T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 381 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 05/12/07 e depositato il 03/01/08 (proc. n. 30/08 R.G.) M.M. ha impugnato l’ordinanza prot. n. 45393 dell’11/10/07 con cui il Comune di Ciampino ha ordinato al predetto, in qualità di responsabile, e a M.E., quale proprietaria, di demolire le opere abusive ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un mutamento di destinazione d’uso del piano interrato da cantina ad abitazione, posto in essere con opere (tra cui cucina e bagno), e di un portico di circa 115 mq..

Il Comune di Ciampino, costituitosi con memoria depositata il 15/01/08, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 977/08 del 14/02/08 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Con ricorso notificato il 13/12/07 e depositato l’11/01/08 (proc. n. 279/08 R.G.) M.E. ha impugnato anch’essa l’ordinanza prot. n. 45393 dell’11/10/07, già gravata dal M..

Il Comune di Ciampino, costituitosi con memoria depositata il 31/01/08, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 978/08 del 14/02/08 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla M..

All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati sussistendo tra gli stessi ragioni di connessione oggettiva riconducibili all’identità del provvedimento con essi impugnato.

Con il ricorso n. 30/08 R.G. M.M. impugna l’ordinanza prot. n. 45393 dell’11/10/07 con cui il Comune di Ciampino ha ordinato al predetto, in qualità di responsabile, di demolire le opere abusive ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un mutamento di destinazione d’uso del piano interrato da cantina a residenziale, posto in essere con opere (tra cui cucina e bagno), e di un portico di circa 115 mq..

Con la prima censura il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato perché la relazione tecnica, ivi richiamata, sarebbe stata redatta sulla base di un accesso sui luoghi non autorizzato dall’interessato.

Il motivo è infondato perché come emerge dalla relazione tecnica del 03/09/07, citata dal provvedimento di demolizione, l’accesso è stato autorizzato dalla moglie convivente del ricorrente, presente sul luogo.

In ogni caso, l’accesso sul luogo senza il consenso del proprietario o del possessore è certamente consentito ai competenti organi accertatori dell’ente locale nell’esercizio del potere officioso di verifica della regolarità urbanisticoedilizia ad essi riconosciuto dall’art. 27 comma 4° d.p.r. n. 380/01.

Parimenti infondato è il secondo motivo con cui il M. prospetta la sua estraneità alla realizzazione delle opere contestate nel provvedimento di demolizione.

Ed, infatti, la responsabilità del ricorrente nella realizzazione dell’abuso emerge inequivoca dalla sua qualifica di possessore del bene e dal fatto che, allorché il manufatto gli è stato consegnato (si veda il contratto preliminare di compravendita prodotto nel giudizio connesso n. 279/08 R.G.), non sussisteva il contestato cambio di destinazione d’uso della cantina (nell’atto si parla di "piano seminterrato: cantina con annesso bagno e garage") nè il portico.

Ciò è, del resto, confermato dall’accesso operato il 13/03/06 dai tecnici comunali (presente anch’esso nel giudizio connesso n. 279/08 R.G.) da cui si evince che a quella data (in cui il bene era già nel possesso del ricorrente) non sussistevano ancora le opere contestate nell’ordinanza di demolizione dell’11/10/07.

Inaccoglibile, infine, è l’ulteriore censura con cui si contesta l’applicazione della sanzione demolitoria per le opere realizzate.

Ed, infatti, il mutamento di destinazione d’uso da cantina ad abitativo, realizzato con opere e relativo ad una superficie di circa 80 mq., costituisce intervento che avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire in quanto comporta un aggravio del carico urbanistico (TAR Campania – Napoli n. 16540/10; TAR Piemonte n. 940/10).

Alla medesima conclusione deve pervenirsi in riferimento al portico che per le sue dimensioni (115 mq.) ed il materiale con cui è stato realizzato (il manufatto è sorretto da tredici pilastri in legno massello ed ha copertura a tetto ad una falda costituita da pannelli in legno e tegole in plastica) presenta un significativo impatto edilizio che ne esclude la natura di opera pertinenziale destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee con conseguente necessità del permesso di costruire per la realizzazione della stessa.

Per questi motivi il ricorso n. 30/08 R.G. è infondato e deve essere respinto.

Il M., in quanto soccombente, deve essere condannato a pagare, in favore del Comune di Campino, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo.

Con il ricorso n. 279/08 R.G. anche M.E. impugna l’ordinanza prot. n. 45393 dell’11/10/07, già gravata dal M. nel giudizio connesso n. 30/08 R.G., con cui il Comune di Ciampino le ha ordinato, in qualità di proprietaria, di demolire le opere ivi indicate.

Il ricorso è infondato.

Con due censure connesse la ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui le ordina la demolizione, in virtù della sua qualifica di mera proprietaria, senza tenere conto dell’assenza di colpa e, comunque, di un contributo causale della stessa nella realizzazione delle opere e senza considerare che l’accertamento degli organi competenti, da cui è scaturita la gravata ordinanza di demolizione, è stato sollecitato dalla stessa M..

I motivi sono infondati.

Dagli atti di causa risulta che effettivamente la M. è estranea alla realizzazione degli abusi contestati avendo la stessa trasmesso il possesso dell’immobile, cui le opere accedono, al M. in esecuzione di un contratto preliminare stipulato nel mese di novembre 2004.

La circostanza in esame, però, non inficia la legittimità del provvedimento impugnato che ha ordinato anche alla M., nella qualità di proprietaria, la demolizione delle opere.

La legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione del provvedimento di demolizione è espressamente prevista dall’art. 31 comma 2° d.p.r. n. 380/01 ("il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione") ed è spiegabile con il fatto che il proprietario, proprio in virtù del suo diritto dominicale, può eseguire la prescrizione ripristinatoria fatti salvi i rapporti interni con il responsabile in ordine al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 10470/10; TAR Campania – Napoli n. 13455/08; Cass. penale n. 39322/09).

Va, per altro, specificato che l’assenza di responsabilità del proprietario, se non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, rileva nella fase successiva all’adozione della stessa precludendo, nel caso d’inottemperanza, l’acquisizione del bene così come previsto dall’art. 31 comma 3° d.p.r. n. 380/01 che ricollega tale sanzione alla sola inottemperanza del responsabile.

Per questi motivi il ricorso n. 279/08 R.G. è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità fattuale della vicenda, correlata al ruolo concretamente rivestito dalla ricorrente, giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali relative al giudizio in esame;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

1) dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati;

2) respinge il ricorso n. 30/08 R.G.;

3) condanna M.M. a pagare, in favore del Comune di Ciampino, le spese del giudizio n. 30/08 R.G. il cui importo viene liquidato in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

4) respinge il ricorso n. 279/08 R.G.;

5) dispone la compensazione delle spese relative al giudizio n. 279/08 R.G..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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