Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3722 Patente

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che A.F. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza di sospensione della patente di guida emessa a suo carico dal Prefetto di Cesena in data 12 luglio 2005 per violazione del codice della strada, in quanto non notificata nelle forme e nei termini di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2;

che il Giudice di pace, con sentenza n. 176 emessa a verbale all’udienza del 6 febbraio 2006 ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., ha respinto il ricorso (determinando il periodo di sospensione della patente in quello effettivamente scontato e decorrente dalla data del ritiro a quella della effettiva restituzione a seguito del decreto di sospensione emesso in data 19 agosto 2005) e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 marzo 2007;

che il Ministero dell’interno e la Prefettura di Forlì – Cesena non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che questa Corte – poichè dal testo del ricorso risulta che la Prefettura di Forlì – Cesena si è costituita nel giudizio di primo grado a mezzo del Vice Prefetto dott. G., laddove il ricorso per cassazione è stato notificato alla Prefettura presso l’Avvocatura generale dello Stato, che non aveva provveduto a rappresentare in giudizio la detta Amministrazione dinanzi al Giudice di pace – con ordinanza interlocutoria 31 marzo 2010, n. 7885, ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso, a cura del ricorrente, alla Prefettura di Forlì – Cesena nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione: ciò in applicazione del principio secondo cui nel caso in cui la P.A. si sia costituita in giudizio per mezzo di un suo funzionario, è nulla la notifica del ricorso per cassazione eseguita, anzichè nella sede dell’Amministrazione medesima, presso l’Avvocatura dello Stato.

Considerato che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, il ricorrente, al quale l’ordinanza interlocutoria è stata notificata il 19 aprile 2010, non ha provveduto ad effettuare il disposto rinnovo della notificazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere disposta, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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