T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 435 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette in fatto l’odierno ricorrente di essere dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, dal 1995 a seguito di assunzione per chiamata diretta e, nel ripercorrere le vicende caratterizzanti il servizio prestato, rappresenta che con la gravata nota del 4 dicembre 2008 è stato comunicato il suo trasferimento presso altra Amministrazione, con collocamento, nelle more, in aspettativa speciale, sulla base del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 8 del 21 novembre 2008, avendo il ricorrente riportato, nel prescritto modulo valutativo, il giudizio di non adeguato nelle voci relative all’ "impegno" ed alla "integrazione nella struttura’.

Nel richiamare, parte ricorrente, il quadro normativo di riferimento, deduce avverso i gravati provvedimenti, i seguenti motivi di censura:

– Carenza assoluta di motivazione – Violazione di legge.

Lamenta parte ricorrente come il provvedimento di trasferimento si sostanzi in un provvedimento di sospensione del lavoratore, non essendo stati individuati l’Amministrazione di destinazione, la decorrenza e l’incarico da assumere, non potendo peraltro l’aspettativa operare prima dell’individuazione dell’Amministrazione di destinazione, con conseguente contraddittorietà del provvedimento di trasferimento.

Mancherebbe, inoltre, la motivazione sottesa al gravato trasferimento, non essendo indicate le ragioni nè i criteri in base ai quali il ricorrente è stato ritenuto non adeguato.

– Eccesso di potere.

Contesta parte ricorrente il giudizio di non adeguatezza espresso nei propri confronti, che andrebbe ricondotto alle istanze dallo stesso presentate in relazione alla disciplina dei diritti di lavoratore, affermando di aver sempre svolto irreprensibilmente il proprio lavoro.

– Violazione di legge.

Afferma parte ricorrente, pur non avendo piena conoscenza degli atti del procedimento, l’intervenuta violazione del proprio diritto di difesa e del principio del contraddittorio per non essere stato messo a conoscenza degli atti del procedimento, con conseguente pregiudizio anche del principio di equità del giudizio.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 febbraio 2009, nel lamentare la tardività del deposito documentale effettuato dalla Difesa Erariale e la non giustificata segretezza di atti depositati in forma incompleta, deduce parte ricorrente le seguenti censure:

– Illegittimità dell’art. 25 del Regolamento dell’1 agosto 2008 per violazione di legge, eccesso di potere. Illegittimità del Decreto del Direttore Generale del D.I.S. del 10 settembre 2008 per violazione di legge.

Afferma parte ricorrente che il Regolamento di cui all’art. 21 della legge n. 124 del 2007, nell’istituire il ruolo unico, non avrebbe potuto disciplinare l’inquadramento e la gestione del personale già in servizio, denunciando la conseguente carenza di potestà in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Afferma, inoltre, parte ricorrente che il Regolamento avrebbe potuto disciplinare in via transitoria unicamente le ipotesi di trasferimento del personale già immesso nel ruolo unico dei Servizi, ma non quello del personale già in servizio per chiamata diretta al fine di stabilire la sua ammissione al ruolo unico, vertendosi in materia di diritti quesiti.

Sotto altro profilo, deduce parte ricorrente l’illegittimità del Regolamento per aver demandato al Direttore Generale del D.I.S. i compiti assegnati dal citato art. 21 alla fonte regolamentare, nonché l’illegittimità del provvedimento del Direttore del D.I.S. di individuazione dei criteri sulla cui base procedere all’inquadramento, in quanto adottato in carenza di potere regolamentare.

– Illegittimità del decreto del Direttore Generale del D.I.S. n. 1 del 2008 per violazione di legge ed eccesso di potere.

Denuncia parte ricorrente l’illegittimità del gravato decreto posto che la determinazione dei criteri per il trasferimento del personale era riservata al regolamento.

Deduce, altresì, l’illegittimità della previsione in base alla quale un solo giudizio di non adeguatezza comporta la inidoneità all’accesso al ruolo unico, risultando illogico non tenere conto del diverso rilievo di ciascuno dei cinque parametri previsti, nonché l’illegittimità della scheda di valutazione, in quanto non predisposta in modo rispondente all’attività funzionale del dipendente.

– Illegittimità del Decreto del Direttore Generale del D.I.S. n. 1 del 2008, della delibera del Consiglio di Amministrazione del D.I.S. n. 8 del 2008, della proposta del Direttore dell’AISE del 6 dicembre 2008 e del Decreto del Direttore dell’AISE del 18 dicembre 2008, per ulteriore violazione di legge.

Deduce parte ricorrente, in via subordinata, l’illegittimità della procedura confluita nel gravato provvedimento di trasferimento per non essere stato garantito il diritto di partecipazione procedimentale, cui è funzionale l’avviso di avvio del procedimento, omesso nella fattispecie, in violazione dei principi dettati dalla legge n. 241 del 1990, non suscettibile di deroga.

– Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere del rapporto a firma secretata del 16 ottobre 2008, della proposta del Direttore dell’AISE del 6 novembre 2008, del parere del Consiglio di Amministrazione del D.I.S. n. 8 del 21 novembre 2008, del decreto del 18 dicembre 2008 del Direttore dell’AISE e della comunicazione 6685B/4088/uro del Direttore generale del D.I.S. del 22 gennaio 2009.

Nel ripercorrere l’iter procedimentale confluito nel gravato provvedimento di trasferimento, denuncia parte ricorrente la mancata esplicitazione delle ragioni in base alle quali lo stesso è stato giudicato non adeguato nelle voci relative all’impegno ed all’integrazione.

Inoltre, il collocamento in aspettativa speciale, adottato dal Direttore dell’AISE, proverrebbe da organo incompetente, spettando il relativo potere al Direttore Generale del D.I.S., il quale non avrebbe peraltro adottato alcun esplicito provvedimento di non inquadramento del ricorrente nel ruolo unico.

Sotto altro profilo, sostiene parte ricorrente la mancanza dei presupposti per esprimere nei suoi confronti un giudizio di non adeguatezza, affermando il carattere ritorsivo del rapporto informativo del 16 ottobre 2008, di cui contesta le risultanze.

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 28 ottobre 2009, ripropone, parte ricorrente, avverso i gravati atti, i medesimi motivi di censura già in precedenza articolati, contestando la relazione depositata al fascicolo di causa da parte resistente.

Con proposizione di ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 13 aprile 2010, deduce parte ricorrente l’illegittimità del provvedimento del 16 giugno 2009 con cui il Direttore Generale del D.I.S. ha disposto il suo trasferimento presso il Ministero della Giustizia, in quanto viziato dai profili di illegittimità già denunciati avverso gli atti presupposti, che vengono quindi nuovamente articolati.

Deduce in particolare parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

– Illegittimità dell’art. 25 del Regolamento dell’1 agosto 2008 per violazione di legge; eccesso di potere. Illegittimità del Decreto del Direttore Generale del D.I.S. del 10 settembre 2008 per violazione di legge.

– Illegittimità del Decreto del Direttore Generale del D.I.S. n. 1 del 2008 per violazione di legge ed eccesso di potere.

– Illegittimità del Decreto del Direttore Generale del D.I.S. n. 1 del 2008, della delibera del Consiglio di Amministrazione del D.I.S. n. 8 del 2008, della proposta del Direttore dell’AISE del 6 dicembre 2008 e del Decreto del Direttore dell’AISE del 18 dicembre 2008, per ulteriore violazione di legge.

– Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere del rapporto a firma secretata del 16 ottobre 2008, della proposta del Direttore dell’AISE del 6 novembre 2008, del parere del Consiglio di Amministrazione del D.I.S. n. 8 del 21 novembre 2008, del decreto del 18 dicembre 2008 del Direttore dell’AISE e della comunicazione 6685B/4088/uro del Direttore generale del D.I.S. del 22 gennaio 2009.

Con ordinanza collegiale n. 644/2010 sono stati disposti incombenti istruttori a carico delle resistenti Amministrazioni.

Con ulteriore atto per motivi aggiunti, depositato in data 29 settembre 2010, parte ricorrente ha dedotto, avverso i gravati atti, i seguenti motivi di censura:

– Illegittimità derivata.

I provvedimenti impugnati sarebbero affetti da illegittimità derivata in quanto adottati sulla base di un regolamento illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.

– Illegittimità della Delibera del Consiglio di Amministrazione del D.I.S., della delibera del Collegio di Vertice del 10 settembre 2008 per violazione di legge ed eccesso di potere. Illegittimità del decreto del Direttore Generale del D.I.S. del 10 settembre 2008 per violazione di legge ed eccesso di potere.

Deduce parte ricorrente, avverso le gravate delibere, i vizi di illogicità ed assenza di motivazione, evidenziando come la delibera del Consiglio di Amministrazione non specifichi i criteri in base ai quali procedere alla valutazione del personale al fine dell’inquadramento nel ruolo unico, limitandosi a demandare al Dirigente di II fascia il potere di emettere il giudizio valutativo senza necessità di relativa motivazione.

La previsione in base alla quale anche un solo giudizio di non adeguatezza comporti la non idoneità sarebbe, inoltre, priva di fondamento normativo ed illogica, non tenendosi conto del rilievo da attribuire necessariamente a ciascuno dei diversi parametri.

Illegittimi sarebbero, ancora, i criteri elaborati dal Direttore del D.I.S. in quanto, oltre che generici, adottati in assenza di una preventiva indicazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

– Illegittimità del modulo valutativo redatto nei confronti del ricorrente; eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento dei fatti; violazione di legge per difetto di motivazione. Illegittimità del provvedimento di trasferimento; violazione di legge per carenza di motivazione ed eccesso di potere.

Afferma parte ricorrente che il modulo valutativo non può essere stato adottato sulla base del rapporto informativo, essendo stato il primo redatto in data 19 settembre 2009, mentre il secondo è datato 16 ottobre 2008.

I criteri di specificazione dei tre parametri individuati dal Consiglio di Amministrazione, contenuti nel modulo, sarebbero illegittimi, oltre che perché adottati dal Direttore del D.I.S. in assenza di una preventiva indicazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Vertice, per violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta illogicità.

Tali criteri sarebbero, inoltre, generici e tali da non richiedere alcuna motivazione o giustificazione in ordine agli elementi da valutare in concreto, non consentendo, quindi, una obiettiva valutazione delle qualità del dipendente.

Dalla dedotta genericità della struttura del modulo discenderebbe l’assenza di motivazione della valutazione effettuata nei confronti del ricorrente, la quale risulterebbe altresì erronea e frutto di travisamento dei fatti.

Rilevato, inoltre, di essere stato giudicato adeguato quanto a competenza professionale, sostiene parte ricorrente l’assenza di motivazioni circa la sua non rispondenza alle esigenze di servizio e circa l’impossibilità di essere riconvertito nelle nuove strutture.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni sostenendo, con articolate controdeduzioni e pertinente relazione amministrativa, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Anche le Amministrazioni resistenti hanno depositato memoria conclusiva, controdeducendo ai motivi aggiunti da ultimo proposti ed insistendo nelle proprie argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso, innanzitutto, il provvedimento con cui è stata comunicata al ricorrente – dal 1995 alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnato all’Agenzia di Informazioni e Sicurezza Esterna, a seguito di chiamata diretta, con inquadramento nella qualifica di agente tecnico – la decisione in ordine al suo trasferimento ad altra Amministrazione, con collocamento, nelle more della definizione del procedimento, in aspettativa speciale.

Vengono, altresì, impugnati, con successivi atti di proposizione di motivi aggiunti, il provvedimento finale di trasferimento del ricorrente presso il Mistero della Giustizia e gli ulteriori atti connessi e presupposti, in narrativa meglio specificati, che scandiscono il procedimento confluito nel gravato provvedimento finale, nonchè gli atti di carattere generale inerenti la procedura di istituzione del ruolo unico del personale dei servizi di informazione e di sicurezza D.I.S., A.I.S.E. ed A.I.S.I. e di inquadramento nel ruolo unico del personale appartenente alla consistenza organica dei precedenti organismi.

Il gravato provvedimento volto al trasferimento del ricorrente ad altra Amministrazione trova, difatti, la propria occasione nel processo volto alla istituzione del ruolo unico del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto dall’art. 21 della legge n. 124 del 2007 – recante il nuovo sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto – il quale stabilisce l’istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, demandando all’adozione di apposito regolamento la determinazione del contingente, dell’ordinamento e del reclutamento del personale, nonché della consistenza numerica, delle condizioni e modalità di passaggio del personale dei previgenti organismi agli omologhi organismi istituiti con la legge di riforma.

In attuazione del citato art. 21 della legge n. 124 del 2007 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 dell’1 agosto 2008 – gravato da motivi aggiunti – con il quale, all’art. 25, sono stati stabiliti i criteri di inquadramento nel ruolo unico dei dipendenti dei precedenti organismi e le relative modalità.

Prevede, in particolare, tale regolamento attuativo, che con provvedimento del Direttore Generale del DIS vengono fissati i criteri, le categorie ed i parametri in base ai quali i Direttori devono formulare le proposte di inquadramento o di rientro nell’amministrazione di provenienza o di trasferimento ad altra amministrazione delle professionalità ritenute non più rispondenti alle esigenze di servizio o non riconvertibili nelle nuove strutture.

Avuto riguardo alle censure rivolte avverso tale Regolamento, viene in rilievo, nella gradata elaborazione logica delle stesse, quella inerente il denunciato profilo di illegittimità dello stesso nella parte in cui demanda al Direttore Generale del D.I.S. i compiti invece asseritamente assegnati dall’art. 21 della legge n. 124 del 2007 alla fonte regolamentare.

La censura non ha pregio.

Come accennato, il citato art. 21 della legge n. 124 del 2007 demanda al regolamento attuativo la fissazione della consistenza organica, delle condizioni e delle modalità di passaggio nel ruolo unico del personale già in servizio presso gli organismi.

In attuazione di tale delega il regolamento introdotto con il D.P.C.M. n. 1 del 2008 ha, dunque, previsto le modalità di inquadramento, stabilendone i relativi requisiti come individuati nella vacanza organica nella qualifica e livello di inquadramento, nell’esigenza, in relazione alla professionalità posseduta, di continuare ad avvalersi del dipendente e nel consenso dello stesso.

Il regolamento declina altresì le scansioni procedimentali finalizzate all’inquadramento nel ruolo unico, prevedendo l’intervento di proposte, di competenza dei competenti Direttori, di inquadramento o di rientro nell’amministrazione di provenienza o di trasferimento ad altra amministrazione del personale.

Proposte da formularsi sulla base di criteri la cui fissazione viene, dall’art. 25 del Regolamento, demandata al Direttore Generale del DIS.

Trattandosi di criteri di dettaglio sulla cui base formulare le proposte di competenza dei Direttori, non ritiene, in proposito, il Collegio che sia riscontrabile alcuna violazione del disposto normativo di cui all’art. 21 della legge n. 124 del 2007, e ciò in quanto il Regolamento ha dato puntuale attuazione a quanto stabilito dal citato art. 21, il quale non prevede la riserva a favore della fonte regolamentare della fissazione anche dei criteri di dettaglio di formulazione delle proposte, restando consentita la possibilità per la fonte regolamentare di delegare ad altra fonte sott’ordinata la specificazione dei criteri, nel rispetto di quanto sancito dalle disposizioni di rango primario e secondario.

La delega contenuta nel citato Regolamento fissa, peraltro, criteri e direttive idonei a circoscriverne l’ambito di esercizio, laddove prescrive che le proposte devono tenere conto, in caso di inquadramento, della professionalità posseduta dal dipendente e del complesso delle qualità dimostrate e risultanti dal fascicolo personale, mentre, in caso di proposta di rientro o di trasferimento, devono tener conto della non più rispondenza delle professionalità possedute alle esigenze di servizio o non riconvertibili nelle nuove strutture.

Se, dunque, le censure proposte sul punto avverso il gravato Regolamento devono ritenersi destituite di fondamento, va altresì rilevato che i criteri dettati dal Direttore del DIS con delibera del 10 settembre 2008 risultano adottati sulla base di una delega legittimamente effettuata ed esercitata, con conseguente infondatezza della corrispondente censura proposta di carenza di potere regolamentare.

Sotto altro profilo e sempre con riferimento al gravato D.P.C.M. n. 1 del 2008, sostiene parte ricorrente che lo stesso non avrebbe potuto disciplinare l’inquadramento e la gestione del personale già in servizio, e tantomeno quello assunto per chiamata diretta, ma solo quello del personale già inquadrato nel ruolo unico, denunciando la conseguente carenza di potestà in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli assunti ricorsuali conoscono le ragioni della loro infondatezza nella illustrata previsione di cui all’art. 21 della legge n. 124 del 2007, la quale prevede l’inquadramento nel ruolo unico, previa fissazione delle relative modalità, condizioni e consistenza numerica, del personale già in servizio presso i precedenti organismi (CESIS, SISMI e SISDE), senza operare alcuna distinzione tra il personale assunto direttamente o quello transitato da altra amministrazione, riguardando quindi la disciplina transitoria delegata dalla legge di riforma tutto il personale già in servizio, nei confronti del quale i Direttori sono chiamati ad effettuare le relative proposte di inquadramento o di rientro nell’amministrazione di provenienza o di trasferimento ad altra amministrazione, qualunque sia la posizione rivestita.

Non essendo, quindi, rinvenibile alcuna differenziata disciplina riservata dalla legge di riforma ai soggetti assunti per chiamata diretta nei precedenti organismi, nessun profilo di eccesso di delega è riscontrabile con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 25 del Regolamento n. 1 del 2008.

Con l’ulteriore conseguenza che il ricorrente, in quanto appartenente alla previgente consistenza organica degli organismi di informazione e sicurezza, risulta anch’egli destinatario della disciplina transitoria e soggetto alla verifica, tramite il meccanismo delineato dal citato Regolamento e dai successivi provvedimenti attuativi, delle permanente necessità della sua prestazione lavorativa nella nuova strutturazione degli organismi.

Non è, difatti, previsto dalla legge di riforma alcun passaggio automatico o garantito nel nuovo ruolo unico del personale che già presta servizio, e ciò coerentemente con la istituzione di un nuovo ruolo unico del personale conseguente alla radicale riorganizzazione dei servizi, da effettuarsi mediante ricognizione delle vacanze organiche rispetto alla nuova consistenza organica e previa verifica della rispondenza della specifica professionalità posseduta alle esigenze di servizio.

Peraltro, le lettere m) e n) dell’art. 21 della legge n. 124 del 2007 si riferiscono espressamente al personale che, in esito alla predetta valutazione, deve rientrare nell’amministrazione di provenienza ed al personale – come il ricorrente, in quanto originariamente assunto per chiamata diretta – che deve essere trasferito ad altra amministrazione, non consentendo quindi il dato letterale della norma di avallare l’interpretazione di parte ricorrente, in base alla quale al Regolamento non sarebbe stato demandato il compito di dettare una disciplina transitoria per i dipendenti già assunti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per deliberarne l’ammissione o meno nel ruolo unico, trattandosi di interpretazione che, oltre a non trovare alcun fondamento nella lettera della legge di riforma, contrasta con le stesse finalità alla stessa sottese, involgenti un completo riordino del personale, sia esso assunto per chiamata diretta che quello proveniente da altre amministrazioni.

Ne consegue che legittimamente il Regolamento ha disciplinato il passaggio nel ruolo unico di tutto il personale collocato nella previgente consistenza organica, ivi compreso il ricorrente, il quale è stato quindi legittimamente sottoposto a valutazione in occasione del passaggio al ruolo unico.

Avuto riguardo alle censure mosse da parte ricorrente avverso il decreto del Direttore Generale del D.I.S. n. 1 del 10 settembre 2008 – gravato con motivi aggiunti – alla delibata infondatezza del denunciato vizio inerente l’asserita riserva di disciplina alla fonte regolamentare, si affianca analoga pronuncia di infondatezza del denunciato profilo di illegittimità della previsione in base alla quale un solo giudizio di non adeguatezza del dipendente comporta la inidoneità all’accesso al ruolo unico, sostenendo in proposito parte ricorrente l’illogicità della mancata considerazione del diverso rilievo di ciascuno dei cinque parametri previsti, nonché l’illegittimità della scheda di valutazione, in quanto non predisposta in modo rispondente all’attività funzionale del dipendente.

In proposito, va preliminarmente precisato che, sulla base della ricordata previsione di cui all’art. 25 del D.P.C.M. n. 1 del 2008, il Direttore Generale del DIS ha adottato il decreto n. 1 del 2008 con il quale viene stabilito che l’inquadramento del personale nel ruolo unico avviene su proposta del Direttore competente, formulata sulla base della valutazione di rispondenza della professionalità posseduta alle esigenze funzionali attraverso la redazione di un apposito modulo valutativo, unico per i tre organismi, suddiviso in cinque aree di valutazione – di cui due riservate alle qualifiche dirigenziali – prevedendo altresì la preclusione all’inquadramento nel ruolo unico per quei dipendenti che abbiano riportato anche un solo giudizio di non adeguatezza in una delle relative voci.

Il procedimento valutativo, così delineato, finalizzato all’inquadramento nel ruolo unico del personale già in servizio risulta immune dai denunciati vizi, essendo la previsione che non consente l’inquadramento in presenza di un solo giudizio di non adeguatezza, per una delle voci valutative previste, funzionale alla evidente e non censurabile esigenza di far confluire nel nuovo ruolo le sole professionalità ritenute di adeguato livello sotto ogni profilo, al fine di dotare i nuovi organismi di personale adeguatamente selezionato.

Ciò indipendentemente dalla qualifica e dalla figura professionale rivestita, non essendo il nuovo ordinamento del personale, basato su un ruolo unico, articolato in distinti ruoli – fatta eccezione per le qualifiche dirigenziali – dovendo pertanto il descritto meccanismo valutativo applicarsi anche ai soggetti che, come il ricorrente, svolgono compiti amministrativi o di natura esecutiva.

Quanto alla denunciata illegittimità dei criteri elaborati dal Direttore del D.I.S., in quanto asseritamente adottati in assenza di una preventiva indicazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, rileva il Collegio che tali criteri sono stati – contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente – sottoposti a specifico esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, come risultante dal verbale del 10 settembre 2008 versato al fascicolo di causa, ove viene espressamente previsto che la procedura valutativa avvenga sulla base di diversi parametri e venga effettuata dai Dirigenti di II fascia, in quanto più a diretto contatto con i dipendenti, sulla base di appositi moduli valutativi, con espressa previsione che anche un giudizio negativo in una sola delle voci di valutazione costituisca motivo ostativo all’inquadramento.

Anche il Collegio di Vertice, come risultante dal verbale della riunione del 10 settembre 2008, ha proceduto all’approvazione del descritto procedimento valutativo del personale al fine del suo inquadramento nel ruolo unico, con refluente infondatezza della corrispondenti censure ricorsuali proposte avverso i criteri adottati dal Direttore Generale del DIS, in quanto asseritamente non assistiti da una preventiva indicazione ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Vertice.

Il procedimento valutativo delineato dai citati provvedimenti risulta coerentemente finalizzato ad una compiuta e complessiva valutazione del personale da inquadrare o meno nel ruolo unico, sulla base di un giudizio di rispondenza delle relative professionalità alle nuove esigenze istituzionali funzionali, calibrato su pertinenti parametri di valutazione riferiti alle capacità professionali, all’impegno profuso nell’attività di servizio ed all’integrazione nel contesto istituzionale, cui si aggiungono ulteriori criteri per le qualifiche dirigenziali.

Sulla base di tali parametri, racchiusi nell’apposito modulo valutativo, viene quindi previsto che i competenti Dirigenti di II fascia, in quanto più a diretto contatto con il personale da valutare, formulino le proposte di inquadramento nel ruolo unico tenuto conto del servizio svolto, della professionalità posseduta e del complesso delle qualità dimostrate e risultanti dal fascicolo personale (ex art. 25 del D.P.C.M. n. 1 del 2008) ovvero le proposte di rientro nelle amministrazioni di provenienza o di trasferimento presso altra amministrazione per il personale ritenuto, sulla base della prescritta procedura valutativa, non più rispondente alle esigenze di servizio e non riconvertibile nelle nuove strutture.

Il rigoroso filtro all’inquadramento nel ruolo unico, costituito dalla necessità di riportare un giudizio di adeguatezza per tutte le voci valutative previste, non appare, invero, censurabile e ciò in considerazione delle dichiarate finalità di selezionare il personale sulla base delle professionalità possedute e della loro rispondenza alle nuove esigenze istituzionali, non risultando illogico o irragionevole disporre una severa selezione al fine di far confluire nel nuovo ordinamento del personale solo le professionalità ritenute ineccepibili sotto ogni profilo di rilievo, preminenti essendo, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze funzionali dei nuovi organismi di potersi avvalere di personale altamente meritevole sotto ogni profilo, che abbia dato adeguata prova del possesso di un elevato profilo di professionalità, tale da sorreggere il perdurante rapporto fiduciario, cui è improntato il servizio alle dipendenze degli organismi, anche nel nuovo ruolo unico.

Alla luce degli elementi che caratterizzano il procedimento valutativo finalizzato all’inquadramento nel ruolo unico del personale appartenente alla precedente consistenza organica degli organismi, emerge quindi l’avvenuta predeterminazione, da parte degli organi a tanto competenti, dei relativi criteri, che rivestono i caratteri di adeguatezza, logicità, certezza e ragionevolezza, dovendo ulteriormente precisarsi in proposito che la valutazione sul singolo dipendente rimessa al Dirigente competente è da annettersi alla diretta conoscenza dello stesso – e quindi più puntuale valutazione – delle capacità professionali e del rendimento dimostrati nell’espletamento del servizio, coerentemente peraltro con i meccanismi valutativi che caratterizzano ogni ambito lavorativo.

Con ulteriore serie di censure, articolate sia nel ricorso introduttivo del giudizio che nei successivi motivi aggiunti, denuncia parte ricorrente l’intervenuta violazione dei propri diritti partecipativi e di difesa.

Osserva in proposito il Collegio che il provvedimento del 4 dicembre 2008 – gravato con il ricorso introduttivo del giudizio – reca la comunicazione dell’avvio del procedimento di trasferimento del ricorrente ad altra amministrazione stante il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione sulla relativa proposta, adottata per avere il ricorrente riportato il giudizio di non adeguatezza nelle due voci inerenti l’impegno e l’integrazione nella struttura, con contestuale collocazione dello stesso, nelle more, in aspettativa speciale.

Solo successivamente, e precisamente con provvedimento del 16 giugno 2009 – gravato con motivi aggiunti – è stato disposto il trasferimento definitivo del ricorrente presso il Ministero della Giustizia.

A fronte del descritto sviluppo procedimentale, emerge l’avvenuta previa comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento di trasferimento, dovendo in proposito ulteriormente osservarsi che viene in rilievo, in ragione del delineato meccanismo di inquadramento del personale nel ruolo unico, un provvedimento di carattere vincolato, non residuando in capo all’Amministrazione procedente alcun margine di discrezionalità valutativa a fronte della formulazione di un giudizio di non adeguatezza anche in una sola delle voci di valutazione, con la conseguenza che l’apporto procedimentale dell’interessato – comunque garantito attraverso la citata comunicazione – non avrebbe potuto comunque condurre all’adozione di una determinazione di contenuto diverso.

Inoltre, sotto un profilo più generale e sistematico, va ricordato che l’art. 21 della legge n. 124 del 2007 prevede l’introduzione di una nuova disciplina del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Trattasi di disposizione che si pone in un rapporto di continuità con il precedente assetto normativo, dovendo pertanto ribadirsi, anche a seguito della legge di riforma, il carattere di specialità della disciplina inerente il rapporto di servizio presso i nuovi organismi il quale, in virtù della possibilità di deroga espressamente riconosciuta, non è assimilabile al rapporto di impiego pubblico ordinario e si sottrae alla stringente applicazione delle norme dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di partecipazione procedimentale, potendo tali norme confliggere con le esigenze organizzative ed operative e di celerità dell’azione, nonchè con le esigenze connesse alla delicata missione istituzionale di tali organismi, rispondendo la delegificazione della materia alla tutela di interessi sensibili dello Stato, rispetto ai quali l’interesse dei privati si pone in posizione subordinata e recessiva.

Le medesime considerazioni sopra illustrate valgono anche ai fini della delibazione in ordine alle censure volte a denunciare il difetto di motivazione che connoterebbe i gravati provvedimenti, sia quelli di carattere generale che quelli adottati con specifico riferimento al ricorrente.

A fronte della riconosciuta possibilità di deroga della nuova disciplina alle disposizioni di legge vigenti e della specialità della natura del rapporto di impiego alle dipendenze degli organismi in questione, il generale obbligo di motivazione risulta affievolito e la determinazione della relativa portata è rimessa alla speciale disciplina regolamentare, nell’ambito di quel bilanciamento di interessi che deve garantire il perseguimento delle specifiche esigenze di detti organismi.

Peraltro, l’avvenuta predeterminazione dei criteri di valutazione sulla cui base formulare le proposte di inquadramento o meno del personale nel ruolo unico, costituisce idoneo parametro volto ad orientare e limitare la discrezionalità valutativa dei Dirigenti competenti, chiamati ad esprimersi in ordine alla adeguatezza del dipendente sulla base dei parametri riportati nell’apposito modulo valutativo.

Avuto riguardo alle censure mosse da parte ricorrente avverso i giudizi di non adeguatezza espressi nei propri riguardi, rileva il Collegio come gli stessi trovino idoneo fondamento nelle circostanze evidenziate nella relazione illustrativa del DIS depositata in atti, dalla quale emergono elementi che pienamente giustificano – al contempo facendo perdere rilievo alle argomentazioni spese sul punto da parte ricorrente, ivi comprese quelle inerenti presunti aspetti ritorsivi – i formulati giudizi, che appaiono rispondenti ai criteri di valutazione predeterminati e coerenti con una rigorosa valutazione delle professionalità e delle caratteristiche del personale da far transitare nel ruolo unico, sulla base di un giudizio di rispondenza delle professionalità possedute alle nuove esigenze di servizio.

I contestati giudizi di non idoneità – che trovano il proprio fondamento normativo negli atti di carattere generale sopra illustrati nel loro contenuto – conoscono inoltre elementi di avallo nel successivo rapporto informativo redatto nei confronti del ricorrente, che meglio esplicita i profili di criticità del profilo professionale del ricorrente, ostativi all’inquadramento nel ruolo unico.

Quanto alla censure sollevata da parte ricorrente avverso il proprio collocamento in aspettativa speciale, osserva il Collegio che trattasi di misura espressamente prevista dall’art. 25, comma 6, del D.P.C.M. n. 1 del 2008, ai sensi del quale, il dipendente sottoposto a procedure di trasferimento è collocato, nelle more della definizione del procedimento, in aspettativa speciale.

La natura dell’istituto ne ascrive la relativa competenza, quanto alla sua adozione, al Direttore dell’AISE, trattandosi di istituto che dà luogo ad una modificazione del rapporto di servizio interrompendone la prestazione, non comportando quindi la sua cessazione, laddove il provvedimento definitivo di trasferimento del ricorrente ad altra amministrazione, implicando la cessazione definitiva del rapporto di servizio presso gli organismi, ricade nella competenza del Direttore Generale del DIS, con refluente infondatezza delle censure sollevate al riguardo.

In ragione dello sviluppo procedimentale dettato con riguardo all’inquadramento del personale appartenente alla precedente consistenza organica nel nuovo ruolo unico, non sussiste – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – la necessità di adozione di un espresso provvedimento di non inquadramento in tale ruolo, posto che la prevista procedura confluisce in provvedimenti finali di inquadramento o di restituzione alla amministrazione di provenienza o di trasferimento ad altra amministrazione, per l’effetto costituendo il mancato inquadramento nel ruolo unico una mera conseguenza dell’adozione di uno di questi ultimi due provvedimenti.

Non merita, inoltre, favorevole esame la dedotta mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione, della possibilità di una riconversione del ricorrente nelle nuove strutture per essere stato egli valutato adeguato quanto a competenza professionale, non trovando tale pretesa alcun fondamento nel quadro normativo di riferimento come sopra illustrato, il quale esclude la possibilità di procedere all’inquadramento nel nuovo ruolo unico di quei soggetti che non siano risultati idonei in tutte le voci valutative, risiedendo in tale previsione la preventiva implicita valutazione, di carattere generale, circa la soglia di idoneità del dipendente al fine della sua riconversione nelle nuove strutture e circa la rispondenza della professionalità dallo stesso posseduta alle nuove esigenze istituzionali.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, deve ritenersi l’infondatezza delle censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio e con i successivi atti di proposizione di motivi aggiunti, con conseguente rigetto delle azioni impugnatorie proposte avverso i gravati atti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 35/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio a favore delle resistenti Amministrazioni che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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