Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 21-01-2011, n. 1858 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa l’08/06/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 05/11/08 – appellata da V.P., imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); artt. 83, 95, 64, 71, 65 e 72 (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda; pena sospesa – assolveva il V. dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65 e 72 (capo c) della rubrica) perchè il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95 (capo b) perchè estinto per prescrizione e, concesse le attenuanti generiche in relazione al residuo reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), riduceva la pena inflitta a mesi due di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B), trattandosi di opera precaria, in ordine alla quale non era necessario il permesso di costruire; il tutto ai sensi della L.R. Sicilia n. 37 del 1985, art. 9 e L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 20;

2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata, quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, non essendo stata raggiunta la prova certa sulla riconducibilità del manufatto abusivo alla persona di V.P..

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/12/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici del merito mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che V.P. – nelle condizioni di tempo e di luogo come indicate in atti – aveva realizzato, quale proprietario e committente (su fabbricato già esistente) un nuovo manufatto consistente in una costruzione sopra un terrazzo di mq. 60, di muri perimetrali in blocchetti di cemento, con copertura in detraile coibentato; il tutto senza essere munito di permesso di costruire. Trattavasi di strutture edilizie durature nel tempo, stabilmente incorporate alle opere murarie ed alla terrazza già esistente, sì da non potersi procedere alla separazione degli elementi successivamente inseriti se non incidendo sulla integrità di detto opere preesistenti (vedi sent. 2 grado pag. 3 e 4). Il manufatto in esame, pertanto, costituiva intervento di nuova costruzione in ordine al quale era necessario il rilascio del permesso di costruire poichè non ricorreva l’ipotesi di opera precaria ai sensi della normativa Regionale Siciliana, di cui alla L.R. Sicilia n. 37 del 1985, art. 9 e L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 20.

Sussistevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5, Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5, Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da V.P., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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