T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 17 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il cittadino straniero ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Teramo gli ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo sul rilievo di intervenute condanne penale per reati (tentata estorsione, violazione della legge sugli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale) qualificati ostativi;

Considerato che il ricorso deduce eccesso di potere e violazione di legge, dovendosi ritenere formato sulla richiesta il silenzio assenso; nullità dell’atto e della sua notifica, posto che l’atto sarebbe stato comunicato in copia non conforme e non essendo riconoscibile a sottoscrizione del funzionario; ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere non potendosi desumere la pericolosità dello straniero dall’unica condanna riportata e dovendosi al contrario considerare la situazione personale e familiare del richiedente;

Ritenuto lo stesso infondato posto che:

– la qualificazione del silenzio dell’Amministrazione come provvedimento significativo (di accoglimento o di rigetto) discende direttamente dalla legge che, non avendo nella specie, indicato alcuna valenza provvedimentale, ha dato al termine fissato valore meramente ordinatorio;

– l’atto è stato sottoscritto dal vicario del Questore e notificato dal maresciallo dei Carabinieri della stazione di Bellante, senza che da dette circostanze possa desumersi alcuna qualificazione di nullità dell’atto impugnato;

– l’art.5, comma 5, del D.lvo 286/1998 recita: "Il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato", e che tali requisiti sono espressamente dall’art. 4, comma 3 del citato T.U., ove si sancisce, nel testo, applicabile alla fattispecie in esame, previgente alla novella del 2009, che "non è ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, ecc."

– il ricorrente, in disparte le successive allarmanti sopravvenienze penalmente rilevanti (di cui alla produzione de del 24 novembre 2010 della difesa resistente), risulta condannato per reati (tentata estorsione e cessione di stupefacenti) compresi tra quelli che la legge considera ostativi, circostanza che l’Amministrazione procedente aveva l’obbligo di considerare proprio nella sede utilizzata del procedimento di rinnovo e certamente rilevante ai fini della valutazione di pericolosità che la legge ha, stante la gravità dei reati in astratto (oltre che, nella specie, in concreto, in ragione dell’entità della pena comminata), stabilito in via presuntiva, senza che sia neppure necessaria (giacché dalla legge non prevista) la definitività della condanna medesima (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, n.2592/2007; n.1803/2008; TAR Piemonte, sez.II, n.3735/2005; TAR Umbria, n.448/2010; TAR Lombardia, Milano, sez.III, n.1856/2008; TAr EmiliaRomagna, Bologna, sez.I, n.4520/2010);

– la previa qualificazione normativa di pericolosità dello straniero, desunta dall’indice oggettivo rappresentata dalla condanna penale per fatto già valutato dal legislatore come "grave" non può essere elisa da altri elementi non omogenei alla rilevanza penale del fatto considerato (quali la eventuale situazione lavorativa o le considerazioni di inserimento sociale o familiare), restando intonsa la detta qualifica di pericolosità, desumibile dalla intervenuta condanna, e neppure essendo richiesta ulteriore motivazione (cfr. giurisprudenza citata);

Ritenuto pertanto che il ricorso va rigettato in ragione della sua infondatezza;

Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio in perspicua considerazione della natura della controversia, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUIILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate e contributo unificato irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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