, al comma 2, la nullità del decreto anche nell’ipotesi in cui sia insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. f), tra cui, quindi, la indicazione del giorno e dell’ora della comparizione.

Va anche rilevato inoltre che all’udienza del 16.2.2009 dinanzi alla Corte di Appello non risulta essere comparso nè l’imputato, nè il suo difensore; che il processo è stato rinviato ai sensi della L. n. 125 del 2008, con provvedimento letto in aula, all’udienza dell’1.2.2010, senza che risulti notificato alcun ulteriore avviso per detta udienza all’imputato ed al suo difensore.

Anche alla successiva udienza dell’1.2.2010, in cui si è concluso il giudizio di appello, inoltre, non risultano presenti nè l’imputato, nè il suo difensore.

Sussiste, pertanto, la denunciata nullità del giudizio di appello ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame dei successivi.

Per effetto di quanto rilevato la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte territoriale competente per la rinnovazione del giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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