Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 268 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) Dalla narrativa dell’atto di appello risultava che, a seguito dell’indizione per i giorni 6/7 giugno 2009 dei comizi elettorali relativi all’elezione diretta del presidente della provincia di Macerata e di 30 consiglieri provinciali, l’Ufficio elettorale centrale aveva ricusato la lista L.a.m. – Lega autonomie municipali, presentata in data 9 maggio 2009, in quanto solo 17 delle sottoscrizioni apposte dai presentatori della lista sarebbero risultate valide, mentre tutte le altre sarebbero apparse nulle e non sanabili, in quanto autenticate in data anteriore al termine finale di 180 giorni, previsto dalla legge per la presentazione delle candidature.

A seguito di un’istanza di riesame, presentata in data 11 maggio 2009, l’Ufficio elettorale aveva confermato la ricusazione della lista, disattendo puntualmente tutte le argomentazioni difensive addotte in tale domanda.

Il successivo ricorso presentato dagli attuali appellanti contro l’atto di proclamazione degli eletti era stato respinto dal T.a.r. per le Marche, Ancona, sezione I, con l’impugnata sentenza n. 00104/2010, che, ritenendo il gravame infondato nel merito, aveva omesso l’esame dell’eccezione di inammissibilità preliminarmente formulata dalla difesa dell’amministrazione resistente.

B) Trattenuta la causa in decisione, il collegio anzitutto rilevava d’ufficio l’infondatezza di tale eccezione, riferita all’avvenuta impugnazione (in via derivata) dell’atto di proclamazione degli eletti unitamente alla contestuale (ma asseritamente intempestiva) impugnazione dell’atto di rigetto dell’istanza di riesame della ricusazione della lista in questione, datato 12 maggio 2009.

Al riguardo, l’atto di conferma della esclusione della lista L.a.m., proprio perché di natura soltanto endoprocedimentale, non avrebbe dovuto intendersi necessariamente assoggettato ad autonomo e tempestivo gravame giurisdizionale; ciò, in base ad un’esplicita norma di legge speciale espressamente (al fine di assicurare il rispetto del contraddittorio in favore dei controinteressati necessari, ossia dei soggetti destinati ad essere proclamati eletti, ed anche al fine di precludere iniziative giurisdizionali a carattere meramente strumentale) individuante come atto impugnabile (entro 30 giorni), da parte di qualsiasi cittadino elettore o di chiunque altro vi abbia interesse, esclusivamente l’atto di proclamazione degli eletti (cfr. art. 83/11, t.u. n. 570 del 16 maggio 1960, introdotto dall’art. 2, legge n. 1147/1966, e tuttora vigente in base all’esplicito richiamo contenuto nell’art 19, legge n. 1034/1971; cfr. anche C.S., Ad. pl., dec. n.10 del 24 novembre 2005).

C) – Esaminando poi il merito del gravame, proposto dalla parte soccombente in prime cure, il collegio (con dec. della sezione V n. 5851/2010) riteneva fondato l’appello.

La principale argomentazione giuridica con cui il T.a.r. (in adesione alla prevalente giurisprudenza in materia) aveva giustificato il rigetto del ricorso di primo grado era correlata alla rigorosa interpretazione dell’art. 28, comma 4, cit. t.u. n. 570/ 1960.

La norma, laddove impone adempimenti formali (fra i quali l’autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista), è preclusiva di qualsiasi interpretazione diversa da quella strettamente letterale; ciò, in quanto, nel procedimento elettorale, la forma degli atti si identifica con la sostanza. Perciò agli uffici elettorali sarebbe comunque preclusa qualsiasi iniziativa mirata a valorizzare le peculiarità di taluni casi concreti e, quindi, a consentire la praticabilità di soluzioni alternative di correzione di errori, anche soltanto materiali.

In particolare, nella specie, la stessa norma impedirebbe di accordare qualsiasi rilevanza giuridica non solo alla palese ed oggettiva riconoscibilità di un tale errore, ma anche alle documentate e convergenti circostanze, rappresentate agli Uffici elettorali in sede di istanza di riesame del provvedimento di ricusazione della lista presentata in forma solo apparentemente irregolare.

Seguiva, peraltro, l’accoglimento dell’appello e l’annullamento di tutte le operazioni elettorali, con sentenza prontamente opposta dai soccombenti (mediante opposizione di terzo), già eletti consiglieri comunali, per omessa notificazione dell’appello nei loro confronti, infondatezza dei primi due motivi del gravame, quanto all’errore materiale asseritamente non percepito dai primi giudici, essendo l’autenticazione l’elemento perfezionante il singolo modulo e non potendosi prescindere, comunque, dalla querela di falso (rectius: impugnazione di falso), nella specie non esperita.

Tre degli opposti, T., G. e F., si costituivano in giudizio e resistevano al ricorso.

All’esito dell’udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo il rinvio al merito dell’istanza cautelare già proposta e previo deposito di una memoria di replica da parte degli opponenti, che insistevano nell’ammissibilità della loro opposizione di terzi non destinatari di notificazione dell’appello svoltosi, dunque, senza la loro partecipazione, come pure nel prospettare ulteriori argomentazioni a confutazione della tesi del mero errore materiale ("maggio 2008", anziché "maggio 2009"), asseritamente compiuto dal soggetto delegato all’autenticazione delle firme, in presenza di moduli sottoscritti ed autenticati in giorni e luoghi diversi, ma con un datario sempre impostato sull’anno 2008, anziché sull’anno 2009 (anno di fondazione della lista) e senza timbri né firme attestanti il pur necessario collegamento tra i fogli mobili in questione, presumibilmente firmati dai sottoscrittori non in presenza del pubblico ufficiale delegato alle autenticazioni (solo 13 delle quali errate).

Motivi della decisione

I) – Il collegio ritiene ammissibile e fondata l’opposizione di terzo (quanto al giudizio rescindente), dato che il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio e poi giudicare, come in effetti ha giudicato, accogliendo nel merito il gravame, correttamente e condivisibilmente ritenuto fondato (giudizio rescissorio).

Pertanto, pur riconoscendo che la specialità della normativa in materia elettorale richiede un particolare rigore interpretativo, per ovvie esigenze di assoluta garanzia, in ordine alla certezza giuridica degli atti ed al corretto e sollecito svolgimento delle procedure elettorali, si riteneva che dette esigenze non potessero nel caso concreto legittimare – in sede di istanza di riesame – la mera conferma della ricusazione della lista di cui è causa.

In questo caso, la certezza giuridica dell’esistenza di un evidente errore materiale, relativo alla data dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, da parte del pubblico ufficiale autenticatore, risultava dimostrata anzitutto da più dati di fatto, oggettivi e convergenti e tutti riferibili all’anno 2009 e non al 2008 (costituzione del movimento politico L.a.m. nel 2009; autorizzazione rilasciata nel maggio 2009 al consigliere provinciale incaricato di effettuare l’autenticazione delle firme dei presentatori della lista; date di rilascio dei documenti di identità di alcuni sottoscrittori, successive al maggio 2008; presenza di tre sottoscrittori che, nel maggio 2008, non avrebbero potuto essere in possesso del certificato elettorale, in quanto non ancora maggiorenni).

Inoltre, risultava comprovata anche dalla puntuale dichiarazione di rettificazione, successivamente resa dallo stesso consigliere provinciale incaricato dell’autenticazione delle firme dei presentatori della lista, che aveva precisato la circostanza secondo cui l’indicazione riferita al mese di maggio 2008 sarebbe derivata da un errore materiale del datario dell’ufficio.

In presenza di tali dati di fatto, assolutamente oggettivi, e di tale convergente dichiarazione resa dallo stesso pubblico ufficiale incaricato di effettuare l’autenticazione delle firme, l’Ufficio elettorale centrale ben poteva e doveva, in sede di riesame, ritenere emendabile l’errore senza frapporre l’ostacolo derivante dalla mancata proposizione della querela di falso, prevista dalla norma generale in materia di efficacia degli atti pubblici (art. 2700, c.c.).

II) – Infatti, la legittimità dell’ammissione della lista era in questo caso perfettamente giustificata e giustificabile in base alla considerazione che – anche in materia di operazioni elettorali – è assolutamente corretto tenere ben distinte le irregolarità sostanziali (di per sé non sanabili a posteriori) da quelle soltanto formali, qualora siano sicuramente percepibili come tali, in base ad univoci dati di fatto; ciò, allo scopo di consentire che queste ultime possano essere legittimamente emendate in base ad una semplice e rapida procedura rettificante (senza, quindi, subìre le inevitabili more processuali derivanti dalla proposizione di un’impugnazione di falso), nel doveroso rispetto dei ben noti ed immanenti principi di favore per il voto e la massima partecipazione dei cittadini alle competizioni elettorali sia amministrative che politiche.

Conclusivamente, l’opposizione di terzo va accolta in sede rescindente ma respinta in sede rescissoria, a spese ed onorari del presente giudizio interamente compensati per giusti motivi tra le parti ivi costituite, tenuto anche conto della natura della vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’opposizione di terzo in sede rescindente (ricorso n. 7833/2010), annulla l’impugnata decisione di cui in epigrafe, accoglie l’appello avverso la sentenza di primo grado che riforma in sede rescissoria, come precisato in motivazione, e compensa, tra le parti costituite, spese ed onorari del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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