Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-12-2010) 21-01-2011, n. 1961 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

V.D. ricorre per l’annullamento del decreto 14 aprile 2010 con cui il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma, sulla sua opposizione alla relativa richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di VI.Fr. e B.M. per il delitto di cui all’art. 595 c.p., comma 3, e L. n. 47 del 1948, art. 13. Deduce violazione di legge in quanto il G.I.P. avrebbe provveduto con decreto dichiarando i-nammissibile la sua opposizione senza in sostanza motivare sulla pertinenza delle indagini suppletive proposte dall’opponente e senza garantire quindi il contraddittorio non avendo neppure fissato l’udienza in camera di consiglio per l’esame dell’opposizione.

I documenti prodotti in allegato all’opposizione avrebbero dovuto dimostrare che non rispondeva al vero la circostanza che aveva formato oggetto dell’articolo di stampa che era, il V., collegato ad organizzazioni criminali che avrebbero acquistato il (OMISSIS) e che lui l’avrebbe gestito per conto della n’drangheta; il giudice si era limitato ad affermare che le prospettazioni dell’opposizione non facevano altro che costituire riproposizione di questioni già affrontate nel corso delle ii.pp. e non introducevano nuovi temi di indagine.

Ha poi depositato memoria il V. con cui ribadisce le sue doglianze e sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale l’ammissibilità del ricorso a causa dell’omissione da parte del giudice di ogni considerazione dei documenti prodotti, che non riproducevano produzioni già avvenute ma introducevano nuovi temi di indagine.

Il ricorso è fondato.

Come ritiene la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Sez. 5, sent. n. 16505 del 21/4/2006, Rv. 234453, ric: P.O. in proc. De Bellis; conf. S.U. ASN 199600002, Rv. 204135; ASN 200300076, Rv. 223675; ASN 200423624, Rv. 228928; ASN 200447980, Rv. 230707) nell’archiviare "de plano" gli atti nonostante l’opposizione proposta dal denunciarne, ai sensi dell’alt. 410 c.p.p., comma 2 il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto.

Il provvedimento impugnato che, dopo ampio esame della fattispecie concreta con valutazione di infondatezza della notitia criminis nell’esaminare l’ammissibilità dell’opposizione del querelante – p.o., l’ha ritenuta inammissibile affermando solo che si limitava "a contestare le argomentazioni del Pubblico Ministero sulla base del materiale già acquisito" e non indicava "mezzi di prova o temi di indagine rilevanti e idonei ad introdurre elementi di valutazione che possano condurre a conclusioni diverse", non consente a questa Corte di comprendere, senza accedere agli atti, quali fossero le investigazioni suppletive richieste (che il ricorrente indica in produzioni documentali) nè le ragioni della loro ritenuta superfluità rispetto alle indagini già espletate; inidoneità o insufficienza dei risultati acquisibili.

In sostanza quello che rileva ai fini della censurabilità in questa sede del decreto è che il medesimo si risolve in una sostanziale omessa risposta all’opposizione, laddove la motivazione sopra riportata, fatta pressochè di formule di stile, si risolve in violazione del principio del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto, il cui rispetto, perchè non sia del tutto apparente, impone che il giudice dia conto in maniera chiara e comprensibile di avere effettivamente ascoltato tutte le ragioni delle parti.

Il decreto impugnato va dunque annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato senza rinvio ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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