T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 438 Legittimazione processuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Lamentano il sindacato ricorrente ed i singoli ricorrenti la mancata convocazione, da parte del Governo e dei Ministri competenti dello SNALSCONFSAL, in rappresentanza dei lavoratori del settore, per iniziare le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, essendo il precedente contratto scaduto in data 31 dicembre 1987, denunciando la violazione dell’art. 6 della legge n. 93 del 1983.

Nell’evidenziare l’intervenuta lesione delle prerogative e funzioni del sindacato, nonchè degli interessi dei dipendenti della scuola, deducono i ricorrenti, a sostegno della proposta azione, i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione dell’art. 6 della legge n. 93 del 1983, dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 39 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi generali. Eccesso di potere.

Nel riportarsi alle previsioni di cui alla legge n. 93 del 1983, rappresentano i ricorrenti la lesione dei propri diritti da parte del Governo, quale controparte del Sindacato nelle trattative contrattuali e datore di lavoro dei dipendenti ricorrenti, per non avere ancora dato avvio alle trattative per la stipula del contratto di lavoro per il triennio 198890, nonostante l’intervenuta scadenza, in data 31 dicembre 1987, del precedente contratto, e la scadenza dei termini fissati dall’art. 6 della citata legge n. 93, pur a fronte di numerose sollecitazioni rivolte in tal senso.

Sarebbe stato leso, in tal modo il diritto del Sindacato a trattare per conto dei lavoratori nell’ambito di un ruolo costituzionalmente e legislativamente garantito, e quello dei dipendenti scolastici ad ottenere il rinnovo del contratto.

Chiedono, pertanto, i ricorrenti il riconoscimento del loro diritto all’immediato inizio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola per il periodo 1 gennaio 1988 – 31 dicembre 1990 ed alla relativa convocazione del sindacato da parte del Governo, previ annullamento e dichiarazione di antisindacalità degli eventuali atti ostativi e dei comportamenti negativi tenuti dalle intimate Amministrazioni, con rimozione degli effetti prodotti.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memorie successivamente depositate i ricorrenti hanno insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Con atto notificato alle resistenti Amministrazioni, lo SNALSCONFSAL ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

Alla pubblica udienza dell’1 dicembre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto dell’immediato inizio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola per il periodo 1 gennaio 1988 – 31 dicembre 1990 ed alla relativa convocazione del sindacato ricorrente da parte del Governo, previ annullamento e dichiarazione di antisindacalità, ove occorra, degli eventuali atti ostativi e dei comportamenti negativi tenuti dalle resistenti Amministrazioni, con rimozione degli effetti prodotti.

In via preliminare, il Collegio deve prendere atto che lo SNALSCONFSAL ha formalizzato dichiarazione di rinuncia al ricorso con atto notificato alle parti resistenti in data 3 marzo 2010.

Ne discende, stante la ritualità della rinuncia, che, ai sensi degli artt. 35 e 84 del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio introdotto dallo SNALSCONFSAL e da Carmine Gallotta, nella qualità di Segretario Generale del sindacato, deve dichiararsi estinto.

Quanto all’azione proposta dagli altri ricorrenti, rileva il Collegio la mancanza, in capo agli stessi, della legittimazione attiva.

Ed infatti, le procedure volte alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali – ivi compresa la fase di convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative – coinvolgono esclusivamente le competenti Amministrazioni e le organizzazioni sindacali, e rispetto a tali rapporti i singoli individui appartenenti al comparto cui la disciplina contrattuale è destinata ad esplicare effetti rimangono estranei, potendosi in capo agli stessi riconoscersi un interesse di mero fatto, come tale inidoneo ad incardinare in capo agli stessi una posizione di legittimazione attiva in sede processuale amministrativa.

Non è difatti ravvisabile, in capo ai soggetti destinatari delle disposizioni dei contratti collettivi alla cui adozione sono rivolte le procedure di convocazione delle organizzazioni sindacali – cui il ricorso in esame inerisce – alcuna lesione immediata e diretta delle posizioni sostanziali di cui sono portatori, tale da rendere attuale e concreta la lesione della loro situazione soggettiva, che appare dunque indifferenziata e consente unicamente l’eventuale proposizione di un atto di intervento ad adiuvandum, ma non di proporre autonoma azione impugnatoria, spettando la legittimazione attiva soltanto a coloro che sono titolari di un interesse legittimo differenziato, tra i quali non rientrano i destinatari delle norme dei contratti collettivi ancora da stipulare.

Pertanto, dovendosi riconoscere la legittimazione attiva all’azione avverso atti del procedimento di conclusione della contrattazione collettiva alle sole organizzazioni sindacali, va dichiarata inammissibile l’azione proposta uti singuli dagli odierni ricorrenti.

In conclusione, va preso atto della rinuncia al ricorso presentata dallo SNALSCONFSAL, per l’effetto dichiarando, ai sensi degli artt. 35 e 84 del Codice del Processo Amministrativo, l’estinzione del giudizio dalla detta parte instaurato.

Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dagli altri ricorrenti per difetto di legittimazione attiva.

La peculiarità della vicenda contenziosa consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 894/1988, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte estinto per intervenuta rinuncia, ed inammissibile quanto alla restante parte per difetto di legittimazione passiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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