Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 21-01-2011, n. 1955

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4-6-2007 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere a carico di G. R.M. e E.M. per il reato di furto loro ascritto, per difetto di valida condizione di procedibilità.

Nella specie si era rilevato che per il fatto contestato (furto ex art. 624 c.p. avvenuto ai danni di un supermercato), la denunzia- querela era stata presentata da N.E., che aveva all’epoca la qualifica di procuratore speciale della società "Esselunga"s.p.a., nominato nel (OMISSIS), come meglio descritto in sentenza. Orbene, il Giudice aveva rilevato che la procura speciale deve contenere l’indicazione del fatto-reato per il quale si attribuisce al procuratore il potere di agire, mentre nella speciosi era in presenza di generica dicitura "presentare denuncie e querele per reati contro il patrimonio della società", che era da considerare inadeguata a descrivere il fatto o i fatti concreti per i quali il procuratore era autorizzato a presentare querele. In base a tali rilievi era stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale.

– Avverso il provvedimento proponeva impugnazione il PG. presso la Corte di Appello di Firenze, rilevando l’erroneità della pronunzia di improcedibilità per difetto di valida querela.

In ordine alla procura speciale, infatti, il PG osservava che secondo l’art. 37 disp. att. c.p.p. la procura può ben essere rilasciata preventivamente per l’eventualità che si verifichino i presupposti per sporgere querela in ordine a fatti-reato successivi.

A sostegno del gravame menzionava una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 28-2-2007, n. 709, e concludeva chiedendo alla Corte di merito di disporre la rinnovazione del dibattimento, ritenendo validamente proposta la querela.

Il suddetto atto di impugnazione veniva convertito in ricorso per cassazione dalla Corte territoriale.

Il PG in Sede rileva il fondamento dei motivi di impugnazione e chiede l’annullamento con rinvio della sentenza di cui si tratta.

Motivi della decisione

L’atto di impugnazione risulta correttamente qualificato come ricorso per cassazione, atteso il riferimento alla erronea declaratoria di improcedibilità dell’azione penale espressa nella sentenza impugnata.

Tanto premesso resta fondata la censura del PG. presso la Corte di Appello di Firenze, atteso che l’atto di querela può essere presentato dal procuratore speciale, e la procura speciale può essere rilasciata preventivamente ai fatti oggetto del procedimento, secondo il disposto di cui all’art. 37 disp. att. c.p.p., alla stregua di quanto affermato da giurisprudenza di questa Corte. V. Cass. Sez. 5, 18-7-2007, n. 28595, PG in proc. Grancea-RV 237594, secondo cui "In tema di querelai consentito a norma dell’art. 37 disp. att. c.p.p. che la procura speciale possa essere rilasciata dall’amministratore delegato di una società in via preventiva per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce. (Nella specie, la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dal procuratore speciale nei confronti dell’autore di un furto in un supermercato senza la necessità che nella procura stessa fossero stati preventivamente indicati i singoli fatti criminosi costituenti il furto, non ancora avvenuto)".

Per tali motivi deve pronunziarsi l’annullamento della sentenza impugnata, essendo la stessa viziata dalla erronea applicazione della legge penale, disponendo il rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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