Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3712 Impugnazione; Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 8.7.2003 C.F. proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa il 2.5.2003 dal direttore del 15^ Municipio del comune di (OMISSIS), per il pagamento della somma di Euro 1.611,55 a titolo di indennità e di sanzione per l’occupazione abusiva di area pubblica destinata a parcheggio di veicoli, in violazione dell’art. 14 del regolamento COSAP (Canone di occupazione spazi e aree pubbliche). A sostegno dell’opposizione deduceva che il provvedimento era stato adottato oltre il termine previsto dalla legge per valutare le difese del destinatario e per emettere il provvedimento conclusivo del procedimento.

Il comune di Roma resisteva eccependo l’inammissibilità del ricorso e sostenendone, nel merito, l’infondatezza.

Con sentenza del 18.4.2004 il giudice di pace di Roma dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che l’opposizione aveva ad oggetto un atto di accertamento, da parte della P.A., delle somme dovute dal privato per l’utilizzazione di bene comunale, per cui non era esperibile il rimedio di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre, con un unico motivo di annullamento, C.F..

Resiste con controricorso il comune di Roma.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3", sostenendo che il giudizio d’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 è stato legittimamente instaurato in quanto l’ordinanza impugnata presuppone il e si fonda sul verbale di Polizia municipale richiamato nell’epigrafe del provvedimento opposto. Ciò conferma che si tratta di un unico procedimento amministrativo e non di due procedimenti separati, come erroneamente sostenuto dal comune di Roma, e che l’invalidità del verbale della Polizia municipale si estende anche al susseguente provvedimento ingiuntivo.

Quanto alla forma dell’impugnazione proposta, l’impiego del ricorso è pienamente ammissibile, in quanto si tratta di ordinanza- ingiunzione con irrogazione di sanzione pecuniaria accessoria, che rientra, pertanto, nelle ipotesi di opposizione L. n. 6897 del 1981, ex artt. 22 e 23. La stessa normativa in materia, contenuta nel R.D. n. 639 del 1910, prevede all’art. 3 il rimedio dell’opposizione avverso il provvedimento impositivo, e la stessa Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso che l’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981 è ammissibile anche avverso l’ordinanza-ingiunzione che si limiti ad applicare la sola sanzione pecuniaria accessoria.

In ogni caso, il principio di conversione degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo avrebbe dovuto indurre il giudice di pace a riconoscere l’ammissibilità del ricorso, risultando pienamente rispettati i termini di legge e il diritto di difesa del comune di Roma.

1.1. – Il ricorso è inammissibile.

1.2. – E’ noto, costante e reiterato orientamento di questa Corte che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (e pluribus, Cass. nn. 6054/10, 26294/07, 4001/06, 454/05 e 3404/04).

1.3. – Nello specifico, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto ha ritenuto non esperibile l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso un atto che ha qualificato come di solo accertamento delle somme dovute dal privato per l’uso di bene comunale. Siffatta decisione – a prescindere dalla sua esattezza e completezza – costituisce implicita, ma non per questo meno inequivocabile, affermazione che avverso detto atto di accertamento è proponibile un ordinario giudizio di cognizione, con il corollario, pertanto, che contro la sentenza di primo grado deve essere esperito l’appello e non già il ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

2. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

3. – Nulla per le spese, non avendo la P.A. intimata svolto attività difensiva in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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