Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 21-01-2011, n. 2180 Sanzioni sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A., tramite difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, in data 3.2.2010, con cui la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione,confermava la sentenza 29.10.2004 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere sez. dist. di Piedimonte Matese che aveva condannato il P. alla pena di quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 385 c.p., per essere evaso dagli arresti domiciliari concessi dal magistrato di sorveglianza. La Corte di Cassazione, con sentenza 16.1,2009, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello del 11.10.2005, limitatamente al diniego del benefico della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, rilevando che la fattispecie contestata al P. era la violazione dell’art. 47 ter O.P. e non dell’art. 385 c.p., comma 3 per cui in astratto era consentita l’invocata conversione.

La Corte di merito, con la sentenza impugnata, rigettava, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, comma 2, la richiesta di concessione di detto beneficio sulla presunzione che l’imputato, avendo subito varie condanne per violazioni finanziarie in materia di IVA e, nel 2000, anche la condanna per bancarotta fraudolenta, non avrebbe potuto adempiere al versamento della sanzione sostituiva della pena pecuniaria "in quanto è tutt’ora inabilitato all’esercizio di imprese commerciali e non ha dimostrato di svolgere attività lavorativa".

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in quanto secondo la giurisprudenza della S.C., il potere discrezionale del Giudice, regolato dalla citata disposizione, si riferisce solo alla sostituzione di pene quali la libertà controllata e la semidetenzione, comportando tali sanzioni una serie di prescrizioni e non anche con riferimento alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, consentita anche in relazione a condizioni economiche disagiate dell’imputato e senza che sussista un potere discrezionale del Giudice, atteso che non ricorre, in tal caso, l’esigenza di valutare la possibilità che il condannato adempia alla prescrizioni che gli vengono imposte.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va rilevato che, secondo una recente decisione delle S.U. (Cass. S.U.n. 22476/2010), la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione, in forza della L. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, si riferisce solo alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata e non alla pena pecuniaria sostituiva che non prevede alcuna specifica prescrizione.

In particolare la questione controversa rimessa alle Sezioni Unite "se, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, la prognosi di inadempimento delle prescrizioni, che impedisce la sostituzione, attenga anche all’obbligo di pagamento della somma di denaro determinata in sostituzione della pena detentiva, ovvero riguardi esclusivamente le prescrizioni relative alla semidetenzione e alla libertà controllata" è stata risolta nel senso suddetto. Va, poi, ulteriormente chiarito che anche con riferimento alla sostituzione di pena detentiva breve, pur potendo beneficiare della sostituzione in pena pecuniaria colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta ove, sulla base di elementi di fatto, si debba esprimere un giudizio negativo alla luce dei criteri ex art. 133 c.p., rispetto alla ratio premiale dell’istituto della pena sostitutiva.

Ciò posto, va rilevato che il diniego della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, nella specie, è stata correttamente rapportato – come si desume dal contesto motivazionale nel suo complesso – ad una negativa connotazione soggettiva dell’imputato, immeritevole del "premio", in quanto gravato da varie condanne.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *