Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2011, n. 3602 Contratti collettivi; Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Genova, B.M., + ALTRI OMESSI premesso di essere dipendenti dell’Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana s.p.a. (AMIU), con sede in Genova, inquadrati nell’Area spazzamento, 3^ livello professionale C.C.N.L. dei servizi ambientali e territoriali, convenivano la suddetta datrice di lavoro per sentir accertare che essi medesimi dall’inizio del 1999 svolgevano mansioni inquadrabili nel 4^ livello Area conduzione e per sentire, conseguentemente, dichiarare la società datrice di lavoro tenuta a reinquadrare essi ricorrenti in tale qualifica, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, e a corrispondere agli stessi le relative differenze retributive.

2. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, ritenendo che il contrasto tra le parti non atteneva alle mansioni affidate ai ricorrenti, ma all’interpretazione della contrattazione collettiva di settore, decideva con sentenza, in base all’art. 420-bis c.p.c., la questione pregiudiziale inerente all’interpretazione dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale dei servizi ambientali e territoriali del 22 maggio 2003, applicabile ratione temporis, dichiarando che l’operatore autista di combinata canal-jet, responsabile della manovra dell’alta pressione con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, deve essere inquadrato nell’Area conduzione, 4^ livello, a prescindere dal fatto che per la guida dell’automezzo sia richiesta la patente di categoria C. Disponeva per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

3. Avverso tale sentenza l’AMIU propone ricorso per cassazione, nei confronti di B.M., + ALTRI OMESSI prospettando tre motivi.

4. Resistono con controricorso gli intimati B.M., + ALTRI OMESSI . 5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 425 c.p.c. in relazione all’art. 14 del CCNL dei servizi ambientali e territoriali.

L’AMIU, nell’illustrare il suddetto motivo, riporta ampi passi della propria memoria, nonchè le deduzioni istruttorie di controparte, rilevando come nelle indicazioni e deduzioni di quest’ultima mancasse la evidenziazione di qualsiasi dato di fatto dal quale il Giudice potesse trarre la convinzione dell’esistenza del minimo margine di autonomia operativa e del potere di coordinamento di altri lavoratori, elementi, questi, funzionali all’attribuzione della qualifica superiore.

Quindi, afferma che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le circostanze di causa non dovevano ritenersi pacifiche e la controparte aveva omesso di dedurre gli elementi o i fatti necessari per il riconoscimento della qualifica richiesta.

1.1. Come si è detto il suddetto motivo deduce il vizio di violazione di legge con riguardo alle disposizioni sopra richiamate e, quindi, richiede la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 c.p.c., applicabile ratione temporis.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, è necessario che l’individuazione della questione di diritto sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore di tale esposizione e non rivelata direttamente dal ricorso stesso (Cass., sentenza n. 23860 del 2008).

1.2. Con riguardo al suddetto motivo di ricorso è stato articolato il seguente quesito di diritto:

la Corte, rilevata la inesistenza di deduzioni su fatti caratterizzanti autonomia operative e poteri di coordinamento, valuti se ricorrevano o meno le condizioni perchè il Giudice, in presenza di documenti, deduzioni e decisioni concludenti per la reiezione delle domande, facesse ricorso alle previsioni dell’art. 420-bis c.p.c. in presenza degli ampi interventi chiarificatori previsti dal CCNL e risultanti dalle nostre produzioni e deduzioni.

1.3. Il motivo di ricorso è inammissibile. Ed infatti, dalla esposizione dello stesso, nonchè dal quesito si palesa che si tratta di una quaestio facti, peraltro, prospettata in termini generici e contradditori, estranea alla ratio decidendi che è circoscritta all’interpretazione pregiudiziale di declaratoria del CCNL in questione.

L’art. 420-bis c.p.c., consente il ricorso immediato per Cassazione in presenza di una situazione processuale ben delimitata: quando nel processo si sia posta una questione di "accertamento pregiudiziale" sulla efficacia, validità ed interpretazione dei contratti o accordi collettivi e il giudice abbia deciso tale questione in via pregiudiziale.

Non basta che nel processo si ponga una questione di interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale, ma è necessario che si sia scelto di discutere e decidere tale questione in via pregiudiziale. Tale decisione è ricorribile in via immediata in Cassazione e, a seguito del giudizio della Corte di legittimità, il processo in primo grado completerà il suo corso dinanzi allo stesso giudice che ha deciso sulla questione pregiudiziale, non dinanzi ad un (diverso) giudice del rinvio. Se la pronuncia interviene sul merito della controversia e il giudice decide con una sentenza di accertamento non della sola interpretazione del contratto collettivo, bensì della sussistenza del diritto dei ricorrenti e di condanna della convenuta, sebbene generica, la situazione processuale andrebbe oltre il limite segnato dall’art. 420 c.p.c., commi 6 e 5 e la sentenza emessa dovrebbe essere impugnata in appello e non con il ricorso immediato per cassazione previsto dal citato art. 420-bis c.p.c. (Cass., sentenza n. 18258 del 2010).

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 425 c.p.c. in relazione all’art. 71 del CCNL dei servizi ambientali e territoriali.

Deduce la ricorrente che il suddetto art. 71 demanda le controversie inerenti l’interpretazione delle norme del contratto stesso, per la loro definizione, all’esame di una Commissione nazionale mista, le cui decisioni hanno portata generale.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non applicabile la decisione assunta dalla Commissione in data 17 giugno 2005, con la quale era stato ritenuto corretto l’inquadramento del personale ASM di (OMISSIS), che svolgeva la propria attività con l’utilizzo di autospazzatrici, nel 3^ livello dell’Area spazzamento, in quanto all’Area conduzione dovevano fare riferimento i lavoratori addetti alla conduzione di veicoli per i quali era richiesta la patente C. 2. Un relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto:

dica la Corte se, in presenza di documentazione attestante la diversità abilitativa richiesta per le autospazzatrici di diversa portata e del parere vincolante ex art. 71 CCNL dei servizi ambientali e territoriali, il Giudice, pur dando atto della vincolatività della decisione, possa decidere negandone la valenza generale relativamente alle caratteristiche dei mezzi ed in particolare relativamente ai mezzi canal-jet.

2.2. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Il Tribunale di Genova non disconosce il valore della determinazione della Commissione nazionale determinazioni che, come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 11255 del 2000), devono considerarsi come ricognizioni negoziali di interpretazione autentica delle declaratorie contrattuali, con lo stesso valore normativo delle disposizioni contrattuali originarie – ma ha ritenuto che la stessa non potesse assumere rilievo riguardando un diverso mezzo (autospazzatrice e non combinata canal-jet), circostanza, peraltro, riconosciuta dalla stessa ricorrente come si evince dal quesito.

La ricorrente, lungi dal ripercorrere criticamente il ragionamento interpretativo del Tribunale con specifico riferimento a quanto previsto dalla disposizione del contratto collettivo in questione, introduce, richiamando, altresì, nota della Federambiente, elementi di fatto relativi alla classificazione delle autospazzatrici e degli automezzi combinata canal-jet, che, tra l’altro, presuppongono la diversità dei due automezzi.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 425 c.p.c. in relazione agli artt. 14 e 15 del CCNL dei servizi ambientali e territoriali. Stravolgimento dei fatti.

In merito allo stesso è stato articolato il seguente quesito di diritto:

dica la Corte se il Giudice nella rilevata assenza di ogni elemento probatorio a supporto possa decidere ignorando anche la dichiarazione congiunta in calce all’art. 15 CCNL dei servizi ambientali e territoriali che impone la inesistenza di differenze tra le mansioni previste nelle diverse aree operativo – funzionali a parità di livello.

3.1. La ricorrente, in primo luogo, rimette le argomentazioni poste a sostegno del motivo di ricorso alla motivazione di altra sentenza del Tribunale di Genova, che aveva rigettato analogo ricorso, di cui riporta ampi passi.

3.2. La censura così prospettata è inammissibile in quanto manca della precisazione del modo attraverso il quale la sentenza impugnata ha dato luogo alla prospetta violazione di legge e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, traducendosi, invece, nella semplice contrapposizioni tra l’interpretazione proposta dal ricorrente, richiamando altra sentenza del Tribunale di Genova, e quella della sentenza impugnata.

Come questa Corte ha più volte affermato nel giudizio di legittimità le censure relative all’interpretazione di un contratto o di un accordo collettivo offerta da parte del giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass., sentenza n. 23635 del 2010), Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono, poi, come si è detto, una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (citata Cass., sentenza n. 23635 del 2010).

3.3. Sotto altro profilo, la ricorrente ritiene che il Tribunale nell’interpretare la declaratoria contrattuale, non si è dato carico di verificare la esistenza di alcuna peculiare responsabilità o di un potere di coordinamento dell’operatore autista di combinata canal – jet nello stabilirne l’appartenenza al quarto livello.

Infine, la sentenza è censurata con riguardo alla dichiarazione congiunta in calce all’art. 15 del CCNL in esame, che, in tema di individuazione di equivalenti professionalità, impone la inesistenza di differenze tra le mansioni previste nelle diverse Aree operative – funzionali a parità di livello.

Ad avviso dell’AMIU, la figura aggiuntiva non potrebbe essere disallineata rispetto alle declaratorie dei profili ricordando che il 4^ profilo professionale nell’Area considerata, comporta per tutto il personale indicato lo svolgimento di attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonchè specifiche conoscenze teorico – pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, punto sul quale la sentenza nulla afferma.

3.4. Tali censure in cui è articolato il terzo motivo di ricorso non sono fondate.

3.5. Osserva il Collegio che, in tema d’interpretazione della disciplina collettiva, la volontà delle parti deve essere desunta da ciò che nelle clausole appare obiettivamente voluto, anche in considerazione della funzione normativa della stessa disciplina per soggetti diversi dalle organizzazioni stipulanti (quali le parti dei rapporti di lavoro che ne sono regolati), sicchè il tenore letterale è il primo e fondamentale elemento per indagare la volontà contrattuale e, di conseguenza, il criterio ermeneutico letterale è prioritario per la sua interpretazione – secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (in tal senso, Cass., sentenza n. 16298 del 2010) – e, come tale, preclude, in presenza di dati testuali sufficientemente chiari ed univoci, il ricorso ad altri canoni d’interpretazione, aventi natura sussidiaria.

La volontà delle parti si desume pertanto dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui "clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto" (art. 1363 c.c.): ciò in quanto siffatta operazione interpretativa deve essere effettuata attraverso la connessione dei vari elementi e la loro reciproca integrazione, ricercando cioè il senso che risulta dal complesso dell’atto, alla stregua del fondamentale principio logico per cui l’atto deve essere interpretato con la lettura non di un suo isolato brano, bensì del suo integrale contenuto (Cass., sentenza n. 16298 del 2010). Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 – 1370, le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli artt. 1362 – 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure). In via ulteriormente sussidiaria e del tutto residuale si può ricorrere alle regole finali fissate dall’art. 1371. 3.6. Tanto premesso, osserva la Corte che l’art. 15 del CCNL in questione, regola la mobilità dei lavoratori e quindi la relativa dichiarazione congiunta, alla quale fa riferimento la ricorrente, va letta in relazione al suddetto istituto e non può assumere valenza rispetto alle declaratorie contrattuale regolanti istituti diversi, quale l’inquadramento del personale. Con proprietà e ragionevolmente, quindi, il Tribunale, non ha dato rilievo a tale dichiarazione, nella lettura interpretativa della declaratoria in questione nel complesso delle disposizioni contrattuali.

3.7. Ritiene la Corte che il Tribunale di Genova ha correttamente applicato i criteri ermeneutici sopra richiamati nell’interpretazione dell’art. 14 del CCNL in questione, congruamente e logicamente motivata.

3.8. L’art. 14 del CCNL dei servizi ambientali e territoriali, del 22 maggio 2003, la cui rubrica reca "Classificazione del personale", prevede che il personale dipendente è inquadrato, in un sistema di classificazione unica, in otto livelli professionali, nonchè in cinque Aree operativo – funzionali:

Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari;

Area conduzione;

Area impianti e officina;

Area impiegati tecnici e amministrativi;

Area servizi generali.

Appartiene all’Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, accessorie e complementari, nell’ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l’ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria B. All’interno di tale Area sono inquadrati nel 3^ livello professionale i lavoratori polifunzionali che, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B, svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate.

Appartiene all’Area conduzione il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesta la patente di categoria C o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell’ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento – compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari – e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere anche il coordinamento.

All’interno di questa Area sono inquadrati nel 3^ livello professionale i lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell’ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore. Nell’ambito del servizio di raccolta e attività accessorie, effettuano attività di carico, scarico e accessorie, anche in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali: autocompattattore; autolavacassonetti;

ecc. Appartengono, altresì, a questo livello di inquadramento professionale il conducente di auto innaffiatrice, il conducente di autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 60 quintali, il conducente di pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 100 quintali.

Sono inquadrati, invece, nel 4 livello i lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonchè specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti in maniera sistematica e non occasionale alla conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C o superiore. Nell’ambito del servizio di raccolta e attività accessorie effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati, quali:

– autolavacassonetti;

– autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali;

– autocompattatore con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiature video – computerizzate;

– pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 100 quintali;

– automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;

– autoarticolati;

– ecc. Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l’operatore autista di combinata canal-jet, responsabile della manovra dell’alta pressione, con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento.

3.9. Afferma il Tribunale, con statuizione esente da vizi alla luce dei principi sopra richiamati, che, alla luce del raffronto tra le declaratorie contrattuali, di regola l’inserimento nell’Area spazzamento è tipico dei dipendenti che conducono mezzi per i quali è richiesta la patente B, mentre l’inquadramento nell’Area conduzione è proprio dei dipendenti che conducono mezzi per i quali è richiesta la patente C. All’interno dell’Area conduzione gli autisti sono poi inquadrati nel 3^ o nel 4^ livello a seconda che siano o meno operatori unici ovvero alternativamente (è il caso della combinata canal-jet) in relazione alle caratteristiche del mezzo loro affidato, senza che ciò dipenda dal tipo di patente richiesto per il mezzo guidato.

3.10. Il punto della declaratoria del 4^ livello dell’Area conduzione, come si è detto, prevede "Appartiene, altresì, a questo livello di inquadramento professionale, l’operatore autista di combinata canal-jet, responsabile della manovra dell’alta pressione, con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento". 3.11. Facendo corretta applicazione delle regole ermeneutiche sopra richiamate, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione congrua, che detta clausola è derogatoria rispetto al criterio generale, affermato dal contratto collettivo, per cui l’inserimento nell’Area conduzione è proprio dei conducenti degli automezzi che richiedono la patente C. Il contratto collettivo distingue, infatti, nettamente la combinata canal-jet da tutti i mezzi di trasporto, raccolta, spazzamento, etc., del parco mezzi aziendali, elencato solo in via esemplificativa dalla declaratoria. Ove la conduzione della combinata canal-jet fosse assimilabile a quella degli altri mezzi di trasporto, raccolta e spazzamento, una distinta previsione non avrebbe ragione di essere e d’altra parte, l’avverbio aggiuntivo "altresì" è per sua natura destinato ad ampliare una precedente affermazione e dunque la pattuizione collettiva relativa alla guida della combinata canal-jet non può che essere finalizzata ad aggiungere alle mansioni di 4^ livello mansioni che, in assenza di tale disposizione, non sarebbero rientrate nella relativa declaratoria.

3.12. In conclusione va confermata la interpretazione di detta clausola compiuta dal Tribunale di Genova e il ricorso della AMIU deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, va affermato il seguente principio di diritto: l’art. 14 del CCNL dei servizi ambientali e territoriali del 22 maggio 2003 deve essere interpretato nel senso che l’operatore autista di combinata canal-jet, responsabile della manovra dell’alta pressione con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, deve essere inquadrato nell’Area conduzione, 4 livello, a prescindere dal fatto che per la guida dell’automezzo sia richiesta la patente di categoria C. 3.13. Gli atti di causa devono essere rinviati, per il prosieguo, al Tribunale di Genova, al quale è rimessa la decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara che l’art. 14 del Contratto collettivo nazionale dei servizi ambientali e territoriali del 22 maggio 2003 deve essere interpretato nel senso che l’operatore autista di combinata canal-jet, responsabile della manovra dell’alta pressione con intervento personale e diretto, in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, deve essere inquadrato nell’Area conduzione, 4^ livello, a prescindere dal fatto che per la guida dell’automezzo sia richiesta la patente di categoria C. Rinvia la causa al Tribunale di Genova per la prosecuzione. Rimette allo stesso Tribunale la decisione sulle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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