Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 21-01-2011, n. 1853

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello sezione per i Minorenni di Palermo, con sentenza emessa il 10/02/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 22/04/09, appellata fra gli altri da S.G., imputato del reato di cui all’art. 609 octies c.p. (come contestati in atti) ed in ordine al quale vi era stata declaratoria di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo del reato di cui all’art. 609 octies c.p., come contestato in atti. S.G., invero, giovane adolescente di anni (OMISSIS) (all’epoca dei fatti), non era consapevole dello stato di inferiorità psichica in cui versava la parte offesa Z.S., non essendo detta condizione personale della giovane riconoscibile esternamente. Parimenti non era stata usata alcuna violenza, o condotta manipolatoria della volontà della parte offesa, che aveva accettato consensualmente ed in modo autonomo i rapporti sessuali intercorsi, fra gli altri, con S. G..

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/12/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado, mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare la Corte di Appello ha evidenziato:

1. che la persona offesa, Z.S., era in grado di discriminare il vero dal falso e quindi capace di rappresentare la realtà e di riferirla (pag. 14 relazione della dott.ssa M., consulente del PM);

2. che la Z., a causa di esperienze luttuose subite (aveva perso la madre quando aveva (OMISSIS) anni; nonchè successivamente il padre all’età di (OMISSIS) anni) presentava una personalità fragile, timida, passiva, caratterizzata da marcata vulnerabilità e ridotta capacità assertiva; da dipendenza dell’ambiente, da rilevante propensione di essere gradita agli altri, con conseguente limitata resistenza psichica ad opporsi alle richieste altrui; caratteristiche tutte ben visibili all’esterno nei rapporti sociali;

3. la Z. – nel mentre si trovava il pomeriggio del (OMISSIS) presso la propria scuola per frequentare un corso pomeridiano, aveva ricevuto S.G. e L.C.G. (entrambi di anni (OMISSIS)) e da P.G. (anch’egli minore) richieste di fare "una cosa vergognosa e schifosa…. Un pompino a tutti e tre" (pag.

11 sent. 2 grado). La giovane, dapprima si era rifiutata poi, a seguito di pressanti pressioni dei tre giovani aveva acconsentito ed era andato nel locale bagno della scuola, ove aveva praticato un coito orale, ciascuno, con lo S. e con il L.C., indi aveva praticato la masturbazione al P..

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 609 octies c.p., come contestato in atti.

S.G., invero (in concorso con gli altri soggetti, come individuati in atti, tutti minorenni e giudicati per i fatti in esame), approfittando delle condizioni di inferiorità fisica della Z., aveva costretto la stessa – mediante attiva opera di induzione e persuasione manipolatrice della fragile capacità di autodeterminazione della minore – a subire i citati rapporti sessuali violenti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè sostanzialmente ripetitive di quanto esposto in sede di appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sona, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

(Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5, Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5, Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da S.G.. Non segue la condanna alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria, trattandosi di soggetto minorenne all’epoca dei fatti.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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