T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 437 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espongono i ricorrenti, nella qualità di dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione che hanno conferito mandato al sindacato anch’esso ricorrente, e che quest’ultimo ha preso parte all’avvio, in data 4 maggio 1988, delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro scaduto ed è stato successivamente escluso dalla delegazione sindacale.

A sostegno del ricorso deducono i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione della legge n. 93 del 1983, dell’art. 1337 del codice civile; violazione degli artt. 23 della legge n. 93 del 1983 e 28 della legge n. 300 del 1970; artt. 2, 3, 39 e 40 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere e incompetenza.

Denunciano i ricorrenti il carattere antisindacale del comportamento tenuto dalle Amministrazioni resistenti che hanno escluso il sindacato dalla Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, comma 4, della legge n. 93 del 1983, ricostruendo nel dettaglio le relative vicende, avuto particolare riguardo al ritardo nell’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto già scaduto, all’azione giudiziaria intrapresa in sede amministrativa, alle piattaforme presentate ed agli scioperi indetti.

2 – Violazione dell’art. 1337 del codice civile e degli artt. 640 e 595 del codice penale; sviamento di potere.

Denunciano i ricorrenti la falsità delle motivazioni poste a sostegno della esclusione dello SNALSCONFSAL dalla trattativa basate su un presunto mancato rispetto del codice etico.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memorie successivamente depositate i ricorrenti hanno insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Con atto notificato alle resistenti Amministrazioni, lo SNALSCONFSAL ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

Alla pubblica udienza dell’1 dicembre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione volta ad ottenere l’annullamento degli atti e dei provvedimenti che hanno determinato l’esclusione del sindacato ricorrente dalle trattative per la stipula del rinnovo del contratto del comparto scuola, nonché la declaratoria di antisindacalità del comportamento tenuto dalle intimate Amministrazioni e la cessazione dello stesso.

Chiedono altresì i ricorrenti la condanna delle resistenti Amministrazioni al risarcimento del danno, con riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il rinnovo contrattuale con arretrati, interessi e rivalutazione, a decorrere dall’1 gennaio 1988.

In via preliminare, il Collegio deve prendere atto che lo SNALSCONFSAL ha formalizzato dichiarazione di rinuncia al ricorso con atto notificato alle parti resistenti in data 3 marzo 2010.

Ne discende, stante la ritualità della rinuncia, che, ai sensi degli artt. 35 e 84 del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio introdotto dallo SNALSCONFSAL e da Carmine Gallotta, nella qualità di Segretario Generale del sindacato, deve dichiararsi estinto.

Quanto all’azione proposta dagli altri ricorrenti, rileva il Collegio la mancanza, in capo agli stessi, della legittimazione attiva.

Ed infatti, le procedure volte alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali – ivi compresa la fase inerente la convocazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle trattative – coinvolgono esclusivamente le competenti Amministrazioni e le organizzazioni sindacali, e rispetto a tali rapporti i singoli individui appartenenti al comparto cui la disciplina contrattuale è destinata ad esplicare effetti rimangono estranei, potendosi in capo agli stessi riconoscersi un interesse di mero fatto, come tale inidoneo ad incardinare in capo agli stessi una posizione di legittimazione attiva in sede processuale amministrativa.

Non è difatti ravvisabile, in capo ai soggetti destinatari delle disposizioni dei contratti collettivi alla cui adozione sono rivolte le trattative con le organizzazioni sindacali – cui il ricorso in esame inerisce – alcuna lesione immediata e diretta delle posizioni sostanziali di cui sono portatori, tale da rendere attuale e concreta la lesione della loro situazione soggettiva, che appare dunque indifferenziata e consente unicamente l’eventuale proposizione di un atto di intervento ad adiuvandum, ma non di proporre autonoma azione impugnatoria, spettando la legittimazione attiva soltanto a coloro che sono titolari di un interesse legittimo differenziato, tra i quali non rientrano i destinatari delle norme dei contratti collettivi ancora da stipulare.

Pertanto, dovendosi riconoscere la legittimazione attiva all’azione avverso atti del procedimento inerente la contrattazione collettiva alle sole organizzazioni sindacali, va dichiarata inammissibile l’azione proposta uti singuli dagli odierni ricorrenti.

In conclusione, va preso atto della rinuncia al ricorso presentata dallo SNALSCONFSAL, per l’effetto dichiarando, ai sensi degli artt. 35 e 84 del Codice del Processo Amministrativo, l’estinzione del giudizio dalla detta parte instaurato.

Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dagli altri ricorrenti per difetto di legittimazione attiva.

La peculiarità della vicenda contenziosa consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3790/1988 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte estinto per intervenuta rinuncia, ed inammissibile quanto alla restante parte per difetto di legittimazione passiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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