Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 21-01-2011, n. 1957

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 27/4/2009 il Giudice di Pace di Ragusa disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di D.G., per reato di cui all’art. 594 c.p. ai danni di B.E..

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione con atto depositato in data 26-1-2010 dal procuratore speciale della persona offesa, deducendo la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2 per mancata comunicazione alla parte della richiesta di archiviazione formulata dal PM,sebbene ne avesse fatto richiesta all’atto della denunzia.

Pertanto chiedeva a questa Corte di annullare il decreto,con rinvio degli atti al PM. Il PG in Sede chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,in quanto tardivamente proposto, avendo la parte ricevuto notifica del provvedimento impugnato in data 29-12-09 ed essendo stato presentato l’atto di impugnazione in data 26-1-2010.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Invero deve ritenersi che la indicazione fatta dal difensore della ricorrente, secondo la quale quest’ultima avrebbe avuto notizia del decreto di archiviazione in data 11.1.2009, è frutto di mero errore materiale, dal momento che a tale data il decreto impugnato non era stato ancora emesso.

Il ricorrente avrebbe dovuto scrivere che la copia del decreto gli era stata consegnata in data 11.1.2010,data con riferimento alla quale il ricorso risulta tempestivamente proposto.

Tanto premessoci rileva che il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero, come dedotto dal ricorrente, il Giudice di Pace ha emesso il decreto di archiviazione omettendo di comunicare previamente alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta la istanza di archiviazione formulata dal PM. Deve dunque ritenersi violata la disposizione enunciata dall’art. 408 c.p.p., comma 2.

Atteso che, secondo giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 6, 7 giugno 1994, n. 1491, Noschese). "L’omesso avviso alla parte offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 c.p.p., della richiesta di archiviazione viola il diritto di questa a proporre opposizione(e fornire così materiale probatorio da sottoporre all’esame del giudice).

Tale violazione da luogo a nullità insanabile ex art. 127 c.p.p. ed il relativo vizio può essere fatto valere con ricorso per cassazione,che è svincolato dai termini di cui all’art. 585 c.p.p.".

Conseguentemente la Corte deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per il corso ulteriore.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al procuratore della repubblica presso il Tribunale di Ragusa per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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