Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 21-01-2011, n. 2179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.R. ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta hanno proposto autonomi ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, in data 30.3.2010, confermativa della sentenza 10.10.2007, del Tribunale della stessa città, che aveva condannato lo Z. alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, per il reato continuato di ricettazione ne a lui ascritto al capo 1 del d.c.g.; esclusa l’aggravante di cui all’art. 6 c.p., n. 7, escludeva non doversi procedere per i reati di truffa contestati ai capi n. 2 e 3 per tardività della querela.

Lo Z. deduceva:

1) mancanza, manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, a pag. 1 della motivazione della sentenza, al delitto di truffa, benchè l’imputato fosse stato condannato solo per il reato di ricettazione; in particolare, non erano utilizzabili, ai fini della prova del delitto di ricettazione, le dichiarazioni del teste M.G., vittima del diverso reato di truffa per il quale lo Z. non era stato condannato;

2) erroneamente la consapevolezza sulla provenienza illecita degli assegni consegnati al M. era stata desunta dal fatto che gli assegni stessi erano stati bloccati e non erano pagabili, non essendo stato provato che l’imputato fosse stato a conoscenza di tale circostanza; 3) la contestata aggravante del danno economico di rilevante entità era stata esclusa dal primo giudice e, peraltro, il M. non era persona offesa per il reato di cui all’art. 648 c.p..

Il P.G. ricorrente chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla concessione all’imputato dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 in ordine alla pena detentiva irrogata nonchè in ordine alla pena pecuniaria di Euro 3.000,00 anzichè di Euro 2.094,68.

Il P.G. deduceva la violazione della L. n. 241 del 2006, art. 1, per avere la Corte territoriale dichiarato interamente condonata la pena inflitta in primo grado, pari ad anni tre di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, non tenendo conto che detta norma fissa, nel tetto massimo di tre anni la pena detentiva ed in quello Euro 10.000,00 la pena pecuniaria, l’indulto concedibile per tutti i reati commessi fino al (OMISSIS) e risultando dal certificato del casellario giudiziale dello gagarellà che lo stesso aveva già beneficiato dell’indulto, nell’ambito di altre condanne, raggiungendo, più volte, il tetto massimo di tre anni di pena detentiva e, riportando condanna per varie pene pecuniarie,per un ammontare complessivo di Euro 7.905,32.

Motivi della decisione

Il ricorso del P.G. è fondato per le ragioni sopra esposte, avendo, effettivamente, la Corte territoriale violato il disposto della L. n. 241 del 2006, art. 1 nel condonare interamente la pena inflitta allo Z., non tenendo conto dei limiti previsti dalla norma citata e delle condanne dallo stesso in precedenza riportate, come risultanti dal certificato del casellario giudiziale.

Consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla concessione dell’indulto. Va, invece, dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dallo Z., stante la manifesta infondatezza delle censure proposte.

Con il primo motivo il ricorrente prospetta genericamente, sotto il profilo apparente del vizio di motivazione, una diversa ricostruzione dei fatti ed una valutazione alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata non manifestamente illogica, laddove è stato dato conto, ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, delle attendibili dichiarazioni, rese M. G. cui sarebbero stati consegnati gli assegni di provenienza illecita, tenuto conto, fra l’altro, dell’accertata infondatezza di quanto dichiarato dall’imputato solo davanti alla Polizia Giudiziaria (la persona da cui avrebbe ricevuto i titoli in questione, di provenienza illecita, aveva negato la circostanza e comunque la stessa non compariva nelle girate dei titoli). Va, peraltro, rilevato che nella sentenza di primo grado, integrativa delle argomentazioni di quella di seconda grado, trattandosi di "doppia conforme", si fa anche riferimento, al fine della ricostruzione dei fatti, alla deposizione testimoniale del teste della Guardia di Finanza La V.F..

Secondo la giurisprudenza della S.C. la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano a vicenda, formando un tutto organico ed inscindibile sicchè il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare, "per relationes" a quest’ultima quanto alla ricostruzione del fatto ed alle parti non specificatamente contestate(Cass. n. 44899/2008). La terza doglianza non è sorretta da alcun concreto interesse, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado per il reato di ricettazione, senza alcun riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7, già esclusa dal primo giudice. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000.00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione dell’indulto.

Dichiara inammissibile il ricorso di Z.R. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *