Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 21-01-2011, n. 1920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2-7-2009 il Giudice di pace di Avellino dichiarava non doversi procedere a carico di V.U. per il reato ascrittogli (essendo il predetto imputato ai sensi dell’art. 581 c.p., comma 1 e art. 612 c.p.) per essere il reato estinto per remissione tacita della querela.

Nella specie il Giudice aveva richiamato giurisprudenza di questa Corte, ritenendo di ravvisare la remissione tacita della querela nel comportamento tenuto dalla parte querelante che non era comparsa in giudizio, sebbene avvisata della interpretazione che si sarebbe attribuita a tale condotta processuale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la corte di Appello di Napoli, deducendo la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 152 c.p..

Sul punto richiamava il più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, di cui alla sentenza delle Sezioni Unite emessa nel 2008 (n. 46088) e chiedeva pertanto l’annullamento della impugnata sentenza.

Motivi della decisione

La corte rileva che il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero secondo l’art. 152 c.p. la remissione tacita della querela si può verificare esclusivamente in sede extraprocessuale.

Alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, per cui va richiamata per tutte la sentenza delle Sezioni Unite, n. 46088 del 15-12-2008, P.M. in proc. Viele, e conforme Sez. 2^, del 20-11-2009, n. 44709, Santomaggio-RV 241357,nonchè Sez. 5^ del 23-2-2006, n. 6771,e Sez. 5^ del 13-1-2000, n. 5191- RV215564-) deve escludersi che la mancata comparizione del querelante in giudizio,sebbene avvisato delle conseguenze della propria assenza, possa dar luogo alla remissione tacita della querela, essendo tale istituto operante solo ove sia ravvisabile una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, sussistendo la violazione dell’art. 152 c.p., con rinvio al Giudice di Pace per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Avellino per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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