T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-01-2011, n. 376 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

che il ricorrente impugna il decreto n. 1541962010/42636/ds04 dell’11.10.2010 con cui il Ministero della Giustizia gli ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura il ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà della motivazione perché l’amministrazione nell’ambito del procedimento disciplinare avrebbe illegittimamente omesso di escutere le persone indicate dal M. al fine di provare la propria estraneità ai fatti contestati;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame;

Considerato, in particolare, che, secondo quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. comma 1 bis, "la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso";

Considerato, pertanto, che la sentenza di condanna n. 3318/08 del 03/11/08, emessa dalla Corte di Appello di Milano, ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento della fattispecie penalmente rilevante e della sua riconducibilità all’odierno ricorrente;

Rilevato, quindi, che l’audizione delle persone indicate dal ricorrente non avrebbe mai potuto provare la sua estraneità ai fatti contestati, ostandovi il vincolo costituito dal giudicato, e, pertanto, costituisce adempimento irrilevante ai fini dell’accertamento delle condotte poste in essere e ritenute rilevanti ai fini disciplinari;

Considerato che con la seconda censura il ricorrente prospetta la violazione dei termini previsti dagli artt. 55 bis e 55 ter d. lgs. n. 165/01;

Ritenuta l’inaccoglibilità del motivo in quanto, secondo quanto previsto dall’art. 55 comma 1° d. lgs. n. 165/01, le disposizioni degli artt. 55 bis e seguenti del medesimo testo normativo non si applicano ai rapporti di lavoro c.d. "di diritto pubblico", disciplinati dall’art. 3 d. lgs. n. 165/01, nell’ambito dei quali rientra quello intercorrente tra il ricorrente e il Ministero intimato;

Considerato che con la terza censura il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 16 d. lgs. n. 449/92 evidenziando, in particolare, che il termine di 180 giorni per l’inizio del procedimento disciplinare non potrebbe cumularsi con quello ulteriore – di novanta giorni – previsto per la conclusione del procedimento Motivi: stesso;

Considerato che il motivo

in questione non è meritevole di accoglimento;

Rilevato, in particolare, che secondo l’art. 6 comma 4° d. lgs. n. 449/92 "la destituzione per le cause di cui al comma 3 (tra cui rientra la fattispecie oggetto di causa) è inflitta all’esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui è stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni";

Considerato che la norma in questione va interpretata nel senso che il termine complessivo per la conclusione del procedimento disciplinare è di 270 giorni (così Cons. Stato sez. IV n. 7923/06; TAR Lazio – Roma n. 692/2010; TAR Sicilia – Palermo n. 366/2005), decorrente dalla conoscenza della sentenza da parte dell’amministrazione, in coerenza con quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 1/2004 e n. 4/2000 in riferimento all’art. 9 comma 2° l. n. 19/90 (avente il medesimo tenore letterale dell’art. 6 comma 4° d. lgs. n. 449/92);

Considerato, pertanto, che non può essere condivisa l’opzione ermeneutica posta a fondamento della censura;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Ritenuto di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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