T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 15 Amministrazione pubblica; Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente ha chiesto, nel confronti della ASL di Teramo e dell’INPS, l’accesso agli atti relativi al procedimento intrapreso su istanza di essa ricorrente per la declaratoria di invalidità civile (prot. n.2009/12251).

Il procedimento iniziato su domanda risalente al 2009, si era articolato in una visita neuropsichiatrica e psicometrica presso l’Unità Operativa di Giulianova della ASL di Teramo in data 12.10.2009, cui erano seguiti accertamenti sanitari presso la 2° commissione medico legale D.S.B. di Roseto degli Abruzzi e successivo atto dell’INPS di Teramo disponente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 1, comma 7 L. n.295/1990, con convocazione a visita della ricorrente; seguiva istanza di accesso in data 19 agosto 2010 alla ASL e in data 1 settembre 2010 all’INPS, cui replicava il solo INPS con il provvedimento impugnato, per un verso declinando la propria competenza (dovendo ritenersi legittimata passiva la sola ASL) e per altro escludendo anche la legittimazione all’accesso in mancanza di richiesta personale del soggetto interessato.

Con il ricorso, la richiedente deduceva la pretestuosità del diniego e il suo diritto all’accesso azionato.

Si costituiva l’INPS ribadendo le proprie ragioni e in particolare eccependo il difetto di giurisdizione del TAR sulla procedura di invalidità civile, tenuto conto della circostanza che nelle more la domanda di invalidità era stata rigettata dalla Commissione medica operante presso la ASL di Teramo.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2011, il Collegio riservava la decisione.

Va anzitutto premesso che non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo alla ricorrente alla conoscenza dell’esatto contenuto dei verbali di visita cui essa stessa è stata sottoposta nel quadro di accertamenti per la declaratoria di invalidità civile e degli eventuali conseguenti provvedimenti, né può opporsi la non riferibilità della istanza alla medesima ricorrente, in quanto, almeno apparentemente, da essa sottoscritta e salve le doverose verifiche in sede di adempimento.

Le Amministrazioni intimate, cui la richiesta è stata rivolta per quanto di rispettiva competenza, non hanno tuttavia inteso dare corso all’istanza.

Deve essere invece ribadita la legittimazione della ricorrente ad agire in giudizio per ottenere l’accesso agli atti dell’amministrazione, in quanto titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e portatore di un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 2 DPR n.352/1992, consistente, nel caso di specie, nella dichiarata esigenza di utilizzare gli atti stessi per la eventuale difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Nella memoria difensiva depositata, l’INPS ha dedotto infondatamente il difetto di giurisdizione del TAR adito, sul rilievo che le procedura di accertamento e concessione dell’invalidità civile integrano materia riconducibile a diritti non conoscibili dal TAR.

Non sembra dunque ultroneo evidenziare che il procedimento giurisdizionale che ne occupa riguarda non già l’accertamento o la concessione dell’invalidità civile, bensì l’accertamento della diversa situazione soggettiva costituita dal diritto all’accesso, tutelabile in sede di giurisdizionale esclusiva, innanzi al TAR.

Va in proposito ricordato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, a termini dell’art. 22, comma 2 L.241/90, principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, e in ogni caso assicurato ove la conoscenza degli atti richiesti sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Tanto premesso, la questione sollevata non può che essere risolta nel senso che l’accesso è tutelabile innanzi a questo Giudice e che sussiste la piena legittimazione della ricorrente ad azionare tale posizione giuridica.

Va tuttavia evidenziato che ciascuna delle Amministrazioni intimate non può che rispondere degli atti di cui è detentrice; i verbali di visita di accertamento vanno dunque esibiti dalla ASL, mentre all’INPS può essere richiesto solo il provvedimento di sospensione od eventuali ulteriori atti, ove da questo emanati.

Il ricorso va pertanto accolto nei sensi di cui sopra, con conseguente declaratoria dell’obbligo degli enti intimati, ciascuna per la parte di propria competenza, come sopra indicato, a dare corso alla richiesta.

Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto ordina alla ASL di Teramo e all’INPS di Teramo, come legalmente rappresentati e ciascuno per la parte di propria competenza, di consentire alla ricorrente l’accesso agli atti di cui alle istanze di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate e contributo unificato irripetibile.

Odina all’Amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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