Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-11-2010) 21-01-2011, n. 1878 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza del 5.5.2010 il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’impugnazione ex art. 310 c.p.p., rigettava l’appello proposto nell’interesse di B.A. avverso il provvedimento del 30.3.2010 con cui la Corte di appello di Bologna aveva respinto l’istanza rivolta ad ottenere, per l’imputato, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (detenzione a fini di spaccio di kg. 9,838 di eroina e di gr. 156 di cocaina – acc. il (OMISSIS)).

Per tale reato il B. risulta essere stato condannato dalla Corte di appello di Bologna alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.

Il Tribunale motivava il proprio provvedimento di rigetto rilevando che permanevano le esigenze di cautela, già rivolte ad impedire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, che non appariva contrastabile con misure meno afflittive.

Tale concreto pericolo veniva desunto dalla gravità dei fatti e dalle modalità della condotta, "sintomatica di professionalità e dello stabile inserimento in circuiti delinquenziali", rilevandosi altresì che "la mera circostanza del decorso del tempo trascorso in carcere dall’appellante, disgiunta da qualsiasi altro elemento sintomatico di attenuazione delle esigenze cautelari, non consente di ritenere queste ultime depotenziate e tali da potere essere salvaguardate mediante applicazione di una misura meno afflittiva di quella in corso".

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del B., il quale – sotto i profili della carenza e dell’illogicità della motivazione – ha eccepito che:

– "anche la sola durata del sofferto cautelare può essere apprezzata in termini tali da giustificare un giudizio di pericolosità attenuata, scongiurabile attraverso l’adozione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari" e, nel caso di specie, può ritenersi che il già sofferto periodo di restrizione della libertà personale "abbia svolto sufficienti effetti dissuasivi";

– il ritenuto pericolo di reiterazione del reato, poi, sarebbe stato incongruamente dedotto senza "alcuna precisazione di quali siano quegli elementi sintomatici dello stabile inserimento in circuiti delinquenziali".

Il ricorso deve essere rigettato, poichè infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo all’applicazione con modalità meno gravose per l’interessato o alla sostituzione con altra meno grave, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (vedi Cass.: sez. 5^, 27.4.2010, n. 16425; sez. 2^, 4.12.2007, n. 45213; sez. 4^, 29.11.2006, n. 39531).

Nella fattispecie in esame, la difesa non ha dato dimostrazione di sopravvenuti elementi effettivi di resipiscenza idonei a dimostrare l’affievolimento della pericolosità sociale, a prescindere dal mero dato temporale del presofferto, in una situazione in cui l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), risulta già dedotta, in sede di riesame, da elementi specifici che ineriscono alla personalità del soggetto e razionalmente appaiono idonei a caratterizzarlo come propenso all’inosservanza degli obblighi connessi alla detenzione domiciliare.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario ove il B. è detenuto, per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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