Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-02-2011, n. 3707 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice di Pace di Genova, depositato il 18 agosto 2003, M.M. e R. proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, emessa dal Vice Prefetto Aggiunto della Provincia di Genova, con la quale ingiungeva al solo M. R. il pagamento della somma di Euro 70,99 per violazione dell’art. 158 C.d.S., denunziando la violazione dell’art. 204 C.d.S..

I ricorrenti lamentavano il rigetto, da parte della Prefettura di Genova, del ricorso presentato da M.M. avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS), notificato a M.R. in qualità di proprietario del motociclo Honda Foresight targato (OMISSIS), in data (OMISSIS), ed elevato dalla Polizia Municipale di Genova per la violazione dell’art. 158 C.d.S..

In particolare, contestavano la nullità del provvedimento impugnato, denunziando violazione dell’art. 293 C.d.S., nella parte in cui la Prefettura aveva dichiarato il ricorso inammissibile perchè presentato da soggetto non legittimato, in quanto estraneo al procedimento di contestazione della violazione, oltre che la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 quale asserita conseguenza della mancata audizione da parte dell’Autorità Prefettizia del ricorrente M.M., qualificatosi, in sede di proposizione del ricorso ex art. 203 C.d.S., quale effettivo conducente del veicolo contravvenuto al momento dell’accertata infrazione.

L’amministrazione opposta si costituiva e resisteva all’opposizione, che veniva respinta dal Giudice di Pace adito.

Osservava il giudice di prime cure l’infondatezza della prima eccezione per essere stata l’infrazione, in assenza del conducente, correttamente contestata in un momento successivo al proprietario del veicolo, M.R., che in assenza di qualsiasi indicazione sulle generalità del conducente del veicolo, doveva considerarsi unico trasgressore, e per l’effetto, unico soggetto legittimato alla proposizione del ricorso ex art. 203 C.d.S.. Del pari doveva essere respinto il gravame proposto avverso la successiva ordinanza – ingiunzione essendo M.M. del tutto estraneo al rapporto fatto valere con il precedente ricorso. Aggiungeva, infine, che non poteva essere accolto il ricorso proposto nell’interesse M. R., unico soggetto legittimato a proporre gravame avverso l’originario verbale, avendo lo stesso mostrato di non avere interesse alla precedente opposizione, cui era rimasto estraneo.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M. M. e R., articolato su tre motivi, cui ha resistito la Prefettura di Genova con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 203 C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. In particolare, i ricorrenti assumono l’intrinseca contraddittorietà della decisione del giudice di pace per avere sostenuto che l’autore di una violazione non possa avere alcun interesse nella vicenda, alla luce dell’art. 203 C.d.S. (il quale prevede che contro il verbale di contestazione dell’infrazione possono proporre opposizione gli altri soggetti di cui all’art. 196 C.d.S.), nonostante M.M. avesse espressamente dichiarato al Prefetto, in sede di opposizione, di essere l’usufruttuario conducente del mezzo all’epoca dei fatti, dichiarando, quindi, la sua qualità di trasgressore.

Il motivo è infondato.

E’ sufficiente, in proposito, osservare che il ricorrente M. M., non essendogli stata contestata la infrazione e non essendo quindi tenuto al pagamento della sanzione, non ha interesse ad impugnare il verbale di accertamento per la rimozione del provvedimento o a che sia effettuato un accertamento del quale egli non sia diretto destinatario, ma è solo portatore di un semplice interesse di fatto.

Nè tale legittimazione deriva dal disposto dell’art. 203 C.d.S., il quale menziona congiuntamente "il trasgressore e gli altri soggetti di cui all’art. 196", in quanto tale norma fa chiaramente riferimento al trasgressore al quale sia stata contestata, unitamente al proprietario del veicolo, l’infrazione (v. Cass., Sez. 1, 14 giugno 2005, n. 18474; Cass., Sez. 2, 22 marzo 2006, n. 6359). Nè il motivo può trovare accoglimento con riferimento all’altro ricorrente, M.R., proprietario del veicolo, destinatario della contestata infrazione e quindi unico soggetto legittimato a proporre opposizione, per avere quest’ultimo impostato il ricorso in modo adesivo alla posizione di M.M., senza dedurre doglianze autonome in riferimento alla propria situazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 18 con l’art. 203 C.d.S., in quanto il giudice di merito non avrebbe in alcun modo motivato il rigetto della censura relativa all’omessa audizione da parte della Prefettura di Genova del ricorrente M.M., avendone egli fatto espressa richiesta.

La problematica attiene, più in generale, alla natura dell’oggetto del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, come evidenziato dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 1786 del 28 gennaio 2010, che riscontrato un contrasto sulla questione, ha evidenziato le due tesi. L’una secondo cui l’ordinanza deve essere motivata in riferimento alla sussistenza dell’infrazione e alla infondatezza dei motivi addotti nel provvedimento amministrativo e l’altra opinione basata sul presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l’atto, per cui il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio, attraverso l’esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, con la conseguenza che l’omessa, esplicita valutazione da parte dell’autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l’incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.

Le Sezioni Unite, constato che il ricorso amministrativo in materia è stato introdotto per deflazionare il ricorso al giudice (per cui il vizio di una ordinanza ingiunzione non compiutamente motivata potrebbe indurre a tentare sempre la via giudiziaria), nonchè l’esigenza del rispetto del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (per cui vi dovrebbe essere il contemperamento delle esigenze di attuazione dell’ottica dell’abuso dei processo e dei principi costituzionalizzati del giusto processo), hanno concluso nel senso che l’Amministrazione ha il compito di formare il titolo esecutivo onde provvedere alla riscossione de credito e, quindi, il giudizio, pur formalmente strutturato come opposizione ad un atto, ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante, con effetto devolutivo pieno.

Con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all’omessa valutazione delle deduzioni difensive dell’incolpato da parte dell’autorità intimante, potendo, successivamente, l’eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia.

L’omessa audizione, dunque, non comporta di per sè l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, ben potendo l’esposizione delle proprie ragioni da parte del trasgressore, finalità cui era preordinata l’audizione, essere prospettate in sede giurisdizionale.

Nella specie i ricorrenti, in particolare M.R., unico soggetto legittimato (per quanto sopra esposto), hanno impostato il ricorso solo con doglianze attinenti all’impugnazione dell’atto, senza alcuna deduzione nel merito e pertanto anche detto motivo è infondato.

Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti deducono la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere il giudice di pace pronunciando sentenza di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali (liquidate in Euro 150,00) in favore della Prefettura di Genova.

Secondo il consolidato orientamento di questa corte, in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionario delegato, può ottenere la condanna dell’opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota (v. Cass., Sez. 1, 2 settembre 2005, n. 17708; Cass., Sez. 1, 2 settembre 2004, n. 17674).

Nel caso di specie le spese non erano state documentate dalla Prefettura di Genova e non potevano essere, quindi, liquidate. Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto.

In conclusione, dei tre motivi di ricorso solo il terzo deve essere accolto, per le ragioni sopra indicate, con conseguente cassazione, entro tali limiti, della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto il giudice di pace, per quanto si è detto, non poteva accogliere la richiesta di condanna alle spese formulata dalle Amministrazioni opposte, la causa può essere decisa nel merito rigettando tale domanda (Cass. 5 giugno 2001, n 7597).

In considerazione dell’esito del giudizio, con reciproca soccombenza delle parti, ricorrono giusti motivi di compensazione di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo e decidendo nel merito, in relazione al motivo accolto, rigetta l’istanza di rimborso delle spese processuali del grado di merito da parte della Prefettura resistente.

Compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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