T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 424 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta plenaria del 7 aprile 2010, ha deliberato la nomina del dott. G. S. a Presidente del Tribunale di Pavia.

Di talché, il dott. A.S., destinatario della proposta di maggioranza, ha presentato il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 13, co. 1, d.lgs. 160/2006 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione della circolare del CSM 13000/1999 come modificata dalla deliberazione del CSM del 21.11.2007. Violazione e falsa applicazione del punto 1 della delibera del 29.4.2009 di indizione del concorso. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità. Irragionevolezza.

Il dott. S. sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico per la mancata presentazione del parere attitudinale specifico, atteso che, ai sensi dell’art. 13, co. 1, d.lgs. 160/2006, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive è disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura con provvedimento motivato, previo parere del Consiglio Giudiziario.

Il controinteressato, in occasione della presentazione della domanda, non avrebbe richiesto un parere attitudinale specifico al Consiglio Giudiziario, ma avrebbe richiamato la documentazione a suo tempo presentata per la partecipazione al concorso per il conferimento dei posti di Presidente delle Corti di Appello di Roma e di Brescia nonché del Tribunale di Roma, ivi compreso un parere giudiziario del 1° febbraio 2007 che si limitava esclusivamente a richiamare un pregresso parere del 26 marzo 2006, richiesto per la vacanza dell’Ufficio di presidente della Corte di Appello di Venezia e, quindi, non analogo per grado a quello di Presidente del Tribunale di Pavia e risalente ad oltre un triennio rispetto alla data del 1° aprile 2009, di vacanza del posto messo a concorso.

Violazione legge 111/2007. Violazione e falsa applicazione art. 12, co. 10, e 12 d.lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare CSM n. 13000 dell’8.7.1999 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, Travisamento dei fatti. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione.

La proposta approvata dal Plenum avrebbe ritenuto prevalente il profilo del dott. S. rispetto a quello del ricorrente sulla scorta di una prevalenza di doti organizzative che, nel caso di specie, sarebbe inesistente. Il controinteressato, nella gestione dell’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Lecco e nella predisposizione delle tabelle del suo ufficio sarebbe incorso in significative e rilevanti violazioni dei criteri dettati dal CSM.

La scelta di preferire il dott. S. sarebbe illogica, incongrua e contraddittoria nonché il risultato di una superficiale istruttoria, in quanto il profilo del controinteressato sarebbe meno valido di quello del ricorrente per doti organizzative.

A seguito del deposito di documentazione da parte dell’amministrazione, il dott. S. ha formulato i seguenti motivi aggiunti:

Violazione e falsa applicazione art. 192 R.D. 12/1941 e artt. 5 e 6 l. 352/1951. Violazione e falsa applicazione art. 12 d.lgs. 160/2006 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione delle circolari del CSM n. 13000 dell’8.7.1999 e del 21.11.2007. Violazione art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Contraddittorietà Difetto di istruttoria. Illogicità. Irragionevolezza. Carenza di motivazione.

Il CSM avrebbe violato l’obbligo motivazionale in quanto non sarebbe possibile evincere le ragioni per le quali ha deliberato il conferimento dell’ufficio direttivo in discorso al dott. S., candidato individuato nella proposta di minoranza (due voti), rispetto al ricorrente, candidato individuato con la proposta di maggioranza (quattro voti).

Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 12, o. 10 e 12, d.lgs. 160/2006. Ulteriore violazione e falsa applicazione della circolare del CSM 13000 dell’8 luglio 1999. Eccesso di potere per falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto di istruttoria e motivazione.

La produttività del dott. S., escludendo i dati concernenti la volontaria giurisdizione, l’omologazione di separazioni e l’emanazione di decreti ingiuntivi, sarebbe stata particolarmente modesta e di scarso rilievo se comparata con quella degli altri magistrati del suo ufficio e, soprattutto, con quella del ricorrente.

L’Avvocatura Generale dello Stato ed il controinteressato, con ampie ed articolate memorie, hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 15 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 aprile 2010, ha deliberato la nomina a Presidente del Tribunale di Pavia del dott. G. S., magistrato di settima valutazione di professionalità ed attualmente giudice presso il Tribunale di Lecco ai sensi della l. 111/2007, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

La proposta a favore del dott. S. (proposta di minoranza con due voti), al pari di quella a favore del dott. S. (proposta di maggioranza con quattro voti), ha ottenuti tredici voti, ma ha prevalso per il voto del Presidente della seduta.

2. Con memoria depositata in data 11 novembre 2010, il controinteressato ha fatto presente che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha acquisito l’incarico semidirettivo di Presidente di sezione penale presso la Corte di Appello di Milano, per cui – atteso che l’incarico è stato assunto senza riserva e dovrà essere conservato per almeno quattro anni ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 160/2006 – ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in quanto il dott. S. non potrebbe comunque assolvere le funzioni di Presidente del Tribunale di Pavia.

L’eccezione di improcedibilità è infondata.

In primo luogo, occorre osservare che l’incarico in contestazione riguarda lo svolgimento di funzioni direttive, mentre il dott. S. ha medio tempore assunto un incarico semidirettivo, sicché la sopravvenuta carenza di interesse potrebbe eventualmente essere dichiarata dalla parte, ma non può certo essere dedotta automaticamente dalla circostanza rappresentata in giudizio.

Inoltre, è necessario rilevare, da un lato, che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato opererebbe in via retroattiva, producendo l’eliminazione dell’atto dal mondo giuridico con efficacia ex tunc, per cui l’amministrazione sarebbe tenuta a riesercitare il potere "ora per allora" e, quindi, collocandosi in un contesto temporale antecedente all’assunzione dell’incarico semidirettivo da parte del dott. S. presso la Corte di Appello di Milano, dall’altro, che, volendo seguire la prospettazione del controinteressato, si perverrebbe alla paradossale ed inaccettabile conclusione che il magistrato ricorrente in sede giurisdizionale avverso il conferimento di un incarico ad altro candidato sarebbe impossibilitato, nelle more del giudizio, a concorrere per un diverso incarico, sebbene per lo stesso nutra un interesse minore, per non incorrere nella improcedibilità del gravame.

3. Con il primo motivo d’impugnativa, il ricorrente ha sostenuto che il dott. S. sarebbe dovuto essere escluso dalla procedura concorsuale per la mancata presentazione del parere attitudinale specifico, atteso che, ai sensi dell’art. 13, co. 1, d.lgs. 160/2006, i conferimenti delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio Superiore della Magistratura con provvedimento motivato, previo parere del Consiglio Giudiziario.

La censura non può essere condivisa.

Il Consiglio Giudiziario di Milano, in data 1° febbraio 2007, ha espresso nei confronti del dott. S. parere di idoneità per il conferimento degli uffici direttivi di Presidente della Corte di Appello di Roma e/o di Brescia e di Presidente del Tribunale ordinario di Roma.

Tale parere deve ritenersi satisfattivo sia perché, essendo stato formulato anche per il conferimento dell’ufficio del Presidente del Tribunale di Roma, riguarda un ufficio omologo a quello posto a concorso, sia perché, nonostante si concreti in un rinvio al parere reso dallo stesso Consiglio Giudiziario il 23 marzo 2006 per il conferimento dell’ufficio di Presidente della Corte di Appello di Venezia (nella stessa data, peraltro, il Consiglio Giudiziario aveva espresso identico parere per il conferimento dell’ufficio di Presidente del Tribunale di Milano), è stato adottato a seguito di un nuovo esame della sussistenza degli elementi necessari ad attestare l’idoneità.

Infatti, il Consiglio Giudiziario non si è limitato sic et simpliciter a richiamare il parere precedente, ma ha effettuato il richiamo, evidentemente al fine di far proprio per relationem il relativo contenuto, "rilevando l’insussistenza di elementi che comportino la modifica della valutazione finale di idoneità".

Va da sé, quindi, che il parere espresso dal Consiglio Giudiziario in data 1° febbraio 2007 è senz’altro adatto a soddisfare la condizione prevista dall’art. 13, co. 1, d.lgs. 160/2006 ed, essendo stato reso anche per incarico direttivo dello stesso grado nel triennio precedente alla pubblicazione della vacanza, cosi come prescritto dalla deliberazione del CSM del 21 novembre 2007, non sussisteva per il candidato l’onere di una ulteriore richiesta e produzione.

D’altra parte, nella stessa deliberazione del CSM del 29 aprile 2009, con la quale è stato pubblicato l’avviso per l’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Pavia, è ribadito che "nell’ipotesi in cui l’interessato sia già stato valutato sotto i profili delle attitudini e del merito per il conferimento di un ufficio direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto nel corso del triennio precedente alla data di vacanza del posto per il singolo ufficio, il parere non deve essere richiesto e il dirigente dell’ufficio giudiziario ed il Consiglio Giudziario non debbono esprimere alcuna delle valutazioni di pertinenza".

4. Con il secondo motivo d’impugnativa, il dott. S. ha dedotto che il dott. S. sarebbe stato preferito per la prevalenza di doti organizzative, prevalenza che, però, sarebbe inesistente, atteso anche che, nella gestione dell’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Lecco e nella predisposizione delle tabelle del suo ufficio, sarebbe incorso in significative e rilevanti violazioni dei criteri dettati dal CSM.

La valutazione comparativa degli aspiranti nel procedimento per il conferimento di funzioni direttive è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito.

Il Collegio rileva in primo luogo ed linea generale che, se nella proposta di conferimento dell’incarico può esservi una maggiore enfasi nell’indicare i profili attitudinali e di merito del candidato proposto, ciò rientra nella fisiologica attività del relatore che, dovendo indicare, in una rosa di due o più magistrati, tutti potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire, le ragioni della scelta per l’uno anziché per l’altro tende a porre in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si sono rivelati determinanti. L’utilizzo di frasi più altisonanti o di un maggiore spazio per dare conto delle caratteristiche e delle qualità del magistrato proposto, però, in assenza di un travisamento dei fatti, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, ma costituisce una mera tecnica di redazione della motivazione, fermo restando che i fatti indicati devono essere oggettivamente verificabili al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione.

Ancora su un piano generale, il Collegio fa presente che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e, se è vero che la scelta dell’organo di autogoverno costituisce una valutazione di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, è altrettanto vero che l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Nella proposta di minoranza, approvata dal Plenum avendo votato a suo favore il Presidente, con riferimento all’aspetto comparativo è indicato come "il dott. S. prevale sui dottori… che pur avendo ricoperto uffici semidirettivi non hanno mai svolto funzioni dirigenziali di primo grado, per cui non hanno dato prova della specifica capacità organizzativa e gestionale mostrata dal dott. S. nella direzione di un ufficio analogo a quello messo a concorso. Sotto lo stesso profilo al cospetto di quello del dottor S. recedono anche i profili dei dottori… S…. che nel corso della loro carriera – a parte la minore anzianità di servizio – non hanno svolto neppure funzioni organizzative nell’ambito di un ufficio semidirettivo".

La proposta ha poi aggiunto che "nella comparazione – salvo quanto sarà più analiticamente evidenziato – tutti i suddetti aspiranti soccombono anche per quanto concerne il merito, in considerazione del livello di assoluta eccellenza che ha caratterizzato l’attività giurisdizionale svolta dal dottor S. sia come giudice, sia nel concomitante espletamento degli incarichi semidirettivi e direttivi; dell’articolata esperienza maturata negli uffici di primo e secondo grado, nel settore civile e in quello penale, contraddistinta dalla trattazione di procedimenti in materie di notevole complessità e dalla redazione di provvedimenti pubblicati in prestigiose riviste; della laboriosità, puntualità e diligenza che gli hanno consentito il raggiungimento di risultati sempre brillanti e lusinghieri, sin da quando era Pretore del Lavoro e poi quale Presidente di Sezione di Corte di Assise ed in via di supplenza anche della I Sezione Penale del Tribunale di Milano, ed infine come Presidente del Tribunale di Lecco (come attestato dal Presidente della Corte di Appello e riconosciuto finanche dal CSM in data 21.07.05). A differenza di tutti gli altri aspiranti, dunque, il dott. S. associa all’attitudine direttiva specifica che gli deriva dalla comprovata capacità di organizzare, programmare e gestire attività e risorse in relazione all’ufficio da conferire, un profilo professionale complessivamente caratterizzato da eccellente preparazione e laboriosità, da approfondita conoscenza delle problematiche proprie degli uffici giudicanti di primo grado e dalla salda competenza, basata sulla sicura conoscenza della normativa ordinamentale, nell’affrontare qualsiasi questione organizzativa (sia in materia tabellare sia di gestione dei servizi amministrativi) che, concretamente, possa riguardare la Presidenza di un Tribunale di medie dimensioni".

La proposta approvata dal Plenum, per quanto attiene alla specifica comparazione con il dott. S., destinatario della proposta di maggioranza, ha fatto presente che "il profilo del dott. S. prevale, come già evidenziato, per le sicure doti organizzative desunte dalle capacità dirigenziali che – a differenza del dott. S., che dal 1996 esercita le funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano e solo sporadicamente aveva sostituito il Presidente del Tribunale di Varese – in una più lunga carriera egli ha dato prova di possedere nel ricoprire uffici semidirettivi e direttivi sempre nel distretto di Milano. Pur non potendosi negare gli ottimi risultati, indici di capacità di organizzare il proprio lavoro, conseguiti dal dott. S. nei ruoli in cui ha operato, rimane ineguagliata l’attitudine specifica del dott. S. nell’adozione degli ottimi modelli gestionali degli affari e dei servizi amministrativi adottati quale Presidente di Sezione del Tribunale di Milano (con l’abbattimento delle pendenze in Corte di Assise, anche in concomitanza con supplenze nella Presidenza di altre sezioni penali) e soprattutto come Presidente del Tribunale di Lecco (conseguendo i brillanti risultati di cui ha dato atto anche il CSM). A quanto precede deve infine aggiungersi che, se come il dott. S. il dott. S. ha dimostrato di possedere versatilità ed ottima preparazione giuridica in una pluralità di settori (penale e civile), a differenza del dott. S. egli ha saputo coniugare gli eccellenti risultati, in termini di presenza in ufficio e produttività, con l’esercizio delle funzioni dirigenziali, come attestato dal dato statistico che ha consentito di rilevare l’assunzione di un carico di lavoro giurisdizionale e lo svolgimento di un numero di udienze non inferiore a quello dei colleghi della sezione".

Di talché, le ragioni che hanno indotto il CSM a nominare Presidente del Tribunale di Pavia il dott. S. anziché il dott. S. possono essere essenzialmente ricondotte alle doti organizzative desunte dalle capacità dirigenziali che l’interessato ha dato prova di possedere nel ricoprire per lungo tempo uffici semidirettivi, quale Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano dal 4 novembre 1994 al maggio 2001, e direttivi, quale Presidente del Tribunale di Lecco dal 15 maggio 2001, a differenza del dott. S. che non ha mai ricoperto funzioni direttive o semidirettive avendo solo sporadicamente sostituito il Presidente del Tribunale di Varese.

Il Collegio ritiene che la valutazione comparativa operata dal CSM sia immune dai vizi prospettati e, comunque, non si presenti irragionevole, illogica o basata su un travisamento dei fatti, perché le esperienze professionali del controinteressato, ed in particolare l’espletamento per un considerevole periodo di tempo di funzioni direttive e semidirettive, si rivelano effettivamente tali da rendere plausibile la scelta effettuata in relazione all’Ufficio direttivo da ricoprire.

Il dott. S., nominato con D.M. del 27.3.1975, ha svolto le funzioni di Pretore a Gavirate e poi a Varese dal 1976, di Giudice a Varese dal 1990; dal 13.9.1996 svolge le funzioni di Consigliere di Corte di Appello di Milano.

Il dott. S., nominato con D.M. del 16.10.1969, ha svolto le funzioni di pretore a Milano dal 14.9.1970, di Consigliere presso la Corte d’Appello di Milano dal 17.2.1989, quelle di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano dal 4.11.1994; dal 15.5.2001 svolge le funzioni di Presidente del Tribunale di Lecco.

Il controinteressato, pertanto, ha svolto funzioni direttive e semidirettive per un notevole arco temporale, mentre il ricorrente non ha mai svolto tali funzioni.

Lo svolgimento delle funzioni direttive e semidirettive del dott. S., inoltre, deve ritenersi senz’altro positivo, atteso che nella proposta è dato atto di come egli abbia dato prova delle proprie doti, quale Presidente di Sezione a Milano dal 1994, Presidente della I Sezione di Corte d’Assise, Presidente supplente della I e della II sezione penale, ottenendo risultati molto lusinghieri in termini di produttività, tanto da riuscire a smaltire l’arretrato della Corte d’Assise, laddove, con riferimento alla direzione del Tribunale di Lecco è evidenziato l’ottimo livello della risposta alla domanda di giustizia del circondario, attuata dal dott. S. garantendo tempi di definizione dei procedimenti che si collocano ai primi posti in Italia, come riconosciuto anche dal CSM, che nella delibera del 21.7.2005 ha dato atto dell’eccellente situazione dei dati statistici riguardanti il Tribunale di Lecco con "sostanziale assenza di arretrato e tempi rapidi di definizione delle procedure".

Né la ragionevolezza della scelta effettuata può essere scalfita dal fatto che nella gestione dell’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Lecco e nella predisposizione delle tabelle del suo ufficio sarebbe incorso in significative e rilevanti violazioni dei criteri dettati dal CSM.

Per quanto attiene, infatti, alla iniziale approvazione parziale delle tabelle del Tribunale di Lecco per il biennio 2004/2005 (poi definitivamente approvate dal CSM con delibera dell’8.3.2006, a seguito di integrazione), il Presidente della Corte d’Appello, nell’integrazione del rapporto informativo del 20 febbraio 2006, ha rilevato sia il condizionamento di "situazioni oggettive e contingenti" gravanti sul Tribunale di Lecco sia "i reiterati sforzi del Presidente S. per corrispondere con le limitate risorse disponibili – ed esclusi impossibili miracoli – ai rilievi mossi alle proposte tabellari".

Le tabelle per il triennio 2006/2008, inoltre, sono state definitivamente approvate con delibera del CSM in data 19 luglio 2007.

Tali circostanze, in definitiva, di per sé sole considerate non sono sufficienti a dare conto dell’irragionevolezza di una valutazione che ha basato la prevalenza del dott. S. sulle doti organizzative obiettivamente desunte dal lungo e complessivamente positivo svolgimento di funzioni sia semidirettive sia direttive a fronte dell’assenza di svolgimento di tali funzioni da parte del ricorrente.

Il ricorso introduttivo del giudizio, pertanto, è infondato e va di conseguenza respinto in quanto il Collegio rileva che tra i due candidati, entrambi dall’elevato profilo professionale e potenzialmente in grado di ricoprire il posto a concorso, la scelta operata dal CSM in favore del dott. S. è stata congruamente motivata e non si presenta illogica o basata su un travisamento dei fatti, sicché è immune dai vizi di legittimità prospettati.

5. Per quanto concerne le ulteriori censure proposte dal ricorrente con i motivi aggiunti, è sufficiente rilevare che:

la delibera del CSM, come evidenziato, è esaustivamente motivata in quanto dà chiaramente conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere il dott. S. il candidato più idoneo per attitudini e merito a ricoprire l’incarico direttivo messo a concorso;

la produttività del titolare di un Ufficio direttivo, la cui prestazione lavorativa è connotata dall’esercizio di funzioni dirigenziali, non può essere, se intesa in termini di provvedimenti giurisdizionali redatti, logicamente comparata con quella degli altri magistrati dell’Ufficio né con quella di chiunque altro magistrato, come il ricorrente, non ricopre un analogo incarico direttivo.

6. All’infondatezza delle censure dedotte segue l’infondatezza del ricorso, con riferimento sia all’azione di annullamento sia all’azione di accertamento sia a quella di risarcimento, che va di conseguenza respinto.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 2.000/00 (duemila/00), sono poste a carico del ricorrente ed a favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti per Euro 1.000/00 (mille/00) e del controinteressato per Euro 1.000/00 (mille/00).

P.Q.M.

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2.000, in favore, in parti uguali, delle amministrazioni resistenti per Euro 1.000 e del controinteressato per Euro 1.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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