T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 382 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 04/03/08 e depositato il 20/03/08 F.F. e L.D.W. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 2567 del 19/12/07 con cui il Comune di Roma ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 25/03/08, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ulteriore ricorso depositato il 27/05/08 gli esponenti hanno impugnato con motivi aggiunti la determinazione dirigenziale n. 451 del 28/02/08 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Con ordinanza n. 2991/2008 del 12/06/08 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

Con atto depositato il 30/12/08 i predetti hanno impugnato con motivi aggiunti la determinazione dirigenziale n. 1844 del 24/09/08 con cui il Comune di Roma ha dichiarato l’acquisizione dei beni ivi indicati disponendo la trascrizione del relativo acquisto e l’immissione in possesso.

Con ordinanza n. 1330/2009 del 19/03/09 il Tribunale ha accolto l’ulteriore istanza cautelare proposta dagli esponenti.

All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso principale è inammissibile per carenza di interesse.

Con il gravame in questione F.F. e L.D.W. impugnano la determinazione dirigenziale n. 2567 del 19/12/07 con cui il Comune di Roma ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.

Il provvedimento di sospensione dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 3° d.p.r. n. 380/01, ha efficacia per 45 giorni a decorrere dalla sua notifica al destinatario.

Nella fattispecie in esame l’atto impugnato è stato emesso il 19/12/07 e notificato il 02/01/08.

Ne consegue che, al momento in cui il ricorso è stato notificato (4 marzo 2008), l’ordinanza di sospensione aveva perso efficacia e, pertanto, non si presentava più lesiva per la situazione giuridica soggettiva posta dai ricorrenti a fondamento della domanda caducatoria.

Per questi motivi il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse.

Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 14/05/08 e depositato il 27/05/08 gli esponenti impugnano la determinazione dirigenziale n. 451 del 28/02/08 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di box interrati in difformità dalla denuncia d’inizio di attività, precedentemente presentata, da ritenersi revocata con atto prot. n. 73245 del 04/12/06 (erroneamente indicato come "04/12/05" nel provvedimento gravato).

Con una serie di censure connesse i ricorrenti lamentano il difetto motivazionale dell’atto impugnato e la violazione degli artt. 31 e 32 d.p.r. n. 380/01 contestando, in particolare, la riconducibilità della fattispecie all’ambito applicativo delle norme in esame sia perché per la realizzazione delle stesse sarebbe necessaria una denuncia d’inizio di attività sia perché non sarebbe stato specificamente indicato l’abuso qualificabile come "variazione essenziale" ai sensi delle predette disposizioni.

I motivi sono fondati.

Dall’esame degli atti di causa risulta che i ricorrenti con denuncia d’inizio di attività del 14/05/04 e successiva variante del 05/07/05 hanno chiesto al Comune di Roma di realizzare un’autorimessa interrata pertinenziale.

L’ente, dopo avere disposto la sospensione dei lavori con nota prot. n. 40054 del 23/06/05 in ragione di contestazioni sui titoli di proprietà e su possibili difformità, con successivo provvedimento prot. n. 44038 del 13/07/05 ne ha autorizzato la prosecuzione ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti dagli esponenti con nota prot. n. 42899 del 07/07/05.

Con successiva nota prot. n. 73245 del 04/12/06 il Comune, rilevando una discordanza tra la quota del terreno "ante operam" dichiarata nella denuncia d’inizio di attività e quella accertata in sede di sopralluogo, ha "revocato" la d.i.a. del 18/05/04.

Con nota prot. n. 71191 del 30/11/07 l’ente, poi, ha evidenziato una difformità tra l’altezza dei box descritta nella d.i.a. del 18/05/04 (mt. 2,55 rispetto alla quota del piano interrato) e quella effettivamente realizzata (mt. 2,80).

Pertanto, la revoca della d.i.a. e l’irrogazione della sanzione demolitoria ex art. 31 d.p.r. n. 380/01, espressamente richiamato nella gravata determinazione dirigenziale, si fondano su una difformità dell’altezza dei box realizzati, rispetto a quanto evidenziato nella d.i.a. del 18/05/04, pari a 25 cm. fermo restando il posizionamento dei manufatti completamente al di sotto del suolo.

Quanto, in fatto, fin qui evidenziato consente, in diritto, di apprezzare la fondatezza delle censure con cui è stato dedotto il difetto motivazionale dell’atto impugnato e la violazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01.

In proposito deve essere rilevato che, secondo quanto previsto dall’art. 9 l. n. 122/89, la realizzazione di parcheggi interrati da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, come è accaduto nella fattispecie in esame, può avvenire anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e deve essere assentita con semplice denuncia d’inizio di attività (Cass. penale n. 8693/08).

Ne consegue che l’opera in questione non avrebbe dovuto essere assentita con permesso di costruire ma con d.i.a., come, del resto, ha ritenuto inizialmente lo stesso Comune, di talchè non è chiaro, in assenza della necessaria specifica motivazione sul punto, perché l’ente abbia qualificato la fattispecie ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 che riguarda le sole opere realizzabili con permesso di costruire e prevede, oltre alla sanzione demolitoria, anche l’acquisizione del bene per il caso d’inottemperanza alla stessa.

Né il provvedimento impugnato specifica perché le difformità rilevate siano da qualificarsi "essenziali" ai sensi dell’art. 32 d.p.r. n. 380/01; tale carenza è vieppiù significativa se si considera che con nota prot. n. 44317 del 17/07/06 il Comune (nel ribadire quanto esplicitato nella nota prot. 56223 del 19/09/05) aveva evidenziato che le difformità riscontrate non ostavano alla prosecuzione dei lavori e all’assentibilità dell’intervento.

Va, poi, rilevato che la nota prot. n. 73245 del 04/12/06, richiamata nel provvedimento impugnato ed avente ad oggetto la revoca della d.i.a. del 18/05/04, si fonda su una problematica individuazione della quota del terreno "ante operam" richiamando, a tal fine, anche la perizia del geom. Bernabei che, però, è riferibile ad altra precedente d.i.a. mai perfezionata per mancata esecuzione dei lavori.

L’atto in esame, per altro, risulta adottato in attesa "di una documentazione, tra l’altro richiesta, che dirima le incongruenze riscontrate nei grafici citati" e, quindi, in assenza di uno specifico accertamento sulla natura ed entità della difformità ed, inoltre, non è stato mai comunicato ai ricorrenti.

Sotto questo profilo risultano fondate anche le censure con cui gli esponenti prospettano l’illogicità e la contraddittorietà dell’iter procedimentale seguito dall’amministrazione che, inizialmente, ha qualificato come irrilevanti le difformità e, poi, le ha sanzionate con la revoca della d.i.a. procedendo, inoltre, allo specifico accertamento delle stesse solo in epoca successiva alla rimozione del titolo edilizio.

La fondatezza delle censure in esame comporta l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti depositato il 27/05/08 (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto ivi impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare, sulla base delle indicazioni contenute nella presente sentenza, nell’esplicazione dei poteri di vigilanza urbanisticoedilizia ad essa riconosciuti dalla normativa vigente.

L’annullamento dell’ordinanza di demolizione comporta, poi, anche la caducazione della determinazione dirigenziale n. 1844 del 24/09/08, oggetto del ricorso per motivi aggiunti depositato il 30/12/08, con cui il Comune di Roma, sul presupposto dell’inottemperanza alla prescrizione demolitoria e dell’avvenuta acquisizione del bene, ha ordinato la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari e l’immissione in possesso.

Il provvedimento in esame, infatti, ha natura meramente consequenziale rispetto alla determinazione dirigenziale n. 451 del 28/02/08 di demolizione e, pertanto, risulta affetto dal vizio d’invalidità derivata dall’atto presupposto ritualmente dedotto con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

L’accoglimento solo parziale delle domande proposte dai ricorrenti giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/92 e 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso principale;

2) accoglie i ricorsi per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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