Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 21-01-2011, n. 1865

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di V.G. e D. G. in ordine al reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 3 e art. 30, lett. e), loro ascritto per avere effettuato l’uccellagione di cardellini, adoperando "una rete da uccellagione" di mt. 6×5,60, nella quale veniva rinvenuto intrappolato un cardellino vivo, mentre altri cinque cardellini erano rinvenuti all’interno di gabbie.

La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano chiesto di essere assolti dal reato loro ascritto, osservando che nella specie è stato accertato non solo il possesso da parte degli imputati degli strumenti idonei alla cattura della fauna selvatica, ma anche la predispostone della rete per l’uccellagione, nonchè la effettiva cattura di un cardellino rinvenuto intrappolato nella predetta rete.

Sul punto la sentenza ha rilevato che le citate risultanze fattuali sono cadute sotto la percezione visiva diretta del personale del Nucleo Guardie Ambientali che avevano sorpreso i prevenuti nell’esercizio dell’attività vietata, bloccandoli dopo un tentativo di fuga.

La Corte territoriale ha, però, accolto il motivo di gravame con il quale il V. aveva chiesto il beneficio della non menzione della condanna.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con due mezzi di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell’art. 192 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza degli imputati.

Si deduce che nella specie doveva ritenersi carente l’elemento soggettivo del reato, non essendovi prova che gli imputati avessero posto in essere un’attività di uccellagione, in quanto il materiale caduto in sequestro era tutto riposto nelle autovetture e non predisposto per l’attività per la quale gli imputati sono stati condannati.

Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione della sentenza, deducendo che la pronuncia non chiarisce affatto quali siano le prove poste a fondamento della affermazione di colpevolezza degli imputati. 11 ricorso è manifestamente infondato.

Le censure dei ricorrenti, oltre ad essere del tutto generiche e fondate su deduzioni di natura fattuale, si risolvono nella richiesta di riesame delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità.

Peraltro, la sentenza, la cui motivazione è, in ogni caso, integrata, per l’uniformità della decisione, da quella della pronuncia di primo grado, indica le risultanze probatorie costituite dalle percezione visiva diretta del personale del Nucleo Guardie Ambientali, su cui è fondato l’accertamento della attività di uccellagione posta in essere dagli imputati.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c.. L’inammissibilità dell’impugnazione, da qualsiasi motivo determinata, preclude a questa Corte la possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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