T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 447 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Il ricorrente espone di avere presentato, in data 4.8.2009, istanza di rimborso per pacchetto turistico "tutto compreso", non goduto a causa del fallimento del tour operator "T. s.p.a.", a norma dell’art. 7 direttiva 90/314/Cee, recepita con d.lgs. n. 111/95 che prevede la costituzione di un apposito fondo nazionale di Garanzia (disciplinato oggi dall’art. 100, d.lgs. n. 206/2005), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che consente, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici, il rimborso del prezzo versato.

Al fine di tutelare i propri diritti, atteso l’inutile decorso del termine di un anno, con missiva in data 6.8.2010, ricevuta dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo in data 6.8.2010, parte ricorrente presentava istanza di accesso agli atti della procedura relativa all’istanza di rimborso.

Contemporaneamente, chiedeva, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di potere acquisire copia dei decreti di riassegnazione al Fondo Nazionale di Garanzia delle somme previste dagli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 206/2005.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, quarto comma della l. n. 241/90, parte ricorrente adisce questo Tribunale amministrativo per ottenere copia degli atti richiesti, all’uopo rappresentando che l’accesso è correlato alla necessità di verificare lo stato della procedura di rimborso, nonché la consistenza della dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia, posto che, ad oggi, l’unica comunicazione pervenuta dal Dipartimento del Turismo concerne l’insufficienza delle somme disponibili in rapporto alle richieste di rimborso pervenute.

Si costituivano per resistere, le amministrazioni intimate.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha versato in atti documenti e una relazione di chiarimenti.

Il ricorso è stato infine assunto per la decisione alla camera di consiglio del 15 dicembre 2010.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento

2.1. Appare in primo luogo evidente l’interesse che supporta la richiesta di accedere agli atti del procedimento avviato dal sig. O. con l’istanza di rimborso presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (a valere sulle disponibilità del Fondo di Garanzia di cui all’art. 100 del Codice del Consumo).

Al riguardo, nel costituirsi in giudizio, il Dipartimento e lo sviluppo per la competitività del turismo (oltre a confermare di essersi attivato in ordine all’istanza di rimborso solo a seguito della presentazione dell’istanza di accesso), ha assicurato la propria disponibilità "a consentire l’accesso agli atti in proprio possesso, salvo il limite del diritto alla riservatezza".

E’ appena il caso di evidenziare (stante la mancanza di ogni chiarimento sul punto da parte dell’amministrazione) che non si vede quale interesse antagonista possa frapporsi all’ostensione dei documenti richiesti, soprattutto ove si consideri che, in ogni caso, deve essere garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso in esame, è evidente che il sig. O. ha necessità di verificare le ragioni che hanno condotto allo stallo del procedimento avviato ormai da più di un anno, nonché, conseguentemente, l’esistenza dei presupposti per esercitare i pertinenti rimedi giurisdizionali.

Relativamente, poi, all’interesse ad accedere agli atti con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, provvede a riassegnare al Dipartimento del Turismo le somme destinate a rimpinguare la dotazione del Fondo di Garanzia, anche in questo caso, attesa la stretta correlazione tra siffatto procedimento preparatorio, e quello di interesse del sig. O., non si scorgono ragioni atte a giustificare il silenzio rigetto dell’amministrazione (non ricorrendo, peraltro, alcune delle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso elencate nel d.m. 13.10.1995, n. 561 ovvero nel d.m. 29.10. 1996 n. 603).

3. Per quanto appena argomentato, il ricorso merita, accoglimento, dovendo, per l’effetto, ordinarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza, di esibire gli atti richiesti con le istanze del 6 agosto 2010.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di esibire (anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione) copia dei documenti richiesti con le istanze del 6.8.2010 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/ notificazione della presente decisione.

Condanna le amministrazioni intimate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano, complessivamente, in euro 1.000, 00 (mille) oltre gli accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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