Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 3573 Obbligazione solidale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 10.7.92, T.R. (correntista) e M.M. (garante fideiussore) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Pescara nei loro confronti ed a favore della Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino per l’importo di L. 107.706.247, per l’esposizione bancaria, deducendo che il tasso di interesse calcolato era superiore a quello tra le parti concordato.

In corso di causa gli opponenti producevano documentazione, per dimostrare che il conto corrente era stato estinto.

Il Tribunale di Pescara con sentenza in data 5.7.1996, accoglieva parzialmente l’opposizione e, revocando il decreto opposto, limitava il credito della banca alla somma di L. 5.800.144.

Proponeva appello la Cassa di Risparmio con atto notificato in data 15-16.9.1997, affermando che l’estinzione del conto corrente non era collegata al pagamento del debito, ma presentava una valenza esclusivamente contabile, in quanto contestualmente era stato aperto un conto-sofferenza presso il servizio legale della banca.

Costituitosi il contraddittorio, gli appellati chiedevano il rigetto dell’appello.

Nelle more processuali, veniva dichiarato il fallimento di T. D.; la causa veniva interrotta e riassunta nei confronti della curatela fallimentare, che si costituiva, chiedendo il rigetto dell’appello. Non si costituiva, dopo la riassunzione, la M..

La banca deferiva giuramento decisoria alle controparti.

La Corte d’Appello de L’Aquila, con sentenza in data 6/4/2004, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione la Banca Caripe spa (già Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino), sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva le controparti.

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Per ragioni sistematiche va esaminato prima il secondo motivo del ricorso.

Con esso, la Banca Caripe lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292, 1305 e 2737 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in punto inammissibilità del giuramento decisorio deferito dalla banca appellata.

Afferma la sentenza impugnata che T.D. ha perso la capacità processuale, a seguito del fallimento; che il curatore del fallimento non può giurare, per la sua posizione di terzo rispetto si rapporti tra il fallito e la creditrice; che, parimenti non può giurare la M., debitrice in solido con il fallito, quale fideiussore, in quanto il deferimento del giuramento al debitore solidale richiederebbe la presenza, in giudizio, di tutti i condebitori solidali. Il motivo va parzialmente accolto.

Se si deve consentire con il giudice a quo, per quanto attiene alla posizione del fallito, sostituito, nella specie, dal curatore fallimentare (come accade per tutte le controversie relative a rapporti patrimoniali del fallito stesso, a seguito di riassunzione, nella procedura in esame, nonchè di quella del curatore, terzo e non informato direttamente sui fatti), erra la sentenza impugnata là dove dichiara inammissibile il giuramento decisorio deferito al fideiussore. Non sussiste litisconsorzio necessario quando il creditore richiede l’adempimento nei confronti dei debitori solidali (per tutte, Cass. n. 4364 del 2009).

Il creditore ha titolo per richiedere l’intero ad ogni singolo debitore, ed è dunque ben possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di un solo condebitore (così Cass. n. 10958 del 1995).

La Corte di merito richiama l’art. 1305 c.c., che disciplina, com’è noto, le conseguenze del giuramento prestato da uno dei condebitori in solido nei confronti degli altri condebitori, ma non postula alcun onere per il creditore di convenire in giudizio tutti i debitori solidali per deferire giuramento decisorio nei confronti di tutti.

Del resto, dalla narrativa della sentenza impugnata, emerge che tutti i condebitori solidali sono stati chiamati in giudizio, riassunto nei confronti della curatela fallimentare, del T. e della M.. Il motivo, accolto nei termini suindicati, appare assorbente rispetto agli altri proposti.

Va dunque cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello de l’Aquila, in diversa composizione, che provvedere %1 deferimento del giuramento nei confronti di M.M. e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello de L’Aquila, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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