Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-12-2010) 21-01-2011, n. 2213 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza del 7.6.10 il Tribunale di Bari, sezione riesame, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 20.5.10 dal GIP presso il Tribunale di Foggia nei confronti di C.S. per i delitti di ricettazione e di tentata estorsione, una ai danni di S.E., l’altra ai danni di B.J..

Ricorre personalmente il C. contro detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento per aver immotivatamente negato credito alla versione difensiva del ricorrente, sebbene suffragata dalle dichiarazioni (acquisite in sede di investigazioni difensive ex art. 391 bis c.p.p.) della sorella del C. medesimo e di altre due persone, secondo la quale il ricorrente era stato costretto da noti criminali (di cui non faceva il nome temendone le ritorsioni) a fare da mediatore con lo S. per la restituzione del furgone rubatogli, condotta scriminata ex art. 54 c.p.; quanto all’estorsione ai danni di B.J., negava di esservi in alcun modo coinvolto.

1 – Il ricorso è inammissibile.

In ordine all’estorsione ai danni dello S. l’impugnazione risulta generica, atteso che in essa il ricorrente non esamina specificamente – per confutarle – le considerazioni svolte dal provvedimento impugnato.

Infatti il Tribunale del riesame, ancor prima di negare attendibilità alla versione difensiva del ricorrente, ne ha comunque escluso, a monte, la rilevanza per difetto di assoluta coazione tale da integrare gli estremi dell’art. 54 c.p., (motivazione, per altro, conforme a costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’esimente in parola postula l’immanenza di un pericolo grave alla persona non scongiurabile altrimenti che con l’atto penalmente illecito; deve, pertanto, escludersene l’applicabilità se agli eventuali pericoli alla persona sia possibile ovviare chiedendo tutela alle forze dell’ordine).

A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile – per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581 lett. c), – il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

Altrettanto generica è l’asserita estraneità all’estorsione ai danni del B.: in proposito il ricorrente si limita ad una mera negazione del proprio coinvolgimento, sostenendo di non sapere alcunchè della scheda telefonica usata anche per le richieste estorsive ai danni dello S. e sostanzialmente invocando una nuova lettura in punto di fatto delle risultanze in atti, operazione non consentita in sede di legittimità. 2 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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