T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 378

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che la ricorrente, in qualità di soggetto invitante, impugna il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia ad Accra ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata da O.Y.;

Motivi della decisione

che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il gravato diniego è stato emesso perché il nulla osta al lavoro, a tal fine necessario, aveva perso efficacia al momento della presentazione della richiesta di visto;

Considerato che con un’unica censura la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto l’interessato si sarebbe trovato nell’impossibilità di presentare una tempestiva richiesta di visto perché ricoverato a seguito di un incidente;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto l’evento prospettato nel ricorso, per altro non adeguatamente provato, non costituisce circostanza idonea a sospendere il decorso del termine massimo di efficacia del nulla osta al lavoro previsto dall’art. 22 comma 5° d. lgs. n. 286/98 in 180 giorni dal rilascio dello stesso;

Considerato, infatti, che la norma in esame non attribuisce alcuna rilevanza ad eventi quale quello indicato nel ricorso laddove la perdita di efficacia del nulla osta può essere superata solo attraverso la richiesta di un nuovo titolo autorizzativo;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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