Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 15 aprile 1994 D.G. conveniva davanti al tribunale di Marsala D’.Gi. esponendo di aver stipulato, in data 28 giugno 1988, col convenuto, titolare dell’omonima impresa edile, un contratto di appalto avente ad oggetto la edificazione di un fabbricato in (OMISSIS) per il corrispettivo a misura di L. 16.000 per metro quadro, convenendo i prezzi con separata scrittura; a conclusione delle opere il convenuto aveva chiesto il pagamento di L. 81.987.800 oltre IVA senza rilasciare fattura ma solo ricevuta a saldo il 19 ottobre 1990 ma, da controllo effettuato, aveva riscontrato una differenza a suo favore di L. 18.059.685, di cui chiedeva la condanna del D’., con rivalutazione ed interessi. Il convenuto resisteva, contestando la richiesta sotto vari profili, eccependo l’improponibilità della domanda già commessa in arbitri, la prescrizione, e, riconvenzionalmente, la condanna al pagamento del saldo del corrispettivo, dei danni in L. 3.430.665 per il compenso agli arbitri, oltre interessi e rivalutazione. Con sentenza parziale del 28 ottobre 1996 il Tribunale rigettava l’eccezione di improponibilità ed, espletate istruttoria documentale e ctu, con sentenza 20 febbraio 2004, rigettava la domanda ed, in accoglimento della riconvenzionale, condannava l’attore a pagare Euro 6.254,60 oltre interessi e rivalutazione, decisione confermata dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza 1307/2005, che sottolineava non potersi muovere contestazioni alle conclusioni del ctu in primo grado e recepite dal Tribunale, non essendo state le stesse mosse ritualmente nè dopo il deposito della ctu nè tanto meno dopo i chiarimenti forniti specificamente sul punto. Ricorre D. con due motivi, resiste D’..

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunciano vizi di motivazione ed omesso esame di documentazione prodotta.

La consulenza fissa il valore dell’opera in L. 73.712.700 più IVA, stabilita dal ctu, richiamato a chiarimenti, al 20%, non essendo a conoscenza che la fattispecie riguarda la prima casa e, pertanto, andava stabilita al 4%, come riconosciuto dalla parte convenuta.

Col secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto.

Raccapricciante appare la condanna alle spese per il lodo arbitrale, posto che, con sentenza parziale, era stata rigettata l’eccezione pregiudiziale di improponibilità della domanda sulla base del lodo considerato inefficace.

La prima censura non merita accoglimento, riproponendo questioni affrontate e decise in sentenza con motivazione corretta ed immune da vizi logici.

A prescindere dalla circostanza che l’omesso esame di documentazione prodotta implicherebbe un errore revocatorio, la sentenza, a pagina quattro, ha spiegato che a seguito del chiarimento del ctu, l’IVA doveva essere calcolata al 20%, le parti precisarono le conclusioni e nessuna contestazione fu mossa sull’indicata percentuale nè alcuna prova fu offerta in riferimento all’eventuale effettivo diritto alla diversa percentuale del 4%.

Sul secondo motivo, a pagina cinque, la sentenza ha dedotto: "risulta documentalmente provato e non contestato tra le parti che, su iniziativa dell’odierno appellante, il D’. aderì alla proposta di compromettere la questione in arbitri;

che, poichè lo stesso appellante non ritenne di aderire al lodo da questi pronunziato, il D’. venne convenuto in giudizio, costituendo un suo diritto eccepire preliminarmente l’improponibilità della domanda attesa l’esistenza di un lodo arbitrale, cui si era pervenuti su iniziativa del D. e per il quale il D’. aveva sopportato le spese. E’ evidente, pertanto, che il D’. ha risentito un danno consistito in quanto inutilmente pagato per l’arbitrato irrituale, cagionato dalla scelta, prima , dell’appellante di affidare ad arbitri la composizione della controversia e, poi, una volta non ottenuto quanto evidentemente propostosi con tale scelta, di non condividere la decisione dei medesimi".

Va, tuttavia, affermato che non risulta riserva di appello avverso la sentenza parziale che ha rigettato l’eccezione di improponibilità della domanda, donde la necessità di valutare l’eventuale diversa ripartizione delle spese e l’accoglimento del motivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa sul punto la sentenza e rinvia per un nuovo esame e per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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