Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-12-2010) 21-01-2011, n. 2218

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza del 30.8.10 il Tribunale per i minorenni di Lecce, sezione riesame, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in I.P.M. emessa il 7.8.10 dal GIP dello stesso Tribunale nei confronti di G.A. per il delitto p. e p. D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74.

Ricorreva personalmente il G. contro detta ordinanza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 Disp. Att. c.p.p., comma 1:

a) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sull’utenza telefonica n. (OMISSIS) dal 22.2.07 al 9.3.07 per assenza di decreto autorizzativo da parte del GIP, in quanto per quel periodo era stata disposta la proroga delle sole intercettazioni ambientali e non anche di quelle telefoniche;

b) vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di una sua partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, a tal fine non bastando il rinvio alle intercettazioni telefoniche e ai precedenti penali del G. per fatti commessi il (OMISSIS), giacchè i contatti telefonici relativi al presente procedimento risalivano al periodo 19.2.07 – 10.3.07; nè i contatti con i coniugi D. – Ga., limitati a tale ridotto arco temporale, facevano emergere indizi di partecipazione al sodalizio criminale o di cessioni di stupefacenti eseguite su incarico dei predetti coniugi, così come non affioravano indizi in ordine all’episodio relativo alla presunta richiesta, avanzata dal G. a L.B.E., di eseguire nel carcere di Brindisi un "trattamento speciale" di cui non vi era prova; del pari era rimasto indimostrato l’assunto secondo cui il G. avrebbe acquistato da S.F. sostanze stupefacenti che successivamente avrebbe consegnato alla D., che a sua volta le avrebbe cedute ad altri; nè dal tenore delle intercettazioni telefoniche risultavano nessi o passaggi da cui dedurre il presunto incontro con lo S. o riscontri (sequestri di sostanze stupefacenti, dichiarazioni di tossicodipendenti, commissione di reati fine etc.) tali da corroborare l’ipotesi accusatoria;

c) vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

1 – I motivi di ricorso che precedono sub a) e sub e) sono generici perchè con essi il ricorrente non esamina specificamente – per confutarle – le considerazioni già svolte dal provvedimento impugnato, ma si limita a riproporre le medesime censure già motivatamente disattese dalla gravata ordinanza, che ha chiarito (indicando specificamente anche la precisa collocazione degli atti nel relativo fascicolo) che le intercettazioni telefoniche de quibus inerivano ad un unico decreto autorizzativo (n. 86/07 del registro intercettazioni) emesso dal GIP del Tribunale di Brindisi non per intercettazioni ambientali, come sostenuto in ricorso, ma per intercettazioni telefoniche, seguito da successive proroghe tutte nel rispetto dei termini dell’art. 267 c.p.p., comma 3, sino al 19.10.07.

Lo stesso dicasi per le esigenze cautelari, ritenute dall’impugnata ordinanza in base alla notevole propensione a delinquere dimostrata dal G., desunta da precedenti giudiziari: invero, dovendosi attualizzare la prognosi al momento del giudizio cautelare, ben possono essere considerati anche fatti successivi a quelli oggetto di indagine.

A fronte di ciò nulla replica l’odierno ricorrente, limitandosi a riproporre puramente e semplicemente le doglianze già disattese dal Tribunale del riesame.

2 – Il motivo che precede sub b) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè sostanzialmente in esso si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dal provvedimento impugnato, che con motivazione esauriente e logica ha ravvisato gravi indizi a carico del G. dal tenore delle intercettazioni telefoniche (la cui interpretazione è sottratta al giudizio di legittimità se logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate; cfr., ad es., Cass. Sez. 6^ n. 17619 dell’8.1.2008, dep. 30.4.2008; Cass. Sez. 6^ n. 15396 dell’11.12.2007, dep. 11.4.2008; Cass. Sez. 6^ n. 35680 del 10.6.2005, dep. 4.10.2005; Cass. Sez. 4^ n. 117 del 28.10.2005, dep. 5.1.2006; Casse. Sez. 5^ n. 3643 del 14.7.97, dep. 19.9.2007), in forza delle quali il contributo causale dell’indagato è risultato diretto non solo all’attività di spaccio al minuto, ma anche al rafforzamento dell’efficacia intimidatrice della societas scelerum.

Tali intercettazioni sono state considerate, con motivazione non meritevole di censura, come altamente indizianti dei rapporti criminosi del G. con i coniugi D. – Ga. e dell’iniziativa adottata dall’odierno ricorrente verso il L.B..

Nè l’affermazione di un grave quadro indiziario del delitto p. e p. D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, deve necessariamente accompagnarsi a sequestri di sostanze stupefacenti e/o a dichiarazioni di tossicodipendenti e/o alla emersione di singoli reati fine.

Sempre il gravato provvedimento ha evidenziato ulteriori riscontri costituiti dall’esito dei servizi di appostamento della p.g., a riprova della consapevole interazione del G. con altri affiliati, circostanza di fatto corroborata – sempre alla stregua di quel che si legge nell’impugnata ordinanza – dai precedenti giudiziari del ricorrente per fatti successivi a quelli per cui oggi si indaga, correttamente valutabili come riscontro degli anteriori rapporti emersi dalle summenzionate attività d’indagine.

Nè le considerazioni in punto di fatto che si leggono in ricorso integrano una denuncia di travisamento della prova potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, costituendo invece una mera istanza di differente lettura degli atti, il che è ovviamente precluso in sede di legittimità. 3 – In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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